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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02674/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da alcuni dipendenti, addetti alla mansione di macchinista, per ottenere il computo nella retribuzione feriale di specifiche indennità percepite in servizio: indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza. Il tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che tali voci fossero intrinsecamente collegate alle mansioni e che, quindi, dovessero essere incluse nella retribuzione dovuta durante le ferie; aveva inoltre escluso la prescrizione dei crediti. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) errata applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che l'interpretazione eurounitaria non sarebbe automaticamente trasponibile al diritto interno; (2) violazione della disciplina sulle ferie retribuite e della contrattazione collettiva aziendale, in particolare dell'art. 20.3 del CCNL aziendale, che non ricomprenderebbe quelle voci nella retribuzione feriale; (3) errata applicazione della nozione europea di ferie retribuite, sostenendo che la riduzione della retribuzione sarebbe ammissibile purché non dissuasiva dall'esercizio del diritto alle ferie, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla CGUE; (4) violazione dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 18 Statuto dei lavoratori, come modificato dalla L. n. 92/2012, contestando che la prescrizione dei crediti potesse decorrere solo dalla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d'appello si era correttamente attenuta alla nozione eurounitaria di retribuzione feriale, quale importo collegato alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e aveva plausibilmente valutato che le indennità di condotta e di riserva fossero voci continuative e intrinsecamente connesse alla mansione di macchinista, idonee a incidere sul livello della retribuzione durante le ferie in modo potenzialmente dissuasivo. Ha escluso anche la necessità del rinvio pregiudiziale, trattandosi di principi già chiariti dalla CGUE e di valutazione del caso concreto riservata al giudice nazionale. Quanto al quarto motivo, ha confermato che, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti retributivi nel rapporto a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono state poste le spese a carico della società ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La nozione di ferie annuali retribuite impone che, durante il periodo di riposo, il lavoratore percepisca una retribuzione ordinaria o comunque equiparabile a quella del periodo di lavoro, tale da non dissuadere dall'esercizio del diritto alle ferie.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È letto in conformità alla disciplina eurounitaria sulle ferie retribuite e alla relativa interpretazione della Corte di giustizia.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato quale parametro interno della retribuzione sufficiente e della tutela del diritto alle ferie retribuite, in coordinamento con la disciplina eurounitaria.

  • art. 2109 c.c.

    È interpretato in modo conforme al diritto dell'Unione, nella parte in cui disciplina il godimento delle ferie retribuite.

  • art. 20.3 CCNL aziendale Trenord

    La Corte di merito ne ha escluso un'interpretazione tale da assorbire o escludere le indennità controverse dalla retribuzione feriale, valorizzando la connessione funzionale di tali voci con le mansioni.

  • art. 2948 c.c.

    Il termine di prescrizione dei crediti retributivi, per quelli non già prescritti, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro nei rapporti a tempo indeterminato privi di sufficiente stabilità dopo la riforma del 2012.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto, che nel caso dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    Come novellato dalla L. n. 92 del 2012, non assicura più un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

  • L. n. 92 del 2012

    Le modifiche introdotte al regime dei licenziamenti incidono sulla stabilità del rapporto e dunque sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    È richiamato insieme alla riforma del 2012 quale intervento che ha inciso sul regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro del contributo unificato aggiuntivo richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Ai fini del computo della retribuzione dovuta durante le ferie annuali occorre includere le voci economiche che siano stabilmente collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, anche se qualificate come indennità o componenti variabili.
  • La disciplina interna sulle ferie retribuite deve essere interpretata in modo conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, salvo un'incompatibilità assoluta tra norma interna e diritto dell'Unione.
  • Non è corretto limitarsi a verificare l'effettiva fruizione delle ferie: il criterio rilevante è la potenziale attitudine della riduzione retributiva a dissuadere il lavoratore dal godimento del riposo annuale.
  • La valutazione se una specifica voce retributiva sia intrinsecamente connessa alle mansioni e debba quindi essere inclusa nella retribuzione feriale è questione di interpretazione della disciplina collettiva e di accertamento di merito, sindacabile solo nei limiti consentiti in cassazione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario quando la questione interpretativa è già stata chiarita dalla Corte di giustizia e la controversia richiede soprattutto una applicazione al caso concreto riservata al giudice nazionale.
  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per i crediti retributivi non già prescritti alla data di entrata in vigore della riforma del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, poiché la nuova disciplina dei licenziamenti ha inciso sul regime di stabilità del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

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