Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34537/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 23/10/2023 che aveva confermato le condanne per rapina aggravata e per detenzione e porto in luogo pubblico di arma da guerra. ASTORRE contestava: a) l'insufficiente prova che l'arma fosse una arma da guerra e l'identificazione con la mitraglietta CZ Skorpion, deducendo la possibile natura di replica e la mancata valutazione delle dichiarazioni rese in altro procedimento; b) la violazione del divieto di bis in idem e la duplicazione della condanna per detenzione dell'arma, nonché la mancata considerazione dell'assorbimento della detenzione nel porto in luogo pubblico per mancanza di contestualità. MAZZOCCHI denunciava: a) valutazione probatoria equivoca e carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi ai sensi dell'art.192 c.p.p.; b) errata esclusione della recidiva reiterata; c) vizio nella negazione delle attenuanti generiche (artt.62-bis e 69 c.p.); d) eccessività della pena e mancata applicazione dell'art.81 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In sintesi: per ASTORRE la censura sull'identificazione dell'arma è stata ritenuta una contestazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, poiché la Corte di appello aveva fornito motivazione congrua e logica basata su plurimi elementi convergenti; la doglianza sul bis in idem è manifestamente infondata perché non vi è stata duplice inflizione della pena per il medesimo fatto e la Corte ha correttamente applicato il principio secondo cui il porto assorbe la detenzione solo se dimostrata la contemporaneità. Per MAZZOCCHI il ricorso è stato ritenuto mera ripetizione delle censure già esaminate e disattese in sede d'appello (valutazioni di merito non sindacabili), e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la recidiva, il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione degli indizi; la Corte di Cassazione ha ricordato che le critiche sulla valutazione degli indizi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se consistono in sindacato di merito non riconducibile a carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione

  • art. 4, comma 2, legge n. 110/1975

    Norma relativa alle armi da guerra evocata dai ricorrenti; la Corte non ha ritenuto fondata la censura perché l'identificazione dell'arma è questione fattuale adeguatamente motivata dai giudici di merito

  • artt. 2 e 4 legge n. 895/1967

    Riferimenti alle norme sulle armi richiamate dai ricorrenti in ipotesi di derubricazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla qualificazione dell'arma rientri nel merito

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di doppia condanna (bis in idem) richiamata da Astorre: la Corte ha chiarito che per configurare bis in idem occorre la doppia inflizione della pena per lo stesso fatto, elemento assente nel caso di specie

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla valutazione della prova; la doglianza è stata ritenuta sindacato di merito e quindi inammissibile

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte di merito ha motivato la ricorrenza dei presupposti per la recidiva come indice di perdurante pericolosità, valutazione ritenuta conforme al diritto

  • artt. 62-bis e 69 cod. pen.

    Norme sulle attenuanti generiche e sulla loro valutazione: la Corte d'appello ha legittimamente negato le attenuanti per assenza di elementi positivi rilevanti

  • art. 81 c.p.

    Principio di determinations della pena e concorso di circostanze: i rilievi sull'eccessività sono stati ritenuti questioni di merito già esaminate e non fondate in cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della recidiva e della pena: utilizzati dalla Corte di merito per valutare la pericolosità e la relazione con precedenti condanne

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiesta di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato il requisito dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta, mancante nei ricorsi ripetuti

  • art. 6 §1 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamato per il principio sulla motivazione delle decisioni giudiziarie: non impone una replica dettagliata ad ogni argomento e consente al giudice d'appello di fare propri i motivi della decisione impugnata

Massime di principio

  • La Cassazione non riedeeva sulle valutazioni di merito: questioni relative all'identificazione di un'arma o alla valutazione degli indizi sono, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, materia del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità
  • Per configurare il bis in idem è necessario che la stessa condotta sia stata oggetto di duplice inflizione della pena; il semplice riferimento a più procedimenti che trattano il medesimo bene non basta se i giudici non hanno inflitto due volte la pena per lo stesso fatto
  • Il reato di porto illegale assorbe il reato di detenzione solo quando è provata la contemporaneità delle due condotte; in assenza di allegazioni specifiche della contemporaneità, il giudice può ritenere la detenzione anteriore e distinta
  • La ricostruzione della recidiva deve tener conto non solo della gravità e del tempo, ma anche del nesso tra le precedenti condanne e la persistente inclinazione criminosa (criteri dell'art.133 c.p.)
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi di segno positivo tali da giustificarne l'applicazione; il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi, ma quelli ritenuti decisivi
  • Ricorsi che consistono nella mera ripetizione delle censure già esaminate e respinte in appello sono inammissibili per carenza di specificità richiesta dall'art.581 c.p.p.; possono comportare condanna alle spese e ammenda

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.