Cassazione Civile, Ordinanza n. 02823/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La lite nasce dalla notifica di sette cartelle di pagamento mediante raccomandate con avvisi di ricevimento sottoscritti da persone diverse dal legale rappresentante della società destinataria. In primo grado la società aveva proposto querela di falso, sostenendo che le firme sugli avvisi non fossero riconducibili al proprio rappresentante legale e che la notifica fosse quindi viziata. La consulenza tecnica aveva escluso la riferibilità delle sottoscrizioni al legale rappresentante, osservando che i nominativi risultavano leggibili e riferibili a terzi. Il tribunale aveva rigettato la querela. In appello la società aveva insistito, ma deducendo soprattutto che, anche se non vi era falso materiale, vi sarebbe stato falso ideologico perché l’agente postale aveva barrato la casella "destinatario" invece di quella relativa al "legale rappresentante"; secondo la ricorrente, per la notifica a persona giuridica il destinatario dovrebbe coincidere necessariamente con il legale rappresentante e la casella corretta andava quindi diversa. In cassazione la società ha denunciato violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, degli artt. 7-14 l. 890/1982, dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 221 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso il falso ideologico per il solo fatto dell’indicazione della casella "destinatario"; ha invocato anche Cass. S.U. 9962/2010, ritenendo che il falso ideologico si escluda solo se l’ufficiale postale indichi espressamente che il firmatario è soggetto diverso dal rappresentante legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il precedente richiamato dalla ricorrente riguardava il diverso caso di firma illeggibile sull’avviso di ricevimento, mentre nel caso concreto la consulenza tecnica, non contestata, aveva accertato che la grafia era leggibile e riconoscibile come riferibile a soggetti terzi. Ha poi ribadito che, in tema di notifica a persona giuridica ai sensi dell’art. 145 c.p.c., la consegna a persona fisica diversa dal legale rappresentante può considerarsi valida quando l’avviso sia firmato da un soggetto presente presso gli uffici della società, essendo presumibile la sua legittimazione a ricevere la corrispondenza. La ricorrente non aveva dimostrato che i firmatari non fossero presenti presso gli uffici. Di conseguenza, la mera barratura della casella "destinatario" non integra di per sé falso ideologico. La Corte ha inoltre disposto che non fossero poste spese, per l’assenza di effettiva attività difensiva della resistente, e ha dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nella notifica a persona giuridica, la consegna ad una persona fisica diversa dal legale rappresentante può valere se l’avviso è firmato da un soggetto rinvenuto presso la sede della società, con presunzione di legittimazione a ricevere l’atto.
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla notificazione a mezzo posta e alla corretta indicazione del consegnatario sull’avviso di ricevimento.
Richiamato dalla ricorrente in tema di fede privilegiata degli atti e degli avvisi di ricevimento.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla querela di falso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
Richiamato per la tardiva costituzione della resistente ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione a persona giuridica, la firma sull’avviso di ricevimento apposta da un soggetto presente presso la sede sociale può essere sufficiente a far presumere la regolare ricezione dell’atto, anche se il firmatario non coincide con il legale rappresentante.
- La contestazione del falso ideologico non può fondarsi sulla sola barratura della casella "destinatario" se dagli elementi acquisiti emerge che il sottoscrittore era un terzo presente presso gli uffici della società e non è dimostrata l’assenza di legittimazione alla ricezione.
- Il precedente di legittimità relativo alla firma illeggibile sull’avviso di ricevimento non è automaticamente estensibile ai casi in cui la sottoscrizione sia invece leggibile e riferibile a soggetti terzi.
- Chi deduce la falsità della notificazione deve fornire elementi idonei a superare la presunzione di regolarità derivante dalla presenza del firmatario presso la sede del destinatario.
- La mera indicazione formale della casella "destinatario" sull’avviso non integra, da sola, un falso ideologico se non è dimostrato che l’atto sia stato attribuito al soggetto diverso da quello effettivamente presente al momento della ricezione.
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