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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15483/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di usucapione e da successive querele di falso proposte in relazione ad alcuni atti di compravendita e a una scrittura privata di preliminare, giudizio in cui la Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle querele, condannato l'appellante per lite temeraria e revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per colpa grave. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 21905/2021, aveva poi dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito del provvedimento di ammissione al patrocinio. La parte soccombente ha quindi proposto revocazione di quest'ultima ordinanza, deducendo due errori di fatto: 1) che la Corte avesse erroneamente ritenuto mancante agli atti la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell'Ordine; 2) che fosse stata omessa la valutazione dell'istanza di astensione/ricusazione formulata in relazione al Presidente e al Consigliere relatore. I controricorrenti hanno eccepito anche la tardività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha esaminato in via preliminare la questione del termine, ritenendo tempestivo il ricorso per revocazione. Nel merito, però, lo ha dichiarato inammissibile: quanto al primo motivo, ha escluso l'errore revocatorio perché nel fascicolo del giudizio di cassazione non risultava depositato alcun provvedimento di ammissione al patrocinio specificamente riferito al ricorso per cassazione, e quello prodotto successivamente era riferito all'appello ed era comunque travolto dalla revoca disposta dalla sentenza d'appello; quanto al secondo motivo, ha ritenuto che l'istanza di ricusazione fosse stata proposta in via subordinata rispetto alla mancata fissazione in pubblica udienza e che, essendo poi intervenuta la pubblica udienza, la richiesta avesse perso attualità, sicché non sussisteva l'errore di fatto denunciato. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il mancato deposito, nel giudizio di cassazione, del provvedimento che attesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato determina improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., salvo che il provvedimento risulti effettivamente presente nel fascicolo del procedimento e riferibile a quel grado di giudizio.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere invocata in cassazione se il relativo provvedimento è stato revocato con efficacia retroattiva nel giudizio di merito, poiché la revoca travolge il beneficio anche per i gradi successivi.
  • La revoca dell'ammissione al patrocinio pronunciata per colpa grave è provvedimento autonomo e immediatamente efficace; essa si contesta soltanto con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede la dimostrazione di una svista percettiva decisiva su un fatto incontestabilmente emergente dagli atti; non sussiste se il presupposto fattuale allegato non è certo o se il documento prodotto successivamente non è riferibile alla fase processuale rilevante.
  • Una istanza di ricusazione proposta in via subordinata rispetto a una determinata modalità di trattazione perde rilievo se la condizione dedotta non si verifica, sicché non può fondare un errore revocatorio per mancata valutazione.
  • La tardività della richiesta di rimessione alle Sezioni Unite va verificata alla luce dei termini processuali applicabili al rito; il richiamo alla disciplina del rito camerale non partecipato non vale, di per sé, a fondare questioni di illegittimità costituzionale quando il contraddittorio scritto e l'avviso al P.M. risultano assicurati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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