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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dd. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del Comando interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” - SM - Ufficio personale, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente; - del provvedimento dd. -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” - SM - Ufficio Personale, notificato in data -OMISSIS-, con cui, a conclusione dell'avviato procedimento disciplinare, è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare di -OMISSIS- di consegna; - della comunicazione dd. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” - SM - Ufficio Personale, notificata in data -OMISSIS-, di avvio del procedimento disciplinare e di contestazione degli addebiti; - per quanto occorrere debba, del rapporto disciplinare dd. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- della Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” - Compagnia di -OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo;

Giustizia amministrativa202500166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di consegna e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, relativi al rientro in servizio dopo un periodo di malattia e all'utilizzo non autorizzato di un veicolo militare per recarsi a visita medica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare e il rigetto del ricorso gerarchico deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 1397, 1398 e 1363 del Codice dell'ordinamento militare, degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990 e degli artt. 1024 ss. del d.P.R. 90/2010, per tardiva contestazione degli addebiti e tardivo avvio del procedimento disciplinare. Ha sostenuto che i fatti erano immediatamente noti al superiore che aveva impartito gli ordini e che non erano necessari approfondimenti istruttori, sicché il tempo trascorso tra la conoscenza della condotta, la redazione del rapporto, la contestazione e la notificazione dell'addebito sarebbe stato incompatibile con l'obbligo di procedere senza ritardo, pregiudicando anche il diritto di difesa. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, per l'omessa indicazione delle ragioni concrete del ritardo e per il mancato esame delle richieste istruttorie. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 751 del d.P.R. 90/2010, in relazione agli artt. 725, comma 1, e 717 del medesimo decreto, nonché eccesso di potere per travisamento, illogicità, incongruità e contraddittorietà. Ha contestato la sussistenza dell'illecito, affermando di avere ripreso servizio allo scadere della malattia in buona fede, senza essere stato tempestivamente informato della necessità di una previa visita di idoneità, e di avere utilizzato il mezzo di servizio dopo avere informato il Nucleo Comando e la Centrale Operativa, ritenendo implicitamente autorizzato lo spostamento. Ha infine lamentato la sproporzione della sanzione. L'Amministrazione ha sostenuto che il procedimento era stato avviato tempestivamente dalla conoscenza effettiva dell'infrazione, acquisita con l'esame del foglio di viaggio, e che il militare, per esperienza e ruolo, conosceva gli obblighi relativi alla riammissione in servizio dopo malattia e all'impiego dei veicoli fuori sede.

La decisione

Il Tribunale ha respinto le istanze istruttorie, ritenendo irrilevanti o incontestate le circostanze oggetto delle richieste; ha applicato l'art. 64, comma 2, c.p.a. anche considerando inammissibile per genericità il capitolo testimoniale relativo ai chiarimenti asseritamente non forniti. Nel merito ha ritenuto infondato il secondo motivo: la condotta disciplinare era effettivamente configurabile, poiché il militare aveva ripreso servizio senza avere acquisito l'idoneità psico-fisica richiesta dopo l'infortunio e aveva utilizzato un mezzo militare per un viaggio fuori sede senza la necessaria autorizzazione. La buona fede e l'asserita ambiguità degli ordini non erano scusanti, in ragione della lunga esperienza professionale e del ruolo ricoperto; la censura di sproporzione della sanzione è stata ritenuta generica e apodittica. È stato invece accolto il primo motivo. Il Collegio ha affermato che l'obbligo di instaurare il procedimento disciplinare senza ritardo non stabilisce un termine perentorio fisso, ma impone una ragionevole prontezza da valutare in relazione alla conoscenza dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alla concreta possibilità di esercizio del potere disciplinare, anche in funzione della tutela del diritto di difesa. Nel caso concreto l'infrazione era immediatamente rilevabile dal confronto tra il rientro in servizio, l'idoneità sanitaria e il foglio di viaggio; l'Amministrazione non aveva indicato specifiche esigenze istruttorie o organizzative idonee a giustificare il tempo impiegato. Il ritardo complessivo nella contestazione, comprensivo dei tempi per la mera trasposizione del rapporto e per la notificazione, è stato quindi ritenuto irragionevole e contrario agli artt. 1397 e 1398 del Codice dell'ordinamento militare, nonché ai principi di buon andamento, buona fede e correttezza. Il ricorso è stato accolto, con annullamento della sanzione e del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1397 d.lgs. 66/2010

    Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.

