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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10346 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - ACCERTAMENTO IN GENERE (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - Canone di fognatura e depurazione - Istanza di rimborso - Termine di decadenza - Art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto l’appello e confermato il silenzio del Comune sull’istanza di rimborso. Ha contestato sia la debenza del canone per il 1999, sostenendo che la disciplina applicabile era quella risultante dalla successione delle leggi, sia la decadenza dal rimborso: a suo avviso, si applicava il termine triennale previsto dall’art. 50 del R.D. n. 1175/1931, anziché quello biennale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre lamentato, per entrambi i capi della decisione, l’omesso esame di argomenti difensivi e invocato la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge n. 36/1994.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure di violazione dell’art. 112 c.p.c., perché i quesiti di diritto erano astratti e generici: il giudice deve pronunciarsi sulle domande, non necessariamente su ogni singolo argomento. Ha respinto le censure sulla decadenza: benché il canone avesse natura tributaria fino al 2000 e per l’accertamento valesse il termine triennale previsto dalla disciplina allora applicabile, da tale termine non discende un analogo termine per chiedere il rimborso. L’art. 50 del R.D. n. 1175/1931 riguardava le imposte comunali di consumo ed era stato abrogato dal 1° gennaio 1973; l’art. 290 dello stesso testo unico disciplinava l’accertamento, non i rimborsi. In assenza di una specifica norma sul rimborso, era quindi applicabile il termine decadenziale biennale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Le ulteriori censure sulla debenza del canone e sull’asserito diritto al rimborso sono state dichiarate inammissibili per carenza d’interesse, poiché la decadenza costituiva un’autonoma ragione sufficiente a respingere la domanda; la Corte ha comunque richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, senza esaminare nel merito quelle censure. Spese processuali compensate, in ragione della mancanza di specifici precedenti della Corte sulla questione controversa.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ne consegue che correttamente la commissione tributaria regionale ha ritenuto soggetta la domanda del contribuente al termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Difatti nella normativa applicabile durante il periodo di rilevanza tributaria del canone di depurazione e fognatura non era rinvenibile l'espressa indicazione di alcun termine entro il quale il contribuente potesse richiedere il rimborso di somme versate e non dovute a tale titolo.

    In mancanza di una disciplina specifica del termine per chiedere il rimborso di somme non dovute a titolo di canone tributario di fognatura e depurazione, si applica il termine decadenziale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Il termine previsto per l’accertamento del tributo non si estende automaticamente all’azione di rimborso.

  • Art. 50 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175

    Sennonchè la norma era parte della sezione riferita esclusivamente alle imposte comunali di consumo, e come tale (e come le altre della medesima sezione) ha cessato di avere applicazione con decorrenza 1 gennaio 1973, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 90, comma 1, n. 15.

    Il termine triennale per il rimborso previsto da questa norma non si applicava al canone di fognatura e depurazione: la disposizione apparteneva alla disciplina delle imposte comunali di consumo ed era cessata dal 1° gennaio 1973.

  • Art. 290 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175

    L'art. 290, infine pure lui abrogato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 24 con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di questo D.L., non riguardava affatto il rimborso, ma unicamente il termine per l'accertamento.

    La disposizione disciplinava esclusivamente il termine per l’accertamento e non stabiliva un termine per la domanda di rimborso; la sua vigenza nel periodo rilevante non giustificava quindi l’applicazione di un termine triennale al contribuente.

  • Art. 112 c.p.c.

    il che, oltre che infondato, in quanto, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. , il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle domande della parte, non necessariamente sui singoli suoi argomenti

    L’obbligo di pronuncia riguarda le domande, non ogni singolo argomento addotto dalla parte. Una censura per omessa pronuncia deve perciò individuare una domanda non decisa, e non limitarsi a denunciare che un argomento non sia stato esaminato.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e deve porre la corte di cassazione in condizione di rispondere con l'enunciazione di una regula iuris (id est, di principio di diritto) suscettibile di ricevere applicazione nel caso concreto e in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto.

    Quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve esporre con precisione la questione e i dati essenziali del caso, così da consentire alla Corte una risposta in forma di principio di diritto. Quesiti astratti o meramente orientati a ottenere l’accoglimento del motivo rendono la censura inammissibile.

  • Art. 90, comma 1, n. 15, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Sennonchè la norma era parte della sezione riferita esclusivamente alle imposte comunali di consumo, e come tale (e come le altre della medesima sezione) ha cessato di avere applicazione con decorrenza 1 gennaio 1973, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 90, comma 1, n. 15.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della cessazione, dal 1° gennaio 1973, dell’applicabilità della sezione del R.D. n. 1175/1931 cui apparteneva l’art. 50; non consente quindi di applicare quel termine di rimborso al canone controverso.

Massime di principio

  • Il termine fissato per l’accertamento di un tributo e quello per chiedere il rimborso sono autonomi: non si può ricavare il secondo dal primo senza una norma che lo preveda.
  • Se il prelievo ha natura tributaria e manca una disposizione specifica sul rimborso, la richiesta di restituzione è soggetta al termine decadenziale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
  • Prima di applicare una norma sul rimborso occorre verificarne l’ambito materiale e la vigenza nel periodo interessato: un termine previsto per altre imposte o per il solo accertamento non si estende automaticamente al caso concreto.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omessa pronuncia deve riferirsi a una domanda non decisa; il giudice non è tenuto a rispondere separatamente a ogni argomento della parte.
  • Quando è richiesto un quesito di diritto, questo deve essere concreto, completo dei dati essenziali e idoneo a formulare un principio applicabile anche oltre il caso specifico; un quesito generico può comportare l’inammissibilità della censura.
  • Se una pronuncia è sorretta da una ragione autonoma e sufficiente, le censure contro un’altra ragione della decisione possono risultare prive d’interesse quando, anche se accolte, non cambierebbero l’esito.

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