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Legge

L.R. FVG 9/2007

Norme in materia di risorse forestali.

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia pianificazione, gestione e tutela delle risorse forestali, con regole su bosco, trasformazione, vincolo idrogeologico, viabilità, biodiversità, flora/fauna, monumenti naturali, contributi e sanzioni. Molte disposizioni sono legate a regolamenti attuativi e a stanziamenti 2007-2009, oggi superati nei profili finanziari.

Norme regionali su foreste, gestione forestale, vincolo idrogeologico e tutela della flora e fauna nel Friuli Venezia Giulia

Norme in materia di risorse forestali

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia definisce il quadro organico per la gestione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale regionale. La disciplina riguarda boschi, risorse genetiche, biodiversità, viabilità forestale, vincolo idrogeologico, flora e fauna di interesse comunitario e regionale, nonché gli strumenti finanziari e organizzativi connessi.

Finalità, principi e governance

Il provvedimento riconosce al bosco una valenza pubblica plurima: produttiva, protettiva, ambientale, naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale. Le finalità principali sono il mantenimento e miglioramento delle aree forestali, la tutela delle superfici boscate, la creazione di nuove aree verdi multifunzionali, la gestione sostenibile delle risorse, la conservazione della biodiversità e il sostegno allo sviluppo del territorio montano.

La Regione promuove inoltre la collaborazione con altre Regioni e Stati esteri e attiva strumenti di concertazione con istituzioni, categorie economiche, ordini professionali, associazioni ambientaliste, proprietari forestali e altri portatori di interessi diffusi. Alle istituzioni locali del territorio montano e parzialmente montano è inoltre riservata un’assegnazione annuale senza vincolo di destinazione, determinata con legge finanziaria sulla base del rapporto tra massa legnosa utilizzata e massa prevista al taglio dai piani forestali.

Riparto delle funzioni amministrative

Le funzioni amministrative forestali sono ripartite tra Regione, Province, Comunità montane e Comuni secondo sussidiarietà e decentramento. La Regione conserva funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, oltre alle funzioni esecutive su territorio, foreste e aree protette regionali, vivaistica forestale, formazione, tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.

Le Comunità montane e le Province esercitano, nei rispettivi ambiti, le funzioni di erogazione di numerosi contributi previsti dalla legge, la disciplina del transito su strade agro-silvo-pastorali e la conservazione dei monumenti naturali; possono anche svolgere funzioni esecutive in materia di gestione forestale e tutela di flora e fauna. I Comuni esercitano le funzioni relative all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti.

Definizioni di bosco e ambito oggettivo

La legge fornisce una definizione ampia di bosco, riferita ai terreni coperti da vegetazione forestale arborea, con o senza componente arbustiva, di origine naturale o artificiale, con specifici requisiti minimi di superficie, larghezza e copertura. Sono assimilati a bosco anche i fondi gravati da obbligo di rimboschimento, le aree temporaneamente prive di copertura per utilizzazioni o eventi dannosi, e le radure di limitata estensione che interrompono la continuità del bosco.

Sono invece esclusi dalla nozione di bosco, tra gli altri, i terreni urbanizzati storicamente individuati, i parchi cittadini, i giardini, gli impianti di alberi di Natale giovani, gli impianti a rapido accrescimento entro certi limiti di età o turno, alcuni terreni abbandonati in specifiche condizioni, i filari, i frutteti e le superfici dichiarate non boscate dai piani di gestione forestale vigenti. Ai fini della legge i termini “bosco” e “foresta” sono equiparati.

Pianificazione forestale e strumenti tecnici

La pianificazione forestale si ispira alla selvicoltura naturalistica e alla multifunzionalità del bosco. Gli strumenti centrali sono il Piano forestale regionale (PFR), i piani di gestione forestale (PGF), i piani forestali integrati (PFI) e i progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA).

Il PFR è predisposto dalla Direzione centrale in coerenza con il Piano territoriale regionale, contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie e viene approvato dalla Giunta regionale; costituisce il riferimento economico, programmatico e gestionale per i piani pluriennali di intervento. L’Osservatorio del legno, istituito presso la Direzione centrale, ha funzioni di monitoraggio del settore forestale e della filiera foresta-legno-energia, con supporto del sistema informativo territoriale forestale.

Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale e per la redazione dei PRFA; è obbligatorio per le superfici a prevalente finalità produttiva sopra determinate soglie dimensionali, mentre sotto tali soglie è facoltativo e può essere semplificato. Il PFI è uno strumento facoltativo e sommario per complessi boscati significativi anche di proprietà di soggetti diversi. PGF e PFI sono approvati dalla Direzione centrale e recepiti dallo strumento urbanistico comunale al momento dell’aggiornamento.

Il PRFA è il progetto esecutivo per le attività di gestione forestale; è obbligatorio per la proprietà pianificata, salvo eccezioni regolamentari, ed è approvato dalla Direzione centrale. Il suo provvedimento di approvazione assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla legge o dal regolamento forestale.

Gestione forestale sostenibile e attività selvicolturali

La legge qualifica come sostenibile l’uso e la gestione corretta delle foreste effettuati secondo i principi della selvicoltura naturalistica. Le attività di gestione forestale comprendono:

  • tagli di utilizzazione, conversione di cedui in alto fusto, sfolli, diradamenti, cure colturali, difesa fitosanitaria, prevenzione e ricostituzione dei boschi danneggiati, rimboschimenti e imboschimenti;
  • realizzazione e manutenzione della viabilità forestale e delle vie aeree di esbosco;
  • opere di sistemazione idraulico-forestale.

Le attività selvicolturali che non alterano lo stato dei luoghi sono considerate tagli colturali e, come tali, non richiedono le autorizzazioni paesaggistiche previste dal Codice dei beni culturali. Il regolamento forestale definisce i parametri di vitalità dei boschi e i casi in cui gli interventi non sono più qualificabili come tagli colturali.

Sono vietati, nei limiti regolamentari, la conversione di boschi governati o avviati a fustaia in cedui e il taglio raso oltre la soglia di 5.000 metri quadrati, salvo che il taglio o l’eliminazione del bosco siano finalizzati al ripristino di habitat naturali previsti dalla direttiva habitat. La Direzione centrale può autorizzare deroghe per difesa fitosanitaria, pubblica incolumità o altri rilevanti interessi pubblici.

Sanzioni e tutela della gestione corretta

La legge prevede un sistema sanzionatorio articolato per violazioni del regolamento forestale, del PRFA e delle norme su trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico. Le sanzioni amministrative possono essere calcolate in rapporto al valore delle piante, alla superficie interessata o alla gravità della violazione. I proventi sono destinati al Fondo regionale per i servizi forestali.

Sono previste anche sanzioni per la mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative, per il taglio raso non consentito, per la trasformazione del bosco senza titolo e per le infrazioni al regolamento forestale. In vari casi è imposto anche il ripristino dello stato dei luoghi, con possibilità di intervento d’ufficio dell’amministrazione e recupero coattivo delle spese.

Misure per la biodiversità e la certificazione forestale

La legge promuove la conservazione della biodiversità mediante una selvicoltura naturalistica attenta alla presenza di alberi vetusti, morti o con cavità, da rilasciare in bosco secondo il regolamento forestale, purché ciò non generi criticità economiche, fitosanitarie o di sicurezza.

È inoltre incentivata la certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia, nonché la valorizzazione di marchi di provenienza e qualità del legname regionale. La certificazione costituisce criterio di priorità per molti contributi e finanziamenti.

Contributi per gestione forestale, viabilità, meccanizzazione e filiera legno-energia

Le Comunità montane e le Province erogano contributi per una vasta gamma di interventi, tra cui utilizzazioni boschive, conversione dei cedui, cure colturali, rimboschimenti e imboschimenti, manutenzione e realizzazione della viabilità forestale, percorsi pedonali e ciclopedonali, miglioramenti ambientali, certificazione forestale e vendita del legname.

La disciplina dei contributi prevede priorità per:

  • boschi certificati;
  • gestione associata;
  • soggetti certificati nei casi di rimboschimenti;
  • proprietà pubbliche e private gestite in forma associata per i sistemi di certificazione.

Sono previsti inoltre incentivi per la meccanizzazione forestale, l’ammodernamento delle imprese di prima trasformazione del legno, la valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici, il mercato del legno e il distretto del legno, con finanziamento della borsa del legno regionale e dei sistemi di certificazione.

Proprietà pubbliche e private, imprese forestali e associazionismo

Per le proprietà pubbliche, la gestione pianificata del patrimonio forestale regionale è attribuita alla Direzione centrale. La legge disciplina modalità di vendita in piedi o a strada del legname, l’affidamento diretto di lavori, opere e servizi in ambito forestale, nonché la possibilità di vendita diretta entro limiti di importo e la cessione gratuita di legname privo di valore commerciale.

Per le proprietà private, le attività selvicolturali dei boschi non soggetti a PGF o PFI sono svolte secondo le procedure del regolamento forestale; il personale forestale pubblico può fornire assistenza tecnica gratuita nei limiti consentiti dalla normativa professionale.

La Regione istituisce un elenco regionale delle imprese forestali in possesso di capacità tecnico-professionali. Le imprese iscritte possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali pubbliche. Le cooperative e i loro consorzi che operano principalmente nel settore selvicolturale sono equiparati agli imprenditori agricoli.

La legge riconosce e sostiene inoltre forme associative tra proprietari, promuovendo consorzi e altri organismi di gestione agro-silvo-pastorale. Comuni e Comunità montane possono attivare la costituzione dei consorzi, anche con sostituzione ai proprietari assenti o dissenzienti nei casi previsti; la Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi mediante convenzioni. Sono previsti contributi specifici anche per i consorzi forestali esistenti e per le associazioni di imprese forestali con almeno dieci soci.

Vivaistica forestale e materiale di propagazione

La Regione tutela il patrimonio genetico forestale autoctono e promuove l’uso di materiale di provenienza certificata. La Direzione centrale individua popolamenti e piante idonee alla produzione di materiale di base, li iscrive nei registri regionali e può sostenere le spese di gestione e manutenzione delle superfici e delle piante registrate.

La produzione di piante forestali certificate e di specie arbustive ed erbacee è finalizzata sia a impianti produttivi sia a opere pubbliche, rinaturalizzazioni e interventi di riqualificazione ambientale. Il materiale vivaistico può essere ceduto a pagamento o, in alcuni casi, gratuitamente; le entrate alimentano il Fondo regionale per i servizi forestali.

Funzione protettiva e difesa idrogeologica

La trasformazione del bosco è definita come ogni intervento che comporta l’eliminazione della vegetazione a favore di un uso del suolo diverso da quello forestale. Essa è soggetta ad autorizzazione della Direzione centrale, valutata in rapporto alla biodiversità, stabilità dei terreni, regime delle acque, tutela paesaggistica e altri interessi ambientali.

La trasformazione comporta, di regola, un rimboschimento compensativo di superficie equivalente o, in alternativa, il ripristino di ambienti prioritari o il versamento di una somma equivalente al costo dell’intervento. Sono previste garanzie mediante deposito cauzionale o fideiussione. Alcune ipotesi sono esentate dal compensativo e dalle garanzie, come opere pubbliche o di interesse pubblico, interventi di ridotta dimensione nel territorio montano e ripristino di terreni agricoli abbandonati imboschiti da più di vent’anni.

Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico ogni trasformazione d’uso richiede autorizzazione, salvo casi di esonero, interventi urgenti o fattispecie semplificate individuate dal regolamento forestale. Prima dell’entrata in vigore del PTR, alcune zone omogenee sono escluse dal vincolo; successivamente la Giunta regionale ridefinisce tali zone. La variazione dei perimetri del vincolo segue una procedura con pubblicazione, deposito, osservazioni e provvedimento finale.

Sono previsti specifici interventi di sistemazione idraulico-forestale nel territorio montano, programmati nel quadro dei lavori pubblici e dei piani di bacino, con esecuzione diretta o tramite delegazione amministrativa e procedure semplificate. I lavori di pronto intervento sono definiti come interventi straordinari, urgenti e indifferibili per dissesti rapidi, ripristini di viabilità forestale e opere idraulico-forestali, e per il supporto alla Protezione civile in caso di calamità.

Tutela della flora e della fauna di interesse comunitario e regionale

La legge vieta la raccolta, distruzione, detenzione, commercio e altre condotte lesive per le specie vegetali e animali di cui all’allegato IV della direttiva habitat e per le specie di interesse regionale individuate dal regolamento specifico. È inoltre vietata l’introduzione nell’ambiente naturale di specie alloctone, salvo i casi consentiti dalla normativa europea.

Sono previste deroghe per specie di interesse regionale per finalità commestibili, scientifiche, didattiche e officinali, nonché per cattura a fini scientifici e didattici; le Province sono competenti al rilascio delle autorizzazioni. Il regolamento può prevedere anche esclusioni per specie coltivate, per attività agro-pastorali legittime e per animali allevati in impianti documentati.

Le violazioni comportano sanzioni amministrative, sequestro amministrativo e, per la fauna viva sequestrata, il rilascio in località idonee quando possibile. La vigilanza è affidata anche alle guardie giurate volontarie munite di idonea documentazione.

