Cassazione Civile, Ordinanza n. 29968/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente veterinario del servizio sanitario aveva agito per ottenere somme asseritamente dovute a titolo di retribuzione di posizione, sostenendo di avere svolto, in periodi diversi, incarichi di direttore di struttura complessa, di dipartimento e di area dipartimentale con retribuzione non adeguata. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo una maggiorazione della componente variabile della retribuzione di posizione sulla base degli incarichi conferiti e dei valori economici di fascia. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva applicabile alla dirigenza sanitaria, assumendo che la maggiorazione della parte variabile non potesse essere riconosciuta automaticamente in assenza del provvedimento aziendale di graduazione delle funzioni e della correlata disponibilità di risorse nel fondo, che costituiscono presupposti necessari per la determinazione del trattamento economico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto corretta l'ammissibilità del motivo, ma ha affermato che la sentenza d'appello non si era attenuta al principio secondo cui la componente variabile della retribuzione di posizione, inclusa la maggiorazione prevista per gli incarichi di direttore di dipartimento o assimilati, presuppone la previa graduazione delle funzioni da parte dell'amministrazione. La Corte territoriale aveva invece riconosciuto la maggiorazione senza verificare la distinzione tra quota tabellare variabile e quota variabile aziendale né accertare l'esistenza della graduazione come elemento costitutivo della pretesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 9, CCNL 8.6.2000
"è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%"; poi, dopo le modifiche del CCNL integrativo del 6.5.2010, "è prevista una maggiorazione fra il 30 ed il 50%"
La maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile per l'incarico di direttore di dipartimento o incarichi assimilati non è automatica, ma presuppone la previa graduazione delle funzioni e si colloca nel sistema di determinazione della retribuzione di posizione complessiva.
art. 39, comma 12, CCNL 8.6.2000
La corresponsione della retribuzione di posizione, nelle sue componenti fissa e variabile, avviene tramite il fondo previsto dalla contrattazione; la maggiorazione del comma 9 è a carico del bilancio aziendale, ma presuppone la previa determinazione della retribuzione di posizione mediante graduazione.
art. 56 CCNL 5.12.1996
Richiamato per la collocazione della posizione economica nella fascia di appartenenza e per il calcolo del valore massimo di fascia.
art. 57 CCNL 5.12.1996
Richiamato come norma sulle fasce economiche di inquadramento della retribuzione di posizione.
art. 24 CCNL 3 novembre 2005
Interpretazione autentica degli artt. 55 CCNL 1996 e 39 CCNL 2000: la retribuzione di posizione è complessiva, composta da quota tabellare fissa e variabile e da quota variabile aziendale collegata alla graduazione delle funzioni.
art. 4 CCNL 8.6.2000
La contrattazione integrativa può rideterminare la parte variabile dell'indennità di posizione utilizzando le risorse dei fondi previsti dal contratto nazionale.
artt. 50, 51 e 52 CCNL 8.6.2000
Individuano i fondi utilizzabili per la retribuzione di posizione, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato.
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
La violazione dei contratti collettivi nazionali di diritto pubblico è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per il particolare regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali di diritto pubblico, non esteso ai contratti integrativi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione della normativa contrattuale collettiva nazionale.
Per i contratti integrativi grava sulla parte l'onere di specifica indicazione e trascrizione delle clausole rilevanti.
Per i contratti integrativi è necessario il deposito dei documenti contrattuali richiamati e l'indicazione precisa della loro produzione.
Richiamato come limite al sindacato sulla motivazione per l'interpretazione dei contratti integrativi, nel testo applicabile ratione temporis.
È applicabile ai rapporti di lavoro della dirigenza sanitaria, medica e non medica del SSN.
artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bis e 15 ter d.lgs. n. 165/2001
L'atto aziendale che organizza unità operative e autonomie gestionali è elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione del trattamento economico.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
L'atto aziendale di macroorganizzazione è ricondotto alla competenza dell'organo di vertice dell'amministrazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'azienda ricorrente.
Massime di principio
- Nella dirigenza pubblica sanitaria la componente variabile della retribuzione di posizione non sorge automaticamente per il solo fatto del conferimento dell'incarico: essa richiede la previa graduazione delle funzioni da parte dell'amministrazione.
- La maggiorazione prevista per gli incarichi di direttore di dipartimento o per incarichi equivalenti si inserisce nel sistema di determinazione della retribuzione di posizione complessiva e non può essere liquidata senza verificare il presupposto organizzativo della graduazione.
- La retribuzione di posizione del dirigente sanitario va ricostruita distinguendo tra quota tabellare fissa, quota tabellare variabile e quota variabile aziendale; solo quest'ultima dipende dalla graduazione delle funzioni e dalle risorse del fondo.
- La mancata attivazione o conclusione del procedimento di graduazione delle funzioni non consente, di regola, di pretendere direttamente la componente variabile della retribuzione come credito pieno, ma rileva semmai sul piano del danno da perdita di chance, se allegato e provato nei suoi presupposti.
- Nel ricorso per cassazione, la violazione di un contratto collettivo nazionale di diritto pubblico è denunciabile come violazione di legge; per i contratti integrativi, invece, la parte deve soddisfare gli oneri di specifica allegazione e produzione del testo rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29856/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29864/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29869/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29870/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29871/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29876/2024 del 20/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →