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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10355 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 557 del 1993, converito nella legge n. 133 del 1994 - Natura interpretativa - Conseguente retroattività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa aveva chiesto il rimborso dell’ICI versata per gli anni 2002-2004 sui fabbricati utilizzati per trasformare e commercializzare le uve conferite dai soci. La Commissione tributaria provinciale di Chieti aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto del Comune; la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva confermato tale decisione. Il Comune ha impugnato la sentenza in Cassazione sostenendo: che la disciplina del 2007 sulla ruralità fosse innovativa e non applicabile agli anni precedenti; che la sentenza fosse immotivata; che non fosse provata l’effettiva natura agricola dell’attività e l’asservimento dei fabbricati; che fosse necessario che il proprietario del fabbricato fosse anche titolare o conduttore dei terreni; e che la disciplina fiscale del reddito d’impresa impedisse di riconoscere la ruralità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto interpretativa e quindi retroattiva la nuova formulazione dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993, applicabile anche alle annualità 2002-2004; la norma comprende le cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli dei soci. Ha giudicato sufficiente la motivazione della CTR, anche per relationem alla decisione di primo grado, e ha confermato l’accertamento di fatto secondo cui la cooperativa svolgeva attività agricola. Ha inoltre escluso che occorra coincidenza tra proprietario del fabbricato e titolare dei terreni asserviti o che sia decisiva l’iscrizione catastale; i requisiti di ruralità sono autonomi rispetto alle modalità di determinazione del reddito d’impresa. La disposizione che precludeva il rimborso dell’ICI pregressa era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 227/2009. Spese del giudizio di legittimità compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall’art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

    La norma giuridica sotto la quale sussumere il caso controverso è, pertanto, la seguente: "non è oggetto di ICI il fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci".

    La modifica del 2007 ha natura interpretativa e si applica retroattivamente. Sono rurali, ai fini ICI, anche i fabbricati di proprietà di cooperative destinati alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci; non sono determinanti né l’iscrizione catastale né la coincidenza tra proprietario del fabbricato e titolare dei terreni.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 4

    La Corte Costituzionale, con sentenza 22.7.2009,n. 227 ha sancito che è costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 3 Cost. (con assorbimento delle questioni ulteriori), la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 4, il quale prevede l'irripetibilità di quanto versato a titolo di ICI per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, lett. i), ivi comprese le cooperative agricole cui la citata normativa fa espresso riferimento.

    È illegittimo impedire il rimborso dell’ICI versata per annualità anteriori al 2008 da soggetti che, in base alla disciplina sulla ruralità, non erano tenuti al pagamento: ciò determinava un’irragionevole disparità tra chi aveva pagato e chi, nella stessa situazione, non aveva versato l’imposta.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2 prevede che "Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".

    La regola generale assoggetta a ICI il possesso dei fabbricati anche se strumentali all’attività d’impresa, ma va coordinata con la disciplina speciale che esclude dall’imposta le unità immobiliari aventi i requisiti di ruralità.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a), come interpretato dall’art. 23, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

    Con essa si afferma, attribuendo all'enunciazione il valore di norma di interpretazione autentica, e, quindi, con effetti indiscutibilmente retroattivi - dato che si richiama lo specifico comma dello statuto del contribuente che disciplina questo genere di normazione - che le costruzioni rurali aventi le caratteristiche indicate nel più volte citato D.L. n. 557 del 1993, art. 9, come modificato dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, non si considerano fabbricati ai fini dell'imposizione ICI.

    Le unità immobiliari rurali, anche se iscritte o iscrivibili nel catasto dei fabbricati, non sono considerate fabbricati ai fini ICI. La disposizione è interpretativa e produce effetti retroattivi; la successiva abrogazione richiamata dalla sentenza non incide sulla disciplina ICI delle annualità pregresse.

  • Codice civile, art. 2135

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cod. civ., e in particolare destinate: ...: i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative ...

    La nozione di attività agricola comprende, nel quadro applicato dalla sentenza, le attività strumentali di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche quando svolte da una cooperativa per conto dei soci.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta: la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva già accertato l’attività agricola e la destinazione del fabbricato, sicché non risultava omessa la decisione sulle questioni sollevate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di cassazione basati su violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione sono stati respinti. La valutazione dei fatti e delle prove, se sorretta da motivazione congrua, non è riesaminabile in sede di legittimità.

  • Codice civile, art. 2070, comma 1

    La natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale, va accertata non già sulla base di criteri generali ed astratti - come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dal D.P.R. n. 797 del 1955, art. 3 e della L. n. 92 del 1979, art. 6, lett. b o, in tema di determinazione del reddito agrario, dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 28 - ma, in conformità all'enunciazione dell'art. 2070 cod. civ. , comma 1 posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 c.c. , sulla base dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva,

    La qualificazione dell’attività va compiuta considerando l’attività effettivamente esercitata, in collegamento con le disposizioni civilistiche sull’impresa agricola e commerciale, e non applicando criteri astratti o meramente merceologici.

  • Codice civile, artt. 2195 e 2135

    La natura dell’attività va valutata in base al concreto ciclo produttivo: la trasformazione e vendita dei prodotti dei soci da parte della cooperativa può rimanere connessa all’attività agricola primaria quando serve a completare e valorizzare la produzione dei soci.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 27, 32, 42, 55 e 73, comma 1, lettera a)

    La classificazione del reddito d’impresa e dei terreni non determina i requisiti di ruralità rilevanti ai fini ICI: questi ultimi sono disciplinati autonomamente dall’art. 9 del d.l. n. 557/1993.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, titolo III

    La sentenza richiama il regime agevolativo delle cooperative agricole a sostegno della distinzione tra disciplina della ruralità ai fini ICI e modalità di determinazione del reddito d’impresa.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    La motivazione di una sentenza di appello può essere redatta per relationem rispetto alla sentenza di primo grado se non occorre alcuna nuova motivazione per confutare i motivi di impugnazione anche se non vengano riprodotti i contenuti mutuati, non qualora non sussistano incertezze sulla verifica della compatibilità logico- giuridica dell'innesto motivazionale.

    La motivazione per relationem è legittima se il rinvio consente di comprendere l’iter logico-giuridico e risulta compatibile con le questioni d’appello; non è necessario riprodurre integralmente i passaggi della decisione richiamata.

Massime di principio

  • Per le annualità anteriori al 2008, una cooperativa agricola può chiedere il rimborso dell’ICI pagata su fabbricati rurali strumentali alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci, se ricorrono i requisiti previsti dalla disciplina interpretativa.
  • La ruralità ai fini ICI può sussistere anche quando il fabbricato appartiene alla cooperativa e i terreni sono di proprietà dei soci: non è richiesta la coincidenza soggettiva tra proprietario del fabbricato e titolare dei terreni asserviti.
  • L’iscrizione catastale del fabbricato non esclude, da sola, il riconoscimento della ruralità ai fini ICI.
  • La natura agricola dell’attività si valuta in concreto: la lavorazione e commercializzazione svolte da una cooperativa possono restare connesse all’attività agricola dei soci, in particolare quando sono funzionali al completamento e alla valorizzazione dei loro prodotti.
  • Le regole sulla determinazione del reddito d’impresa non sostituiscono né modificano i requisiti autonomi di ruralità rilevanti per l’ICI.
  • Una sentenza d’appello può motivare per relationem alla decisione di primo grado quando il rinvio rende comprensibile la risposta ai motivi d’impugnazione; gli accertamenti di fatto congruamente motivati non sono normalmente riesaminabili in Cassazione.

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