Monumenti naturali e aree forestali di elevato valore naturalistico

La Regione tutela alberi e boschi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale. I monumenti naturali sono individuati tramite un inventario regionale che ne descrive ubicazione e caratteristiche; in prima applicazione vale l’inventario già approvato nel 1995.

È vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell’inventario, salvo interventi conservativi e di manutenzione. I Comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici; le Comunità montane e le Province curano gli interventi conservativi e di valorizzazione. Le violazioni sono punite con sanzioni pecuniarie elevate e con obbligo di ripristino ambientale.

La Regione individua inoltre, tramite il PFR, aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico da destinare alla libera evoluzione, per ricerche di lungo periodo, monitoraggio, inventari ecologici e conservazione della biodiversità.

Fruizione, turismo, transito e tutela del paesaggio rurale

La legge promuove la fruizione turistica, scientifica e sportiva delle aree boscate, finanziando sentieristica, piccole strutture per l’uso pubblico e manutenzione di manufatti di valore storico, culturale e spirituale. Per i tracciati CAI è previsto il coinvolgimento del CAI del Friuli Venezia Giulia.

È disciplinato il transito dei veicoli a motore nei boschi e su percorsi fuoristrada, in aree protette, zone Natura 2000 e altri ambiti sensibili: in linea generale è vietato, con eccezioni per viabilità agro-silvo-pastorale e altre ipotesi autorizzate o previste dal regolamento degli enti locali competenti. I pedaggi eventualmente riscossi finanziano la manutenzione della viabilità.

Il provvedimento interviene anche sulla tutela dell’ambiente rurale, dei prati e dei pascoli, contenendo l’espansione del bosco nel territorio montano e promuovendo il recupero dei terreni abbandonati o incolti. I Comuni possono predisporre piani decennali rinnovabili e ottenere l’occupazione temporanea e non onerosa dei terreni interessati.

Gestione del personale operaio regionale

La legge disciplina l’assunzione con contratto di diritto privato del personale operaio necessario ai lavori in amministrazione diretta della Direzione centrale, sia stagionale sia a tempo indeterminato. Vengono inoltre stabilite le regole contrattuali applicabili, la distinzione tra attività edili e agricolo-forestali, il ruolo del Direttore centrale nella contrattazione integrativa e l’organizzazione aziendale interna.

Fondo regionale per i servizi forestali e disposizioni finanziarie

Il Fondo regionale per la gestione del CeSFAM viene rinominato Fondo regionale per i servizi forestali. Il Fondo finanzia, tra l’altro, gestione del patrimonio forestale e immobiliare regionale, produzione vivaistica certificata, interventi sui monumenti naturali regionali, formazione, ricerca, sperimentazione e didattica.

La legge individua anche numerose entrate vincolate: proventi di sanzioni, corrispettivi per materiale vivaistico, versamenti alternativi al rimboschimento compensativo, depositi cauzionali per autorizzazioni, entrate da beni e servizi forestali. Le disposizioni finanziarie iniziali si riferiscono al triennio 2007-2009 e risultano oggi prive di rilievo operativo attuale, mentre il Fondo e la sua disciplina sostanziale restano la parte più rilevante della legge.

Regolamenti attuativi e disciplina transitoria

Entro 180 giorni doveva essere emanato il regolamento forestale di esecuzione; entro 120 giorni il regolamento sulla flora e fauna. Fino all’adozione dei nuovi regolamenti e al recepimento degli atti di indirizzo da parte degli enti locali, continuavano ad applicarsi alcune discipline previgenti espressamente richiamate.

La legge contiene anche norme transitorie per procedimenti in corso e per specifiche materie, nonché abrogazioni estese di normative forestali precedenti e di numerosi articoli modificativi.

Modifiche a settori diversi dal forestale

Il testo interviene inoltre, in via accessoria, su materie diverse: disciplina delle emergenze forestali nel fondo per le emergenze in agricoltura, norme energetiche per gli impianti a biomassa legnosa, attività di pesca del novellame nella laguna di Marano-Grado e una complessa regolazione straordinaria sulla regolarizzazione di vigneti impiantati abusivamente in periodi pregressi, con termini ormai conclusi.

Attualità della disciplina

La disciplina sostanziale generale in materia forestale resta strutturalmente rilevante per il Friuli Venezia Giulia, soprattutto per definizioni, autorizzazioni, tutela ambientale, vincolo idrogeologico, sanzioni e pianificazione. Tuttavia, sono oggi chiaramente superate o comunque non più attuali le sole parti strettamente finanziarie del 2007-2009 e le disposizioni transitorie o sui vigneti con termini già scaduti.

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