Sentenza del 20/05/2015 n. 10345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva annullato l’avviso relativo alla Tosap 2003 per l’occupazione di suolo e sottosuolo comunale con tubazioni fognarie. Con l’unico motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, commi 2, lett. f), e 3, del D.Lgs. n. 446/1997 e degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993: sosteneva che, dal 1° gennaio 2000, la L. n. 488/1999 aveva esteso alla Tosap il criterio forfetario previsto per il Cosap, basato sul numero complessivo delle utenze e sulla tariffa unitaria per classe di Comune, anziché sulla superficie o sui chilometri di condutture effettivamente occupati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo, ritenendo che per le occupazioni permanenti realizzate con condutture da aziende erogatrici di pubblici servizi il criterio forfetario del Cosap fosse applicabile anche alla Tosap dal 1° gennaio 2000. Ha quindi cassato la sentenza d’appello, che aveva annullato l’accertamento perché il Comune aveva commisurato il tributo alle utenze anziché alla superficie occupata, e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa sezione, per un nuovo esame conforme al principio enunciato. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa in via definitiva la debenza o l’ammontare della Tosap.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, comma 2, lett. f), e comma 3, come modificato dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 18
Il legislatore, quindi, - ha esteso alla Tosap il criterio di determinazione del Cosap; criterio che, come si è visto (cfr. del resto Cass. n. 5130-12) prevede che il contributo venga determinato mediante la moltiplicazione delle misure unitarie delle tariffe per il numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione di un pubblico servizio.
Per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti o altri manufatti effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi, dal 1° gennaio 2000 il criterio forfetario previsto per il Cosap si applica anche alla Tosap. Il calcolo si basa sul numero complessivo delle utenze dell’azienda e sulla tariffa unitaria pertinente alla classe del Comune, non sulla superficie occupata o sui chilometri lineari di condutture.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 46 e 47
La Corte li considera nel quadro della disciplina della Tosap, ma chiarisce che, per la specifica tipologia di occupazioni di cui all’art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997, il criterio forfetario introdotto dal legislatore dal 2000 prevale sulla commisurazione basata sull’occupazione materiale della strada.
Massime di principio
- Per la Tosap relativa a occupazioni permanenti con condutture o impianti di aziende che erogano pubblici servizi, dal 1° gennaio 2000 si applica il criterio forfetario previsto per il Cosap: utenze complessive dell’azienda moltiplicate per la tariffa unitaria riferita alla classe del Comune.
- In tale specifica fattispecie, l’ente non deve commisurare il tributo alla superficie o alla lunghezza effettivamente occupata; l’uso del numero delle utenze non è, di per sé, un parametro erroneo.
- La decisione riguarda il criterio di quantificazione e non conferma automaticamente la legittimità dell’importo concretamente accertato: il giudice di rinvio deve riesaminare la fattispecie applicando il criterio corretto.
- La distinzione giuridica tra Tosap e Cosap non impedisce che una norma estenda alla tassa un criterio di calcolo originariamente previsto per il canone.
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