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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02672/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di una società di trasporti urbani. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto giustificato il recesso, ma aveva anche riconosciuto che nel procedimento disciplinare non erano state rispettate le forme previste dall'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, ricondotta però a una mera inefficacia del licenziamento con tutela indennitaria debole ex art. 18, comma 6, l. n. 300/1970. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 53 R.D. n. 148/1931, sostenendo che la radicale omissione della procedura garantita dalla norma imperativa renda nullo il licenziamento, con applicazione della tutela reintegratoria piena ex art. 18, comma 1, Statuto dei lavoratori; 2) violazione degli artt. 2, 3 e 4 l. n. 300/1970, contestando l'utilizzabilità degli accertamenti svolti da investigatore privato; 3) violazione dell'art. 2729 c.c., per asserita mancanza di prova diretta dei fatti storici; 4) violazione degli artt. 1175, 1375, 2016 e 2119 c.c., degli artt. 41 e 42 R.D. n. 148/1931 e dell'art. 66 del CCNL Autoferrotranvieri, sul merito dell'addebito disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la violazione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931 determini la nullità del provvedimento disciplinare, in quanto invalidità di protezione, con conseguente applicazione della tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 del R.D. n. 148 del 1931

    La sua violazione, quando il procedimento disciplinare è omesso o non rispettato, comporta la nullità del provvedimento disciplinare per inderogabilità della norma e funzione di tutela del lavoratore.

  • art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300 del 1970

    Si applica la tutela reale e risarcitoria quando il licenziamento disciplinare è nullo per violazione del procedimento garantito dall'art. 53 R.D. n. 148 del 1931.

  • art. 18, comma 6, L. n. 300 del 1970

    La Corte d'appello aveva erroneamente ricondotto la violazione procedurale a una mera inefficacia con tutela indennitaria debole; la Cassazione esclude tale qualificazione nel caso esaminato.

  • artt. 2, 3 e 4 L. n. 300 del 1970

    Sono evocati dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità degli accertamenti svolti tramite investigatore privato ai fini disciplinari.

  • art. 2729 c.c.

    È invocato per lamentare l'assenza di prova diretta dei fatti storici posti a fondamento dell'addebito disciplinare.

  • artt. 1175, 1375, 2016 e 2119 c.c.

    Sono richiamati nel quarto motivo in relazione alla valutazione della legittimità del licenziamento e del comportamento delle parti.

  • artt. 41 e 42 R.D. n. 148 del 1931

    Sono richiamati nel quarto motivo in relazione alla disciplina applicabile al rapporto e all'addebito disciplinare.

  • art. 66 del CCNL Autoferrotranvieri

    È richiamato nel quarto motivo quale parametro del merito dell'addebito disciplinare.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinvio ai precedenti giurisprudenziali senza ulteriori sviluppi autonomi nel caso concreto.

Massime di principio

  • La violazione del procedimento disciplinare previsto da una norma imperativa e posta a tutela del lavoratore può determinare la nullità del licenziamento disciplinare, non una mera inefficacia con tutela indennitaria attenuata, quando la disciplina violata ha funzione garantistica inderogabile.
  • Quando il vizio accolto assorbe integralmente l'interesse del ricorrente, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non devono essere esaminati nel merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la qualificazione della sanzione espulsiva dipende dalla corretta individuazione della disciplina speciale applicabile al rapporto e dell'effetto sanzionatorio previsto per la sua violazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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