Cassazione Civile, Ordinanza n. 02665/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società che gestiva un call center, della sentenza di appello che aveva dichiarato illegittima la sospensione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di alcuni dipendenti addetti a un’unità produttiva di Roma. La Corte d’appello aveva ritenuto che la comunicazione di avvio della procedura fosse viziata perché non indicava in modo completo i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, le modalità di rotazione e le ragioni della mancata applicazione della rotazione, nonché perché non risultava adeguatamente motivata l’infungibilità delle mansioni e la cessazione dell’attività del sito. La società ricorrente, con due motivi, ha dedotto: 1) violazione della disciplina sulla CIGS e del decreto ministeriale applicabile, sostenendo che, trattandosi di cessazione dell’attività del sito, il criterio di scelta era chiaramente individuato nell’appartenenza al sito stesso, sicché non occorreva indicare rotazione o fungibilità; ha inoltre sostenuto che l’accordo successivo riguardava un diverso ammortizzatore sociale e che il decreto ministeriale di approvazione del programma confermava la cessazione; 2) motivazione apparente della sentenza d’appello, perché avrebbe affermato in modo astratto l’irregolarità della procedura senza confrontarsi con la specifica CIGS per cessazione di attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha escluso sia il vizio di motivazione apparente sia la violazione di legge denunciata. Ha ribadito che, nella disciplina della CIGS ratione temporis applicabile, la comunicazione iniziale deve indicare in modo completo e specifico i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e, ove il datore intenda non applicare la rotazione, le ragioni tecnico-organizzative che lo giustificano. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato gli accertamenti di merito della sentenza impugnata: mancanza di adeguata motivazione sulla pretesa infungibilità delle mansioni, mancata prova certa della cessazione dell’attività del sito e indizi di trasferimento delle attività ad altri siti romani, oltre al successivo accordo che prevedeva la rotazione tra lavoratori del sito e di altre unità produttive, indice della fungibilità delle mansioni. Ha quindi confermato la declaratoria di illegittimità della sospensione e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive a titolo risarcitorio. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte esclude entrambe le censure
art. 132 c.p.c.
la motivazione è apparente solo se manca l’indicazione del criterio logico seguito o il percorso argomentativo che renda percepibile il fondamento della decisione
art. 1362 c.c.
i canoni ermeneutici contrattuali non risultano violati nell’interpretazione della comunicazione aziendale di avvio della procedura
art. 1363 c.c.
la lettura complessiva dell’atto è affidata a un accertamento di merito non censurabile se logicamente motivato
art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223/1991
la comunicazione di apertura della CIGS deve indicare i criteri di scelta dei lavoratori e, se non si applica la rotazione, le ragioni tecnico-organizzative; la mancanza determina illegittimità della procedura
art. 5 L. n. 164/1975
gli obblighi procedurali di informazione ed esame congiunto permangono nella procedura di CIGS anche quando si prospetti la cessazione dell’attività
D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002
richiamato dalla società, ma la Corte esclude che esso abbia abrogato implicitamente gli obblighi informativi previsti dalla legge
D.P.R. n. 218/2000
non ha modificato la procedura di concessione della CIGS né sostituito la disciplina dell’art. 1, comma 7, L. n. 223/1991
D.Lgs. n. 148/2015
non applicabile ratione temporis ai fatti di causa
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul procedimento camerale in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presuppone, ricorrendone i presupposti, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la comunicazione iniziale alle organizzazioni sindacali deve contenere criteri di scelta specifici e verificabili, idonei a individuare i lavoratori da sospendere senza genericità.
- Se il datore di lavoro non applica il criterio della rotazione tra lavoratori fungibili, deve indicare sin dall’avvio della procedura le ragioni tecnico-organizzative che impediscono la rotazione e i criteri alternativi adottati.
- La sola allegazione della cessazione di un sito o di una unità produttiva non esonera dall’obbligo di una comunicazione completa, quando restino in discussione l’autonomia dell’unità, l’eventuale trasferimento delle attività e la fungibilità delle mansioni.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste se il ragionamento, pur sintetico, è percepibile e coerente.
- L’accertamento circa la fungibilità delle mansioni, l’autonomia della unità produttiva e la cessazione effettiva dell’attività è valutazione di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio processualmente dedotto e non mediante una diversa lettura del fatto.
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