Cassazione Civile, Ordinanza n. 37400/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Campania che aveva ritenuto sufficientemente motivato un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2011 e 2012. In particolare, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la motivazione della sentenza di appello fosse viziata. La controversia riguardava la legittimità motivazionale dell'atto impositivo, emesso dal concessionario della riscossione del Comune di Napoli, con riferimento alla maggiore superficie tassabile, alla tariffa applicata e ai dati utilizzati per l'accertamento. La CTR aveva valorizzato il richiamo agli atti amministrativi presupposti, la rilevazione diretta, l'incrocio tra banche dati comunali, catastali e tributarie, nonché l'indicazione per ciascun immobile della superficie accertata, della differenza rispetto a quella dichiarata, della destinazione d'uso, della tariffa e dell'importo dovuto. Il ricorso insisteva quindi sull'assunto che la motivazione fosse carente o apparente e non conforme ai requisiti di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale", con sindacato ammesso solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Applicando questo criterio, la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse coerente e non apparente, perché riferita al concreto contenuto dell'atto impositivo e all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in materia TARSU, secondo i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa CTR. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ravvisa una sua violazione nella decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto al solo minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La violazione del canone costituzionale di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di assenza o apparenza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione mancante o apparente si traduce in nullità della sentenza.
art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006
Costituisce la disciplina di riferimento per la motivazione degli avvisi di accertamento dei tributi locali; è sufficiente indicare gli elementi essenziali della pretesa quando integrati da atti generali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede, in caso di rigetto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non ogni insufficienza o non persuasività della motivazione determina nullità della sentenza.
- È legittima la motivazione dell'avviso di accertamento TARSU quando l'atto indichi gli elementi essenziali della pretesa, quali superficie accertata, differenza rispetto a quella dichiarata, tariffa applicata e importo dovuto, purché tali dati siano coordinati con gli atti generali richiamati.
- In materia di tributi locali, la motivazione dell'atto impositivo non richiede necessariamente l'esposizione analitica delle fonti probatorie e delle indagini svolte, potendo la verifica completa essere demandata alla successiva fase contenziosa.
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando manchi realmente una giustificazione intelligibile della decisione o essa presenti contrasti insanabili o incomprensibilità obiettiva; non basta che la parte non la condivida.
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