Cassazione Civile, Ordinanza n. 02668/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente aveva impugnato il licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente confermato la legittimità del recesso nonostante l'asserita insussistenza delle condotte addebitate e la violazione delle garanzie procedimentali previste dallo Statuto dei lavoratori. In particolare, con il primo motivo denunciava vizi motivazionali, assumendo che le condotte poste a base della giustificatezza del recesso fossero provate solo da testi dipendenti dalla società e quindi non attendibili; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 7, commi 2 e 3, l. n. 300 del 1970, lamentando che la procedura disciplinare fosse arbitraria e non avesse consentito un'effettiva difesa del dirigente, con conseguente nullità del licenziamento. La società si è difesa con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso e ha anche chiesto, senza successo, la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato sostanzialmente come censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo non più vigente e perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, precluso in presenza di "doppia conforme"; il secondo motivo è stato parimenti inammissibile poiché, pur formalmente denunciando la violazione dell'art. 7 l. n. 300 del 1970, non indicava specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma ed era in realtà una critica alle valutazioni di merito. È stata inoltre respinta la richiesta della controricorrente di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisandosi un abuso del processo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso non può essere costruito sul testo non più vigente del vizio motivazionale e, comunque, non può tradursi in una richiesta di riesame del merito.
La "doppia conforme" preclude il sindacato sul vizio motivazionale nei limiti indicati dalla giurisprudenza, se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotta in modo specifico, indicando le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute erronee e confrontandole con la norma applicabile.
art. 7, commi 2 e 3, L. n. 300 del 1970
La censura non era articolata in modo idoneo a far emergere una concreta violazione delle garanzie procedimentali; la Corte non ha ravvisato, sulla base del motivo, un vizio scrutinabile in cassazione.
La condanna per responsabilità aggravata richiede una condotta oggettivamente abusiva del processo, come l'azione o resistenza pretestuosa; tale presupposto non è stato ritenuto sussistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca un vizio motivazionale è inammissibile se, sotto la veste formale dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorrente deve indicare specificamente le diverse rationes facti poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, altrimenti il motivo è precluso.
- La deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede un confronto puntuale tra la norma invocata e le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata; non è sufficiente una generica critica alle valutazioni di fatto.
- Le censure relative alla legittimità del licenziamento del dirigente devono essere articolate distinguendo chiaramente tra questioni di fatto e questioni di diritto; se investono solo l'apprezzamento probatorio, non sono scrutinabili in cassazione.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone un abuso oggettivo del processo, non una mera soccombenza o l'infondatezza della domanda o dell'impugnazione.
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