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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17845/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società di edizioni musicali, confermata in reclamo dalla Corte d'appello di Roma. La società fallita ha poi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha denunciato, in sintesi, l’eccessivo ritardo nel deposito della decisione sul reclamo; la nullità o inefficacia delle notifiche del ricorso e del decreto di convocazione nel procedimento prefallimentare, sostenendo che la notifica via PEC non poteva perfezionarsi per la disattivazione dell’indirizzo e che quella eseguita dall’ufficiale giudiziario era viziata; la carenza di motivazione e di effettivo accertamento dei presupposti del fallimento; l’infondatezza del credito posto a base dell’istanza, per mancata produzione dell’originale della fideiussione e per asserita nullità della stessa; la carenza di legittimazione attiva del soggetto che aveva promosso l’istanza di fallimento, in ragione di una cessione di credito intervenuta in favore di una società di cartolarizzazione; infine, la nullità della fideiussione per la presenza di clausole ABI ritenute anticoncorrenziali. La ricorrente ha anche dedotto violazione di norme processuali e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché contrastanti con principi di diritto consolidati o perché diretti, in sostanza, a sollecitare un nuovo esame del merito già valutato dalla Corte d'appello; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specifica allegazione e produzione dell’atto di cessione richiamato; ha ritenuto assorbito il sesto motivo dal rigetto del quarto, che aveva già escluso la necessità di riesaminare nel merito la sussistenza del credito in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto inoltre l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso concreto il reclamo è stato rigettato e la Corte di cassazione non ha ravvisato vizi idonei a censurare la decisione di merito.

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    prevede una sequenza di modalità di notificazione del ricorso e del decreto di convocazione nel procedimento per la dichiarazione di fallimento; se la notifica via PEC non va a buon fine, il tentativo presso la sede e il successivo deposito presso la casa comunale sono ritenuti idonei, senza ulteriori ricerche dell’ufficiale giudiziario.

  • art. 6 l. fall.

    consente una valutazione incidentale della sussistenza del credito posto a base dell’istanza di fallimento; la Corte ribadisce che tale verifica non può essere trasformata in un nuovo giudizio di merito in cassazione.

  • art. 1 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza che la Corte ravvisi un errore decisivo sulla declaratoria di fallimento.

  • art. 5 l. fall.

    richiamato in tema di presupposto dell’insolvenza; la Corte conferma che l’insolvenza può desumersi dagli elementi valutati dai giudici di merito, anche da un singolo inadempimento se significativo.

  • art. 24 Cost.

    invocato per contestare il ritardo nella decisione, ma la Corte esclude che il ritardo nel deposito integri nullità della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    invocato insieme all’art. 24 Cost. per il ritardo nella definizione del reclamo; la Corte ribadisce che il ritardo nel deposito è una mera irregolarità interna.

  • art. 360 bis c.p.c.

    utilizzato come parametro di inammissibilità quando il ricorso si pone in contrasto con principi di diritto consolidati della Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità processuali e violazioni di norme sul procedimento; la Corte esclude che le doglianze fossero ammissibili nei termini prospettati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non confrontate con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che, nei punti contestati, le doglianze miravano in realtà a un riesame del merito o non erano rispettose del perimetro del vizio denunciabile.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e dei fatti; la Corte non ravvisa violazioni utilmente dedotte in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per lamentata carenza di motivazione; la Corte afferma che la motivazione della sentenza di merito era esistente e sufficiente.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio, ma senza esito favorevole.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la mancata specifica indicazione e produzione dell’atto su cui si fondava il quinto motivo determina l’inammissibilità della censura.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancata produzione del documento richiamato nel ricorso comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 17, comma 1, lett. a), d.l. n. 179 del 2012

    ha modificato l’art. 15 l. fall. introducendo la disciplina delle notifiche telematiche e della sequenza subordinata delle modalità di notifica.

  • L. n. 221 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 179 del 2012, richiamata in relazione alla disciplina delle notifiche fallimentari telematiche.

  • art. 4 Legge 30 aprile 1999, n. 130

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla cessione di crediti cartolarizzati e alla legittimazione del soggetto istante.

  • art. 7.1 Legge 30 aprile 1999, n. 130

    richiamato dalla ricorrente per contestare la titolarità del credito in capo al soggetto che aveva promosso l’istanza di fallimento.

  • art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    richiamato in tema di cessione di crediti bancari e trasferimento della titolarità del credito.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato, in coordinamento con il comma 1 quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ritardo nel deposito della sentenza rispetto al termine previsto non integra, di per sé, nullità della decisione, ma solo una irregolarità interna.
  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, se la notificazione via PEC non va a buon fine, l’ufficiale giudiziario può validamente procedere alla notifica presso la sede risultante dal registro delle imprese e, in caso di impossibilità, al deposito dell’atto presso la casa comunale senza ulteriori ricerche.
  • Le attestazioni dell’ufficiale giudiziario sulle attività di notifica, in quanto coperte da fede privilegiata, possono essere contestate solo con querela di falso quando si alleghi che la notificazione sia avvenuta in luogo diverso da quello attestato.
  • In cassazione non è consentito censurare come vizio di motivazione un error in procedendo; il vizio va dedotto nei limiti propri della violazione processuale denunciata.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili le censure che si limitano a reiterare doglianze rivolte contro la decisione di primo grado senza attaccare la motivazione della sentenza d’appello.
  • La verifica incidentale del credito ai fini fallimentari non può essere trasformata in un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia dato motivazione adeguata e non emergano profili ictu oculi di riformabilità.
  • La deduzione di un difetto di legittimazione attiva o di un fatto fondato su un atto negoziale richiede, in cassazione, specifica allegazione e produzione del documento rilevante; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Nel contesto fallimentare, la situazione di insolvenza può essere desunta da elementi oggettivi valutati dal giudice di merito, anche da un singolo inadempimento, se esso esprima impotenza finanziaria generale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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