Sentenza del 20/05/2015 n. 10341 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava iscrizioni a ruolo per Tarsu degli anni 1993-1995 e 1997-2003, per complessivi Euro 10.792,06, e per Iciap degli anni 1991 e 1993, per complessivi Euro 442,74, comprensivi di interessi e sanzioni. A.S. sosteneva che le cartelle non gli fossero state notificate. Dopo che CTP di Catania e CTR della Sicilia avevano dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non impugnabile l’estratto di ruolo, in Cassazione sono stati dedotti cinque motivi, sostanzialmente riferiti alla mancata o irregolare notifica: omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.; insufficienza della prova delle notifiche per sette cartelle su nove, con richiamo agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; irregolarità della procedura ex art. 140 c.p.c.; e irregolarità delle notifiche effettuate tramite agenzia privata e consegnate a un familiare, in relazione all’art. 148 c.p.c. e alla legge n. 890/1982. È stata inoltre eccepita l’invalidità della procura speciale per il giudizio di Cassazione.
La decisione
La Cassazione ha respinto preliminarmente l’eccezione di invalidità della procura: il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per Cassazione è speciale per sua natura e non deve richiamare espressamente il giudizio di legittimità. Ha poi rigettato tutti i motivi, ritenendo adeguatamente motivato e non sindacabile in Cassazione l’accertamento della CTR sulla regolarità delle notifiche, comprovata dalle relate prodotte dal concessionario. Ha inoltre considerato significativa della conoscenza della posizione debitoria la domanda di condono presentata dal contribuente ai sensi della legge n. 289/2000 e il pagamento dell’acconto e delle rate a partire dal 30 settembre 2004. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, oltre spese accessorie e forfetarie. La sentenza della CTR è rimasta ferma.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
La decisione richiama la norma soltanto nell’esposizione del motivo di ricorso. Non formula una specifica interpretazione, poiché rigetta complessivamente le censure sulla notifica.
Art. 115, comma 1, c.p.c.
La norma è citata tra le disposizioni invocate dal ricorrente, ma la Corte non ne espone un’interpretazione autonoma; ritiene sufficiente la valutazione di fatto della CTR sulle relate prodotte.
Art. 2697 c.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione all’onere della prova delle notifiche. La Corte rigetta la censura sulla base dell’accertamento della CTR, senza enunciare una regola autonoma sull’onere probatorio.
Art. 140 c.p.c.
È invocato per contestare la regolarità della notifica per irreperibilità. La Corte non ne precisa i requisiti, ma conferma l’accertamento di regolarità compiuto dalla CTR sulla base delle relate.
Art. 148 c.p.c.
È citato tra le norme poste a fondamento della contestazione delle modalità di consegna delle cartelle; la Corte rigetta la censura senza dettare una specifica interpretazione della disposizione.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3 e 7
Il ricorrente ne invoca le disposizioni per contestare la notifica effettuata tramite agenzia privata e la consegna a un familiare. La Corte non ne esplicita il contenuto interpretativo e rigetta la contestazione sulla base dell’accertamento di fatto della CTR.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
La norma è richiamata per la valutazione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo: i giudici di merito avevano ritenuto che tale atto non rientrasse tra quelli impugnabili. La Cassazione non riforma tale esito, ma concentra il rigetto sui motivi relativi alla notifica.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
La Corte valorizza la domanda di condono presentata dal contribuente e i pagamenti effettuati dal 30 settembre 2004 come elementi dai quali risultava la conoscenza della propria posizione debitoria.
Massime di principio
- La contestazione della notifica deve confrontarsi con la documentazione concretamente acquisita: se il giudice di merito ritiene, sulla base delle relate, che le notifiche siano regolari e motiva adeguatamente tale conclusione, la Cassazione non riesamina liberamente l’accertamento di fatto.
- La partecipazione a una procedura di condono e i relativi pagamenti possono essere valutati come indizi della conoscenza della posizione debitoria, anche se la controversia riguarda la prova della notifica delle cartelle.
- Un mandato apposto in calce o a margine del ricorso per Cassazione è, secondo il principio richiamato, speciale per sua natura e non necessita di un’esplicita menzione del giudizio di legittimità.
- La decisione conferma l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo secondo quanto stabilito dai giudici di merito, ma non sviluppa un’autonoma analisi generale dei limiti di impugnabilità: il rigetto in Cassazione è fondato soprattutto sulla valutazione delle notifiche.
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