Cassazione Civile, Ordinanza n. 12051/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società a ristretta compagine e della sua socia/amministratrice per IRES, IRAP, IVA, sanzioni e per la riliquidazione del reddito d’impresa in capo alla socia, con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti, ma la CTR ha poi accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sanata la pretesa irregolarità della notifica dell’atto di appello via PEC e valorizzando un precedente giudicato tributario tra soggetti e operazioni ritenuti rilevanti anche nel presente giudizio. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) errore di percezione e violazione dell’art. 115 c.p.c. perché nella PEC di notifica dell’appello non sarebbe stato allegato l’atto di appello, con conseguente vizio della notifica e erronea valutazione della prova; 2) violazione degli artt. 327 c.p.c. e 38, comma 3, d.lgs. 546/1992, assumendo che un secondo invio dell’atto di appello fosse avvenuto oltre il termine decadenziale; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. per asserita erronea percezione del giudicato esterno, sostenendo che la precedente sentenza richiamata dalla CTR riguardasse parti diverse e non potesse spiegare effetti nel presente processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per quanto articolato come vizio revocatorio, il primo profilo del primo motivo; nel merito ha comunque confermato il principio per cui, quando risulti la ricevuta di avvenuta consegna di una PEC, grava sul destinatario l’onere di provare che il messaggio o i suoi allegati non contenessero l’atto notificato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la sorte della censura dipendeva dall’esito del primo. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, perché la CTR aveva correttamente percepito il contenuto del precedente giudicato e la sua rilevanza rispetto ai rapporti economici posti a base degli accertamenti oggetto del giudizio. Le ricorrenti sono state inoltre condannate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stata invocata per censurare l’erronea valutazione del materiale probatorio e l’asserito errore di percezione del contenuto della PEC; la Corte ha escluso che la censura fosse fondata nei termini prospettati.
Richiamato in relazione alla dedotta tardività del secondo invio dell’appello, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
Invocato per contestare la tempestività dell’appello notificato via PEC; la questione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del motivo conseguente all’esito del primo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio processuale/errore di percezione dedotto nei motivi secondo e terzo.
Richiamato per contestare l’efficacia del giudicato esterno; la Corte ha ritenuto infondata la censura, valorizzando la corretta percezione del contenuto della precedente decisione.
È stato richiamato quale base della presunzione di conoscenza dell’atto al momento dell’arrivo del plico/messaggio, con onere del destinatario di provare l’eventuale mancanza del contenuto notificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per la regolazione del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo PEC, una volta acquisita in giudizio la prova della ricevuta di avvenuta consegna, opera una presunzione di conoscenza dell’atto analogamente a quanto avviene per la raccomandata, con conseguente onere del destinatario di provare la concreta mancanza dell’atto o dei suoi allegati.
- La contestazione dell’irregolarità della notifica via PEC non può restare su un piano meramente assertivo: occorre allegare e dimostrare una specifica disfunzione o l’assenza del documento notificato, secondo il principio di vicinanza della prova.
- L’errore di percezione dedotto come vizio revocatorio è inammissibile quando mira, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che presuppone l’accoglimento di una censura logicamente preliminare diviene inammissibile per difetto di interesse se quella censura viene respinta.
- Il giudicato esterno è rilevante quando il suo contenuto fattuale e giuridico riguarda rapporti o operazioni effettivamente richiamati come presupposto della decisione impugnata; la censura non è fondata se la sentenza di merito ha correttamente percepito il perimetro del precedente giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11880/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11881/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11882/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11883/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11884/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11885/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →