Cassazione Civile, Ordinanza n. 02695/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente amministrativo di un'azienda sanitaria locale aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento, sia pure parziale, del diritto alle differenze retributive per avere svolto in fatto, senza formale conferimento, un incarico di responsabile di struttura semplice con funzioni dirigenziali. La corte territoriale aveva accertato che le mansioni svolte erano dirigenziali, superiori a quelle di inquadramento, e aveva ritenuto irrilevante la mancanza di un provvedimento formale di incarico, delle procedure concorsuali e della previa assegnazione di obiettivi, limitando però il riconoscimento al periodo successivo al 2007, quando l'ufficio era stato qualificato e graduato. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva della dirigenza sanitaria e delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato, sostenendo che l'accesso alla dirigenza è possibile solo tramite concorso e procedure selettive, che al lavoratore non era mai stato formalmente conferito alcun incarico dirigenziale, che non gli erano stati assegnati obiettivi, responsabilità o budget e che, quindi, le attività svolte dovevano essere ricondotte alla qualifica di inquadramento; in subordine, ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 allo svolgimento di mansioni dirigenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché confonde il piano del formale conferimento della qualifica e delle funzioni dirigenziali, soggetto a concorso e procedure selettive, con il diverso piano dello svolgimento di fatto di mansioni superiori. Ha affermato che, per il pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione di fatto a una posizione dirigenziale istituita e graduata integra svolgimento di mansioni superiori rilevante ai fini dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, senza che ostino la mancanza di concorso, di atto formale o di previa fissazione degli obiettivi; questi ultimi possono incidere, semmai, sulla sola retribuzione di risultato. La Corte ha quindi confermato la decisione della corte d'appello e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il parametro formale di legittimità invocato per denunciare violazione di legge.
art. 26 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla ricorrente come norma che prevede il concorso quale modalità di accesso alla dirigenza del SSN.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
la Corte ne afferma l'applicabilità anche allo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di dipendente non dirigente, con diritto alle differenze retributive se la posizione è istituita e le mansioni sono effettivamente svolte.
art. 15 ter d.lgs. n. 229 del 1999
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle regole di accesso e conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari.
art. 24 d.lgs. n. 29 del 1993
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina delle mansioni e degli incarichi nel pubblico impiego.
art. 31 d.lgs. n. 29 del 1993
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina delle mansioni e degli incarichi nel pubblico impiego.
artt. 26, 27, 28, 29, 50, 51, 54, 55 CCNL Area Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale
invocati dalla ricorrente per sostenere che l'incarico dirigenziale richiede formale conferimento, obiettivi e responsabilità proprie della qualifica.
art. 26 d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato indirettamente nel contesto della disciplina degli incarichi dirigenziali sanitari.
richiamato per indicare che l'organizzazione della posizione dirigenziale nelle aziende sanitarie dipende dall'atto aziendale.
art. 15 septies d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato dalla ricorrente come norma sulle procedure di accesso a incarichi dirigenziali a termine.
art. 13 del c.c.n.l. Dirigenza 2001
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti presuppone procedure concorsuali e selettive.
art. 16 del c.c.n.l. 5.12.1996
richiamato dalla ricorrente in relazione agli incarichi dirigenziali a termine e alle procedure selettive.
art. 27 CCNL 8.6.2000
richiamato dalla Corte per affermare che al dirigente possono essere conferite tipologie diverse di incarico, incluse quelle di direzione di struttura semplice o complessa.
art. 50 CCNL 5.12.1996
richiamato dalla Corte nel quadro della graduazione delle funzioni dirigenziali nelle aziende sanitarie.
art. 26 CCNL 8.6.2000, I biennio economico
richiamato dalla Corte nel quadro della graduazione delle funzioni dirigenziali nelle aziende sanitarie.
art. 6 CCNL 17.10.2008
richiamato dalla Corte nel quadro della graduazione delle funzioni dirigenziali nelle aziende sanitarie.
art. 36 Cost.
fondamento del diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente anche quando abbia svolto di fatto mansioni superiori.
richiamato per aderire alla motivazione di precedente giurisprudenza di legittimità.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori spetta anche quando l'assegnazione sia avvenuta di fatto, purché la posizione superiore sia stata istituita dall'ente e le mansioni siano state effettivamente svolte con carattere prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
- La mancanza di un formale provvedimento di conferimento, del previo svolgimento di una procedura concorsuale o della fissazione degli obiettivi non esclude, di per sé, il diritto al compenso per mansioni superiori; tali elementi possono incidere soltanto su eventuali componenti accessorie della retribuzione, come quella di risultato.
- L'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. o delle regole sulle mansioni superiori non può essere affermata in astratto per l'area dirigenziale sanitaria quando il dipendente non sia già inserito nel ruolo dirigenziale, ma sia un lavoratore privo di qualifica dirigenziale che svolga in fatto compiti superiori.
- Il controllo giudiziale non può sostituirsi alla discrezionalità organizzativa dell'amministrazione nella istituzione e graduazione degli uffici; una volta accertata l'esistenza della posizione e il suo svolgimento in fatto da parte del dipendente, il diritto alla differenza retributiva segue le regole dell'art. 52 d.lgs. 165/2001.
- In presenza di ricorso integralmente rigettato, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina processuale vigente.
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