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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20517/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce dal trasferimento di un ramo d’azienda relativo a un settore commerciale/farmaceutico e dai successivi accordi individuali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori in sede sindacale. I ricorrenti, informatori scientifici, avevano chiesto di accertare la simulazione della cessione di ramo d’azienda del 11.12.2007, oppure la nullità del trasferimento, o ancora la nullità/annullabilità degli accordi individuali del 25.1.2008, con conseguente ripristino dei rapporti di lavoro presso la società cedente e risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo decisiva la conciliazione sindacale, nella quale i lavoratori avevano rinunciato a ogni pretesa collegata alla solidarietà del cedente ex art. 2112 c.c. e a ogni altra rivendicazione verso il precedente datore di lavoro, a fronte di somme corrisposte a titolo di transazione novativa. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione degli artt. 2112 e 1406 c.c., sostenendo che la rinuncia riguardasse solo la solidarietà e non anche la possibilità di contestare la simulazione del trasferimento; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. per errata interpretazione dei verbali di conciliazione; 3) violazione dell’art. 1230, comma 2, c.c., perché la formula 'transazione novativa' non varrebbe come rinuncia inequivoca a tutti i diritti; 4) violazione dell’art. 1234 c.c., assumendo che la Corte avrebbe dovuto verificare prima la validità della cessione e poi la portata novativa della transazione; 5) violazione dell’art. 1972 c.c. per mancato rilievo della nullità della transazione fondata su una cessione asseritamente in frode alla legge; 6) violazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., per avere attribuito alla transazione efficacia estintiva complessiva e non limitata alla rinuncia a crediti anteriori all’11.2.2008; 7) violazione dell’art. 1969 c.c., perché l’eventuale errore sulla simulazione del trasferimento sarebbe stato errore di diritto idoneo a rendere annullabile la transazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in sostanza, a rimettere in discussione l’interpretazione dell’accordo conciliativo e la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito, nonché a superare l’effetto preclusivo della transazione sindacale rispetto alle contestazioni sulla cessione di ramo d’azienda.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la conciliazione in sede sindacale, come interpretata dai giudici di merito, aveva comportato una rinuncia espressa dei lavoratori a qualsiasi pretesa collegata al pregresso rapporto con la cedente, non solo al vincolo di solidarietà ex art. 2112 c.c., ma anche a ogni rivendicazione connessa alla cessione; pertanto erano precluse le doglianze sulla simulazione/nullità del trasferimento. La Corte ha inoltre affermato che: l’interpretazione del verbale conciliativo è questione di fatto sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici; la transazione era stata correttamente qualificata come novativa; la censura ex art. 1972 c.c. era inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati indicati gli elementi emersi nel merito idonei a far rilevare d’ufficio la nullità; infine, l’errore dedotto ex art. 1969 c.c. non era estraneo alla res controversa ma riguardava proprio il petitum oggetto della transazione, e quindi non poteva fondare l’annullamento dell’accordo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e viene dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    il trasferimento d’azienda comporta la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il cessionario e la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti maturati al momento del trasferimento; tuttavia il lavoratore può rinunciare, in sede conciliativa, a pretese verso il cedente con efficacia preclusiva rispetto a successive contestazioni sul trasferimento.

  • art. 1406 c.c.

    richiamato per evidenziare che il lavoratore, quale terzo rispetto al contratto di cessione, ha interesse a contestarne l’efficacia nei suoi confronti in assenza del suo consenso.

  • art. 1362 c.c.

    l’interpretazione del verbale di conciliazione deve avvenire secondo i canoni legali di ermeneutica contrattuale; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura degli stessi elementi di fatto a quella del giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico asseritamente violato, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse solo a una diversa interpretazione del testo conciliativo.

  • art. 1364 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico asseritamente violato, senza però dimostrazione di una reale deviazione del giudice di merito dalle regole interpretative.

  • art. 1230, comma 2, c.c.

    la transazione novativa richiede una manifestazione inequivoca di volontà e una situazione di oggettiva incompatibilità tra vecchio e nuovo rapporto; nel caso concreto la volontà di estinguere il pregresso rapporto e instaurarne uno nuovo è stata desunta dalla conciliazione.

  • art. 1234 c.c.

    richiamato per sostenere la priorità logica dell’accertamento sulla validità del trasferimento; la Corte ha respinto la censura perché preclusa dall’effetto dell’accordo transattivo.

  • art. 1972 c.c.

    la nullità della transazione per illiceità del rapporto presupposto può essere rilevata d’ufficio, ma la parte deve indicare specificamente gli elementi emersi nel giudizio di merito che avrebbero imposto tale rilievo; in mancanza la censura è inammissibile.

  • art. 1965 c.c.

    la transazione può avere funzione di composizione della lite e, se novativa, di estinzione del rapporto precedente mediante rinunce reciproche; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l’accordo avesse portata più ampia della mera rinuncia a crediti pecuniari.

  • art. 1976 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla portata della transazione, ma la Corte ha confermato che l’accordo aveva incidenza estintiva sui rapporti pregressi nei limiti accertati in fatto.

  • art. 1969 c.c.

    l’errore idoneo a fondare l’annullamento della transazione è solo quello di diritto che cade su un presupposto estraneo alla res controversa; non è rilevante l’errore su una questione che sia stata oggetto della lite o che avrebbe potuto esserlo. Qui la legittimità/simulazione del trasferimento era parte del contenuto della controversia transatta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte ha richiamato precedenti relativi a fattispecie analoghe, utilizzandone le motivazioni ai fini della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    le censure formulate come violazioni di legge sono state spesso ritenute, in realtà, dirette a contestare l’accertamento di fatto e l’interpretazione del negozio compiuti dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull’accertamento in fatto relativo all’interpretazione dell’atto negoziale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato per la modifica della disciplina della trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un verbale di conciliazione o di transazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione nei limiti consentiti, non per chiedere una diversa lettura del testo negoziale.
  • La deduzione di violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale è inammissibile se non indica specificamente quali canoni siano stati violati e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • La transazione è novativa solo se vi sia una chiara volontà di estinguere il rapporto preesistente e di sostituirlo con un nuovo assetto obbligatorio oggettivamente incompatibile con il precedente; tale volontà, se accertata dal giudice di merito con motivazione congrua, non è rivalutabile in cassazione.
  • La rinuncia contenuta in una conciliazione sindacale può precludere al lavoratore successive contestazioni sulla validità o simulazione del trasferimento d’azienda, quando l’oggetto dell’accordo comprenda espressamente anche ogni altra pretesa verso il cedente e non solo la solidarietà per i crediti maturati.
  • La nullità della transazione per illiceità o frode alla legge è rilevabile d’ufficio, ma la parte che la invoca in cassazione deve allegare in modo specifico gli elementi emersi nel giudizio di merito che avrebbero dovuto indurre il giudice a rilevarla.
  • L’errore rilevante ai fini dell’annullamento della transazione ex art. 1969 c.c. è soltanto l’errore di diritto che cade su un presupposto estraneo alla res controversa; non basta l’errore su una questione che sia stata oggetto della lite transatta o che avrebbe potuto esserlo.
  • Nel trasferimento d’azienda il lavoratore, pur terzo rispetto al contratto di cessione, può contestarne l’efficacia nei suoi confronti; tuttavia tale facoltà può essere validamente compressa o rinunciata mediante accordo conciliativo che abbia portata estintiva chiara e specifica.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaTransazione
RamiLavoroContratti
SottomaterieTrasferimento d'azienda ex art. 2112
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàRisoluzione del contratto

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