Cassazione Civile, Ordinanza n. 24456/2021 del 10/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntisti)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo negativo di un conto corrente bancario, poi revocato in primo grado e sostituito da una condanna dei correntisti al pagamento del saldo, con reciproca condanna della banca a restituire una somma minore risultante dalla rielaborazione contabile. In appello i correntisti contestavano, tra l'altro, la mancata prova integrale del credito bancario per assenza degli estratti conto dall'apertura del rapporto alla chiusura, la correttezza della ricostruzione del saldo e la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, deducendone la nullità e la rilevabilità d'ufficio. La Corte d'appello ha rigettato tali censure ritenendo non assolto l'onere documentale dai correntisti, ritenendo corretta la CTU e affermando la garanzia fideiussoria sulla base della mancata formale contestazione della firma. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 1283 e 1421 c.c., per avere la Corte d'appello escluso la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, sul rilievo che non fosse stata contestata la validità del contratto; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere posto a carico dei correntisti, e non della banca opposta attore sostanziale, l'onere di produrre gli estratti conto integrali necessari a ricostruire il rapporto e il saldo.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto manifestamente fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la nullità delle clausole del conto corrente relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è rilevabile d'ufficio anche in appello, come eccezione in senso lato attinente ai fatti costitutivi della domanda, quando la questione non sia stata già esaminata e discussa nel merito. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opposta assume la posizione di attrice in senso sostanziale ed è quindi onerata di provare integralmente il credito, mediante produzione degli estratti conto dell'intero rapporto, non potendo supplire la sola mancata contestazione del correntista alla documentazione monitoria. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1283 c.c.
La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è scrutinabile sotto il profilo della nullità; la relativa invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
art. 1421 c.c.
La nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio anche in appello quando inerente ai fatti costitutivi della pretesa e non già esaminata nel contraddittorio tra le parti.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la banca, quale attrice in senso sostanziale, deve provare pienamente il credito azionato e quindi produrre la documentazione contabile completa.
art. 345 c.p.c.
La nullità come eccezione in senso lato è rilevabile d'ufficio anche in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla banca per il recupero del saldo di un conto corrente, la banca opposta, pur formalmente convenuta, resta attrice in senso sostanziale e deve dimostrare integralmente il credito allegato, mediante la produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto.
- La mancata contestazione, in sede monitoria, della documentazione prodotta non esonera la banca dall'onere di prova piena del credito nel successivo giudizio di opposizione, ove il rapporto e il saldo siano oggetto di contestazione.
- La nullità di clausole contrattuali che incidono sui fatti costitutivi della pretesa azionata è rilevabile d'ufficio anche in grado di appello, quale eccezione in senso lato, purché la questione non sia già stata decisa e discussa nei gradi precedenti.
- Nei rapporti di conto corrente bancario, l'accertamento della nullità delle clausole sugli interessi impone la rideterminazione del saldo mediante ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base di tutti gli estratti conto disponibili dall'apertura alla chiusura.
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