Sentenza del 20/05/2015 n. 10331 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso sulla base di una sentenza del Tribunale di Caserta pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. L’Amministrazione sosteneva che la condizione apposta dal giudice — il pagamento del prezzo, che non era avvenuto — fosse meramente potestativa e non impedisse di assoggettare la sentenza all’imposta proporzionale di registro. L’Istituto aveva impugnato l’avviso e, in cassazione incidentale, deduceva tra l’altro che la sentenza presupposta era stata integralmente annullata dalla Corte d’appello di Napoli (sentenza n. 562/2006), decisione divenuta definitiva dopo il rigetto del ricorso per cassazione della società beneficiaria (Cass. n. 9639/2013).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione. Ha ritenuto risolutiva l’eccezione dell’Istituto: poiché la sentenza che fondava l’imposizione era stata definitivamente annullata, era venuta meno l’attribuzione patrimoniale che giustificava il tributo e, quindi, l’interesse dell’Amministrazione a ottenere la cassazione della decisione tributaria favorevole all’Istituto. La Corte non ha deciso nel merito la questione della natura della condizione sospensiva. Le spese della fase di cassazione sono state compensate; non risultano altre statuizioni pecuniarie.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
in tema d'imposta di registro D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 37 sugli atti dell'autorità giudiziaria, qualora il provvedimento giudiziario ... sia stato definitivamente annullato e sia, quindi, venuta meno l'attribuzione patrimoniale che giustifica il tributo, l'Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella di pagamento, senza procedere alla riscossione, non ha interesse, nonostante la soccombenza, a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella, emessa dal giudice tributario d'appello, in quanto è venuto meno il presupposto dell'imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessità dell'immediato rimborso
Se il provvedimento giudiziario posto a fondamento dell’imposta è stato definitivamente annullato, viene meno l’attribuzione patrimoniale che giustifica il tributo. In tale situazione, quando l’imposta non è stata riscossa, l’Amministrazione non ha interesse a impugnare la decisione tributaria che ha annullato la cartella.
La disposizione è richiamata per identificare la sentenza costitutiva che aveva costituito il presupposto dell’avviso di liquidazione. La Cassazione non ha risolto la questione se la condizione relativa al pagamento del prezzo rendesse la sentenza tassabile come atto traslativo, perché ha deciso sulla base del definitivo annullamento della sentenza presupposta.
Massime di principio
- Quando l’atto giudiziario che costituisce il presupposto dell’imposta viene definitivamente annullato, viene meno l’attribuzione patrimoniale che giustificava il tributo; se l’imposta non è stata riscossa, l’Amministrazione può non avere interesse a proseguire l’impugnazione della decisione tributaria favorevole al contribuente.
- La decisione non stabilisce in via generale se una sentenza ex art. 2932 c.c. subordinata al pagamento del prezzo sia tassabile come atto traslativo: la questione resta impregiudicata quando l’atto giudiziario presupposto è stato successivamente annullato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la particolarità della questione e l’andamento della controversia la giustificano.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10326 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10339 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10341 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10345 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10346 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2015Sentenza del 20/05/2015 n. 10348 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →