Cassazione Civile, Ordinanza n. 30816/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza ingiunzione di pagamento di euro 8.896,50 emessa per violazione della normativa regionale forestale, in relazione alla presunta illecita trasformazione di una superficie boscata di mq 4.394,60 in assenza della prescritta autorizzazione. Gli interessati hanno proposto opposizione, poi respinta dal tribunale; la corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è dedotta violazione degli artt. 2700 c.c., 6, 42 e 46 della l.r. FVG n. 9/2007 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il verbale di accertamento aveva ricevuto indebita fede privilegiata anche nella parte valutativa relativa alla quantificazione delle movimentazioni di terra e della riduzione della vegetazione boschiva, e lamentando inoltre l'omessa pronuncia sulla contestazione dell'entità dell'irreversibile trasformazione del suolo; con il secondo si è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella mancata considerazione di una consulenza tecnica svolta in altro giudizio tra le stesse parti, ritenuta decisiva ai fini della quantificazione dell'area disboscata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la doglianza investiva in realtà la valutazione del materiale probatorio e non l'omissione di una decisione su un capo di domanda. Ha poi ribadito che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non anche per valutazioni, apprezzamenti o deduzioni logiche. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva correttamente applicato tale regola e aveva valutato le risultanze istruttorie, ritenendo corretto il calcolo dell'area disboscata sulla base del verbale degli ispettori forestali e dell'ordinanza ingiunzione. Quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha rilevato che non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché il fatto della trasformazione della superficie boschiva era stato esaminato, mentre la censura mirava soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di lite e con declaratoria dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La fede privilegiata del verbale riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non le valutazioni o gli apprezzamenti tecnici.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione; non quando la censura riguardi la valutazione delle prove o il merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge e falsa applicazione, ma la censura è stata ritenuta in sostanza diretta al riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua deduzione processuale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a presidio della specificità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, va dichiarato l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.
L.R. FVG n. 9/2007, artt. 6, 42, 46 e 92
Costituiscono la base normativa della sanzione amministrativa per l'illecita trasformazione della superficie boscata senza autorizzazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale o da lui compiuti; restano fuori dalla fede privilegiata le valutazioni tecniche, le inferenze logiche e gli apprezzamenti estimativi.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia deciso sul capo sostanziale dedotto, anche se la parte contesta la correttezza della valutazione probatoria o la ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare la mera valutazione delle prove: è necessario l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente indicato nei suoi riscontri processuali.
- Quando il fatto storico controverso è stato comunque esaminato dal giudice di merito, non è configurabile il vizio di omesso esame anche se la sentenza non abbia analiticamente confutato ogni elemento istruttorio prodotto dalle parti.
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