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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10339 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.C. ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEF, addizionali e TARSU per l’anno d’imposta 2006, contestando: (1) l’incompetenza di Serit Sicilia S.p.A. e l’illegittimità dell’affidamento del servizio di riscossione; (2) l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello su tale questione; (3) l’omessa valutazione della violazione della determinazione dirigenziale dell’Agenzia delle Entrate n. 2008/44128; (4)-(5) la nullità della cartella e dell’iscrizione a ruolo per mancata indicazione del responsabile del procedimento; (6) la mancanza di chiarezza e logicità della cartella. La Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva confermato tale decisione.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione Quinta Civile, con decisione del 18 febbraio 2015, depositata il 20 maggio 2015, ha rigettato il ricorso. Ha respinto i primi due motivi: la censura sull’affidamento a Serit non dimostrava l’inesistenza o la nullità della cartella e la disposizione invocata sulla partecipazione societaria prevedeva una facoltà, non un obbligo. Ha respinto i motivi quarto e quinto: per i ruoli consegnati agli agenti prima del 1° giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità della cartella. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non riportava il testo della determinazione dirigenziale contestata; inoltre la sua violazione non comporterebbe comunque nullità o annullabilità della cartella. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva trascritto la cartella, impedendo alla Corte di valutarne chiarezza e comprensibilità. P.C. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.000 euro, oltre spese accessorie e forfetarie.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto per l'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, e dettato nell'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione di tali atti in giudizio solo se legittimi.

    Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti all’imposizione se illegittimi; ciò non comporta però che la specifica censura sulla competenza dell’agente di riscossione fosse fondata nel caso concreto.

  • Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 5

    Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto per l'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, e dettato nell'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione di tali atti in giudizio solo se legittimi.

    Gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’imposizione possono essere disapplicati dal giudice tributario quando illegittimi, affinché in giudizio trovino applicazione solo atti legittimi.

  • Codice civile, art. 1188

    A tal riguardo, premesso che il concessionario è un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c. , il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento, occorre osservare che per effetto del trasferimento di funzioni operato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , la neocostituita Equitalia s.p.a. (già Riscossioni s.p.a.) e le altre società dell'omonimo gruppo, che ne sono articolazioni territoriali, sono subentrate "ex lege" nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione.

    La Corte inquadra il concessionario come soggetto incaricato e autorizzato a ricevere il pagamento per il creditore; tale ruolo, nel quadro del trasferimento legislativo delle funzioni, non rende di per sé inesistente o nulla la cartella.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

    A tal riguardo, premesso che il concessionario è un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c. , il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento, occorre osservare che per effetto del trasferimento di funzioni operato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , la neocostituita Equitalia s.p.a. (già Riscossioni s.p.a.) e le altre società dell'omonimo gruppo, che ne sono articolazioni territoriali, sono subentrate "ex lege" nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione.

    Il trasferimento legislativo delle funzioni ha determinato il subentro ex lege di Equitalia e delle società territoriali nei rapporti delle precedenti concessionarie del servizio di riscossione.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 7, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

    Inoltre è vero che il D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 7, prevede che la Riscossione Sicilia spa deve acquistare almeno il 51 per cento del capitale della società concessionaria e la società concessionaria deve acquistare una partecipazione al capitale sociale della Riscossione Sicilia spa. Tuttavia da ciò non discende l'inesistenza o la nullità della cartella di pagamento notificata dalla Serit Sicilia spa in quanto la norma citata prevede una facoltà e non un obbligo.

    La disposizione sulla partecipazione societaria non determina l’inesistenza o la nullità della cartella: la Corte interpreta la previsione come facoltà e non come obbligo.

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

    Infatti correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009 (sent. sez. 5, n. 8613 del 15/04/2011).

    La nullità per omissione del responsabile del procedimento riguarda le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; non si applica ai ruoli consegnati prima di tale data.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    Infatti correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009 (sent. sez. 5, n. 8613 del 15/04/2011).

    La norma individua le cartelle cui si riferisce la previsione di nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento, limitandola ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La ricorrente ha invocato il vizio di omessa, illogica o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo; le relative censure sono state rigettate o dichiarate inammissibili per le ragioni specificate dalla Corte.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La contribuente ha invocato l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento e i requisiti di chiarezza della cartella; le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili, secondo i casi, in base alla disciplina temporale applicabile e alla mancata trascrizione degli atti necessari.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    La contribuente ha richiamato l’obbligo di motivazione e chiarezza dell’atto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non era stato riportato il testo della cartella, indispensabile per valutarla.

Massime di principio

  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento comporta nullità della cartella, secondo la disciplina applicata nella decisione, solo se il ruolo è stato consegnato all’agente della riscossione dal 1° giugno 2008; per i ruoli precedenti tale omissione non determina nullità.
  • La contestazione dell’incompetenza dell’agente di riscossione non basta, da sola, a dimostrare l’inesistenza o la nullità della cartella: occorre provare l’illegittimità rilevante dell’affidamento o dell’atto presupposto.
  • Una censura in Cassazione basata sul contenuto di una determinazione o di un atto deve riportarne il testo nel ricorso, così da consentire alla Corte il controllo diretto; in mancanza può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Quando si contesta la scarsa chiarezza o motivazione di una cartella, è necessario trascriverne il contenuto rilevante nel ricorso per permettere al giudice di verificarne concretamente i vizi.

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