    La disposizione impone al superiore che rileva l'infrazione di attivarsi senza ritardo; quando la condotta è punibile con la consegna di rigore, il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.

  • art. 1398 d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo.

    L'espressione non individua un termine perentorio fisso, ma impone una regola di ragionevole prontezza, da valutare in rapporto alla conoscenza dell'infrazione, alla complessità degli accertamenti e alla concreta possibilità di esercizio del potere disciplinare.

  • art. 1363 d.lgs. 66/2010

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare, ma la sentenza fonda l'annullamento principalmente sulla violazione degli artt. 1397 e 1398.

  • art. 751 d.P.R. 90/2010

    La disposizione è stata richiamata per qualificare la condotta disciplinare contestata; il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo volto a escluderne la violazione.

  • art. 725, comma 1, d.P.R. 90/2010

    Richiamato in relazione ai doveri propri dei superiori e alla contestazione disciplinare; la sentenza ha ritenuto legittima la qualificazione della condotta sotto tale profilo.

  • art. 717 d.P.R. 90/2010

    Richiamato in relazione al senso di responsabilità nell'ambito della contestazione disciplinare; il motivo di illegittimità sostanziale è stato respinto.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    L'Amministrazione lo ha richiamato per sostenere la proporzionalità della sanzione; la relativa censura è stata comunque dichiarata generica e apodittica.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; il Tribunale lo ha applicato alle circostanze rimaste incontestate dalle parti.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato quale parametro generale dei tempi dell'azione amministrativa e, insieme ai principi di buon andamento, buona fede e correttezza, rafforza l'obbligo di celere attivazione del procedimento disciplinare.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento dell'amministrazione concorre a imporre una trattazione tempestiva del procedimento disciplinare.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il diritto a una buona amministrazione è richiamato quale fondamento dei canoni di buona fede, correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • L'obbligo di instaurare il procedimento disciplinare militare «senza ritardo» non integra un termine perentorio fisso, ma impone una regola di ragionevole prontezza, da valutare in concreto in rapporto al momento della conoscenza dell'infrazione, alla complessità e necessità degli accertamenti e alla concreta possibilità dell'organo competente di esercitare il potere disciplinare.
  • Quando l'infrazione disciplinare è immediatamente rilevabile attraverso il semplice confronto di dati documentali e non risultano specifiche esigenze istruttorie od organizzative, il decorso di un tempo significativo per la redazione del rapporto, la mera trasposizione del suo contenuto nella contestazione e la notificazione dell'addebito può violare gli artt. 1397 e 1398 del Codice dell'ordinamento militare.
  • L'Amministrazione che contesta la tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare deve indicare le concrete ragioni istruttorie, organizzative o fattuali che abbiano reso necessario il tempo impiegato; la mancata allegazione di tali ragioni impedisce di giustificare il ritardo alla luce dell'obbligo di procedere senza ritardo.
  • Nel procedimento disciplinare militare, l'obbligo di tempestiva contestazione è funzionale anche alla tutela del diritto di difesa dell'incolpato, poiché l'eccessiva distanza temporale dai fatti può rendere più difficile la ricostruzione degli eventi e l'individuazione degli elementi a discarico.
  • Il militare che, dopo un periodo di malattia conseguente a un infortunio, riprende servizio senza avere acquisito l'idoneità psico-fisica prescritta e utilizza un veicolo militare per un viaggio fuori sede senza la necessaria autorizzazione può essere sanzionato disciplinarmente; la lunga esperienza professionale e il ruolo ricoperto possono escludere la rilevanza scriminante dell'ignoranza delle procedure di servizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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