Sentenza del 20/05/2015 n. 10326 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - Immobili - Classificazione catastale - Appartamenti di tipo "economico e popolare" - Realizzazione mediante finanziamenti pubblici - Automaticità del relativo classamento catastale - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il classamento automatico di un appartamento nel Comune di Trapani in categoria A/2, classe 6. I proprietari chiedevano la categoria A/3, classe non superiore alla 5, deducendo anche una disparità di trattamento rispetto ad alloggi con caratteristiche analoghe realizzati da altre cooperative nello stesso piano di zona per l’edilizia economica e popolare. In cassazione C.D. ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e l’erronea attribuzione della categoria, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato consistenza e caratteristiche dell’immobile e richiamando una certificazione comunale e una convenzione che attestavano il rispetto della disciplina dell’edilizia economica e popolare.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Trapani aveva accolto il ricorso, attribuendo all’immobile la categoria A/3, classe 5; la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia e respinto il ricorso originario, confermando il classamento A/2, classe 6. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta contro il Ministero, estraneo al grado d’appello e quindi privo di legittimazione passiva. Ha inoltre rigettato, per inammissibilità delle censure, il ricorso contro l’Agenzia: il finanziamento pubblico e l’ubicazione in un piano di zona non determinano automaticamente la categoria catastale; rilevano le caratteristiche concrete dell’immobile. La CTR aveva motivatamente valorizzato finiture, ampiezza e numero dei vani, servizi e accessori, ritenendoli idonei a giustificare la categoria A/2. Le doglianze del ricorrente erano generiche, non confutavano puntualmente le ragioni della sentenza e chiedevano in sostanza una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione nei termini prospettati. C.D. è stato condannato a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 600 euro, oltre spese prenotate a debito; nessuna statuizione sulle spese tra le parti quanto al Ministero.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
Il ricorrente ne aveva denunciato la violazione, ma la Corte non ha accolto la censura: la doglianza, così formulata, investiva la valutazione degli elementi probatori compiuta dal giudice di merito e non dimostrava un’erronea interpretazione della regola legale sull’onere della prova.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
I motivi di cassazione devono riferirsi in modo specifico alle ragioni della decisione impugnata; censure generiche o non pertinenti sono inammissibili.
Massime di principio
- Per il classamento catastale, il finanziamento pubblico destinato all’edilizia economica e popolare e la collocazione dell’immobile in un piano di zona non provano, da soli, che l’unità debba essere classificata come economica o popolare. La categoria va individuata sulla base delle caratteristiche concrete dell’immobile.
- La qualificazione catastale ai fini della rendita non coincide necessariamente con la qualificazione dell’immobile ai fini della normativa sull’edilizia popolare ed economica: si tratta di valutazioni con finalità e criteri distinti.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente l’esito della valutazione delle prove o chiedere una diversa lettura dei fatti. Occorre indicare con precisione l’errore di diritto o il vizio ammesso e confrontarsi puntualmente con ciascuna ragione decisiva della sentenza.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi lamenta che un fatto o un documento sia stato trascurato deve indicarne contenuto, rilevanza e decisività, spiegando come avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- Nel giudizio di legittimità può contraddire la parte che ha partecipato al precedente grado e contro la quale è stata emessa la sentenza impugnata; non è legittimato il Ministero rimasto estraneo al giudizio d’appello quando la sentenza riguarda l’Agenzia competente.
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