Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1781 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.P. ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR di Roma che aveva confermato l'avviso di irrogazione di sanzioni relativo a IVA, IRPEG e ILOR per il 1997, emesso nei suoi confronti quale legale rappresentante della società. Le contestazioni riguardavano, tra l'altro, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA, l'asserita violazione del principio di colpevolezza per mancanza di prova dell'elemento soggettivo, la violazione del giudicato interno ed esterno e la mancata rideterminazione delle sanzioni dopo la riduzione della percentuale di ricarico dal 25% al 15%.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi 1, 2 e 8, per difetto di autosufficienza del ricorso, poiché non erano stati riprodotti gli atti processuali e impositivi necessari per verificare le censure. Ha rigettato i motivi 3 e 4, ritenendo adeguatamente accertata la colpevolezza della legale rappresentante sulla base della fittizietà delle operazioni, dell'interposizione di società di comodo e di indizi gravi, precisi e concordanti. Ha rigettato anche i motivi 5, 6 e 7: il giudicato invocato riguardava un diverso anno d'imposta, il 1996, e atti relativi a IRPEG e ILOR, quindi non impediva la validità degli accertamenti relativi al 1997 e all'IVA. Il ricorso è stato pertanto definitivamente respinto e B.P. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 23.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37

    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37

    La presentazione della dichiarazione IVA oltre il termine di trenta giorni è stata considerata equiparabile all'omessa presentazione, con conseguente applicazione della relativa sanzione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

    Le sanzioni tributarie richiedono la colpevolezza del soggetto. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto tale requisito integrato dalla consapevole partecipazione, quale rappresentante della società, a operazioni soggettivamente inesistenti e da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.

    Il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio e può essere esaminato dalla Cassazione, purché il ricorrente riproduca nel ricorso gli atti necessari. Esso opera solo entro i limiti oggettivi e temporali della decisione definitiva e non si estende automaticamente a periodi d'imposta o tributi diversi.

  • Art. 324 c.p.c.

    Nozione di cosa giudicata formale.

    La definitività della sentenza impedisce di rimettere in discussione quanto deciso, ma l'efficacia preclusiva riguarda esclusivamente il contenuto effettivamente deciso e non può essere estesa a fattispecie diverse.

  • Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina delle domande e delle eccezioni nuove in appello.

    La Corte ha chiarito che la questione del giudicato esterno non è soggetta ai limiti delle eccezioni nuove, poiché può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione. Tuttavia, nel caso concreto il giudicato invocato non era pertinente.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Onere di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

    Il ricorso per cassazione deve riportare o indicare in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti. La mancata riproduzione dell'atto di appello, degli avvisi o degli altri documenti necessari rende la censura inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi della motivazione.

    Le censure devono essere specificamente formulate e non possono richiedere alla Corte di cassazione nuove valutazioni di fatto. I motivi concernenti la motivazione devono inoltre confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il legale rappresentante può essere sanzionato personalmente se l'Amministrazione dimostra una condotta cosciente e colposa o dolosa; la responsabilità non deriva automaticamente dalla sola carica, ma può essere provata anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La definitività di un accertamento fiscale relativo a un determinato anno o tributo non si estende automaticamente ad altri anni d'imposta o ad altri tributi, anche quando gli atti richiamano lo stesso processo verbale di constatazione.
  • Il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio, ma chi lo invoca deve dimostrarne integralmente contenuto, definitività, identità delle parti e pertinenza rispetto alla controversia.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure devono essere riprodotti o specificamente indicati. La loro omissione può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • La Corte di cassazione non è un ulteriore giudice del fatto: non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle percentuali di ricarico, salvo specifici e ammissibili vizi giuridici o motivazionali.
  • Quando la debenza delle imposte è già stata definitivamente accertata e la sentenza evidenzia la natura fraudolenta o fittizia delle operazioni, la contestazione delle sanzioni deve concentrarsi su profili specifici, come l'assenza di colpevolezza, l'estraneità del rappresentante o l'errata quantificazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.