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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28448/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, annullato nei gradi di merito per asserita maturazione del termine di decadenza/prescrizione. La società concessionaria della riscossione ha impugnato la decisione sostenendo che la Corte regionale avesse erroneamente considerato tardiva la notifica dell'atto, senza applicare il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Secondo la ricorrente, rilevava la data di consegna dell'avviso all'ufficio postale per la notifica, avvenuta il 20.12.2017, dunque entro il termine utile del 31.12.2017, e non la data di effettiva conoscenza da parte del contribuente, intervenuta solo il 31.12.2021. Il motivo di ricorso deduceva violazione e falsa applicazione della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, e della l. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di atti di imposizione tributaria, ai fini del rispetto del termine di decadenza dal potere impositivo, conta la data in cui l'ente notificante ha compiuto gli adempimenti necessari per la notifica, e non la successiva data di conoscenza dell'atto da parte del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità relativo alla falsa applicazione delle norme sul termine per la notifica dell'avviso di accertamento.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161

    È la norma che disciplina il termine entro il quale deve essere notificato l'avviso di accertamento tributario; ai fini del termine rileva la data di perfezionamento della notifica per il notificante.

  • L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3

    È richiamata in relazione alla notificazione a mezzo posta e al momento di perfezionamento della stessa per il notificante.

  • art. 1334 c.c.

    La Corte ribadisce che la regola dell'articolo ha portata selettiva e riguarda gli atti negoziali unilaterali, senza consentirne un'applicazione estensiva agli atti processuali.

  • art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato quale base normativa che, per gli atti tributari, consente l'applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, ai fini del rispetto del termine di decadenza dal potere impositivo, rileva per il notificante la data in cui l'atto è stato consegnato agli organi deputati alla notifica o comunque sono stati posti in essere gli adempimenti necessari alla notificazione, non la successiva data di ricezione da parte del destinatario.
  • Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera anche per gli atti tributari e non è escluso né dalla natura recettizia dell'atto né dalla qualità del soggetto notificante.
  • La distinzione tra momento di perfezionamento per il notificante e momento di conoscenza per il destinatario non incide sulla certezza delle situazioni giuridiche, poiché consente di individuare con precisione il diverso momento di produzione degli effetti per ciascuna parte.
  • L'art. 1334 c.c. non può essere estensivamente applicato ad atti diversi da quelli negoziali unilaterali, e non costituisce la base primaria per escludere la scissione soggettiva nelle notificazioni degli atti processuali o tributari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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