Cassazione Civile, Ordinanza n. 02673/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore subordinato volta a ottenere il pagamento dell'indennità per riposi non fruiti fino al 31.5.2011, per un importo complessivo di euro 7.966,65 oltre accessori. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva respinto il gravame della società datrice di lavoro, ritenendo, in sintesi, che la disciplina collettiva di settore prevedesse che la giornata lavorativa decorresse dalle ore 0 alle ore 24 e che quindi l'organizzazione unilaterale dei turni non compensasse il lavoratore della mancata fruizione dell'intera giornata di riposo. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo: ha sostenuto che, per il personale turnista, il riposo settimanale di 24 ore dovesse decorrere dall'ora di inizio del turno non lavorato, in applicazione analogica dell'art. 3, comma 3, L. n. 370/1934 e delle norme europee e nazionali sul riposo; ha inoltre lamentato violazione dell'art. 113 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la corte territoriale avesse deciso su deduzioni non formulate e che non avesse correttamente considerato la richiesta di applicazione delle norme di legge oltre al c.c.n.l. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, per la presenza di una doppia conforme quanto alla parte di censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., e perché la ricorrente non aveva prodotto né specificato adeguatamente il testo integrale del c.c.n.l. né illustrato in modo rituale le questioni di diritto asseritamente trascurate. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha rilevato, per la parte in cui era dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, la preclusione derivante dalla doppia conforme e la mancanza di specifica indicazione dei fatti storici asseritamente omessi; inoltre ha escluso la rituale deduzione di un error in procedendo e ha ravvisato carenza di specificità/autosufficienza perché la ricorrente non aveva prodotto integralmente il c.c.n.l. né indicato dove fosse reperibile nei fascicoli. Quanto alle questioni di diritto, la Corte ha osservato che si trattava di censure nuove, non trattate nei gradi di merito, e comunque non adeguatamente introdotte nel ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità, distratte in favore del difensore antistatario del controricorrente, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, L. n. 370/1934
Richiamato dalla ricorrente come base per sostenere che, per i lavoratori turnisti, il riposo settimanale di 24 ore decorra dall'ora di inizio del turno non lavorato; la Corte non entra nel merito della relativa interpretazione perché la censura è ritenuta inammissibile e comunque nuova.
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66
Invocato dalla ricorrente quale disciplina del riposo del personale turnista; la Corte rileva che la questione non era stata adeguatamente introdotta nei gradi di merito e non è scrutinabile in cassazione per difetto di specificità.
art. 17 Direttiva 1999/63/CE
Citata dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la deduzione è comunque nuova e la parte resistente ha anche rilevato l'anomalia del richiamo a un articolo apparentemente inesistente.
art. 32 c.c.n.l. di settore
La Corte d'appello aveva interpretato la clausola nel senso che la giornata lavorativa, a tutti gli effetti del contratto, va dalle ore 0 alle ore 24; in cassazione la questione non è esaminata nel merito per difetto di autosufficienza e specifica produzione del testo contrattuale.
art. 22 c.c.n.l. di settore
Richiamato dalla ricorrente nello sviluppo delle censure, ma senza adeguata specificazione e produzione del contratto collettivo.
art. 113 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione al principio iura novit curia; la Corte evidenzia però che le questioni di diritto richiedono comunque specifica allegazione e non possono essere introdotte in modo generico o come questioni nuove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il paradigma del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma nel caso concreto le censure sono reputate generiche e inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ne dichiara l'inammissibilità nella parte in cui è proposta in presenza di doppia conforme e senza indicazione dei fatti storici omessi e della loro decisività.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti, documenti e contratti collettivi su cui si fonda, con indicazione della loro produzione e collocazione processuale.
art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla Corte in tema di produzione dei documenti rilevanti ai fini della procedibilità del ricorso.
art. 1362 c.c.
Richiamato insieme ai criteri ermeneutici sulla necessità di esaminare il contratto collettivo nel suo testo integrale.
art. 1363 c.c.
La Corte afferma che la produzione integrale del c.c.n.l. è necessaria per applicare il criterio di interpretazione sistematica del contratto.
art. 111 Cost.
Richiamato per collegare il principio di strumentalità delle forme processuali alla necessità di una decisione di merito in tempi ragionevoli.
art. 6 CEDU
Richiamato in funzione del giusto processo e della ragionevole durata, a sostegno del principio di strumentalità delle forme.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che investa l'interpretazione di un contratto collettivo di diritto privato, il ricorrente deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e produzione del testo contrattuale su cui fonda le censure; il mero richiamo al fascicolo di merito o a clausole isolate non è sufficiente se non consente alla Corte di verificare il contenuto integrale del contratto.
- Le censure ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sono inammissibili quando la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado e il ricorrente non individua in modo puntuale i fatti storici decisivi asseritamente omessi né spiega in cosa le motivazioni delle due decisioni divergano.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di diritto o dedotte in modo generico norme asseritamente applicabili se non risulta che esse siano state effettivamente sottoposte al giudice di merito nei termini necessari; il principio iura novit curia non esonera dall'onere di allegazione e specificazione dei motivi.
- L'interpretazione del contratto collettivo richiede la disponibilità del testo integrale, poiché il criterio ermeneutico sistematico impone di valutare la disposizione contestata nel contesto dell'intero regolamento negoziale.
- La violazione dell'obbligo di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione conduce all'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa supplire alle carenze difensive mediante accesso a fonti esterne o ricostruzioni non puntualmente dedotte.
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