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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02671/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado: pur riconoscendo l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla società, i giudici di merito avevano escluso che il recesso fosse ritorsivo, ritenendo non pretestuose le contestazioni disciplinari e non provato l'intento di rappresaglia. Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1345 c.c., 4 l. n. 604 del 1966, 15 l. n. 300 del 1970, 3 l. n. 108 del 1990, 18 l. n. 300 del 1970, nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato gli elementi di causa dai quali emergeva la natura ritorsiva del licenziamento e la nullità del recesso per motivo illecito determinante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'accertamento della natura ritorsiva o meno del licenziamento è una quaestio facti rimessa ai giudici di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato. Nel caso concreto, il motivo mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, inammissibile in cassazione; inoltre la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era formulata senza considerare i limiti elaborati dalle Sezioni Unite e risultava preclusa dalla "doppia conforme", non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della parte intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato come norma sulla nullità del contratto/atto per motivo illecito determinante, invocata dal ricorrente per qualificare come ritorsivo il licenziamento.

  • art. 4 l. n. 604 del 1966

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di licenziamento individuale.

  • art. 15 l. n. 300 del 1970

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in materia di nullità dei licenziamenti discriminatori o vietati.

  • art. 3 l. n. 108 del 1990

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità/nullità del recesso.

  • art. 18 l. n. 300 del 1970

    Richiamato in relazione al regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, come modificato dalla l. n. 92 del 2012.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la censura prospettata tendeva in realtà a una rivalutazione del merito e a un controllo sul fatto non consentito in cassazione, specie rispetto al vizio motivazionale.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare la preclusione al sindacato sul vizio di motivazione in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato quale riferimento al regime processuale della doppia conforme dopo le modifiche legislative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione come se fosse un terzo grado di giudizio sul merito.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie quando la questione riguarda in realtà la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento della prova.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi delimitato ai soli casi tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità e non consente un sindacato generalizzato sulla sufficienza della motivazione.
  • In presenza di 'doppia conforme', il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, il controllo sul vizio motivazionale è precluso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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