Cassazione Civile, Ordinanza n. 38163/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento/negoziazione di un assegno circolare non trasferibile di euro 17.000, emesso su richiesta del soggetto che poi ha agito in giudizio, asseritamente contraffatto e incassato da un soggetto non legittimato. Il tribunale aveva riconosciuto un concorso di responsabilità tra il richiedente del titolo e la società convenuta, condannando quest'ultima al pagamento di euro 5.000; la corte d'appello ha invece accolto l'appello principale del danneggiato e ha escluso il suo concorso di colpa, affermando la responsabilità esclusiva della società convenuta e condannandola a versare il residuo importo di euro 12.000 oltre accessori. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1176, comma 2, 1218 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato un difetto di diligenza professionale dell'operatore di sportello, senza considerare che il titolo non recava la firma del richiedente perché emesso dalla banca su sua richiesta e senza valorizzare l'adempimento degli obblighi di identificazione del presentatore e di verifica della genuinità del titolo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1218 e 1227 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., lamentando che fosse stato escluso il concorso di colpa del richiedente, il quale avrebbe agevolato la contraffazione e la negoziazione del titolo trasmettendone per posta elettronica copia integrale al beneficiario. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la sentenza impugnata si era attenuta ai principi in materia di diligenza qualificata dell'accorto banchiere nel rilevamento di assegni falsificati e di responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, con conseguente onere della prova liberatoria a carico della banca negoziatrice, e che il giudice di merito aveva logicamente escluso, in fatto, che la mera trasmissione di una copia informatica del titolo integrasse una condotta idonea ad agevolarne la falsificazione o a fondare il concorso colposo del danneggiato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società ricorrente, ritenendo che i motivi mascherassero richieste di rivalutazione del merito e che la sentenza di appello fosse conforme ai principi di diritto in tema di diligenza professionale del banchiere, responsabilità contrattuale da contatto sociale e riparto dell'onere della prova. È stata quindi confermata la condanna della società al pagamento della somma residua dovuta al danneggiato e la ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato.
Norme richiamate
La diligenza richiesta all'operatore professionale va valutata secondo il parametro dell'accorto banchiere, rapportando la condotta alla natura professionale dell'attività e alla concreta falsificazione del titolo.
Richiamato in tema di responsabilità contrattuale della banca negoziatrice e di prova liberatoria dell'inadempimento.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il concorso di colpa del danneggiato; la Corte non ha accolto la censura perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.
La Corte ribadisce che, una volta allegato l'inadempimento, grava sulla banca l'onere di dimostrare la propria diligenza e l'adempimento degli obblighi di controllo.
Invocato dalla ricorrente insieme all'art. 41 c.p. per il nesso causale, ma ritenuto non decisivo ai fini della responsabilità civile nel caso concreto.
Invocato dalla ricorrente sul concorso di cause; la Corte lo considera non idoneo a ribaltare l'accertamento di merito sul comportamento del danneggiato.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per sottolineare che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto, salvo i limiti del vizio motivazionale attualmente deducibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma di inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel pagamento o nella negoziazione di un assegno falsificato, la diligenza dell'intermediario deve essere valutata in concreto secondo il parametro dell'accorto professionista, tenendo conto della falsificazione specifica e verificando se essa fosse rilevabile con un esame ordinario del titolo o solo con strumenti e competenze specialistiche.
- La responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di un assegno contraffatto ha natura contrattuale da contatto sociale qualificato; pertanto, una volta allegato l'inadempimento, incombe sull'intermediario la prova liberatoria dell'esatto adempimento delle proprie cautele.
- Ai fini del concorso di colpa del danneggiato, non basta invocare in astratto una condotta imprudente: occorre dimostrare, in concreto, che essa abbia effettivamente agevolato la falsificazione o la riscossione del titolo e che sia causalmente rilevante rispetto all'evento dannoso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione dei fatti e delle prove, quando la doglianza mira solo a sostituire una diversa ricostruzione del merito a quella compiuta dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38133/2022 del 30/12/2022
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38135/2022 del 30/12/2022
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38136/2022 del 30/12/2022
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38137/2022 del 30/12/2022
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38145/2022 del 30/12/2022
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38146/2022 del 30/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →