Cassazione Civile, Ordinanza n. 16069/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due investitori, dopo aver acquistato in più riprese obbligazioni della Repubblica argentina tramite la banca intermediaria, hanno agito deducendo la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza gravanti sull’intermediario, nonché l’omessa segnalazione del conflitto di interessi. Hanno chiesto in via principale l’accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale della banca e il risarcimento del danno pari alla perdita subita; in via alternativa hanno chiesto la nullità o l’annullamento dei contratti/ordini di acquisto e la restituzione delle somme versate. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità delle operazioni del 1997 per mancata sottoscrizione del contratto quadro, ma aveva accolto l’eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo corretta la priorità data alla questione di nullità e l’assorbimento delle ulteriori domande. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omesso pronunciamiento/violazione di legge perché, una volta accertata la nullità di protezione del contratto, il giudice avrebbe dovuto esaminare anche le domande risarcitorie alternative e non ritenerle assorbite; 2) violazione delle norme su responsabilità contrattuale e contatto sociale qualificato, sostenendo che la banca dovesse rispondere contrattualmente per la violazione degli obblighi informativi anche indipendentemente dalla validità del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità di protezione era stata espressamente chiesta dagli stessi investitori, e una volta posta la questione il giudice doveva esaminarla con priorità; l’accertamento della nullità assorbe le domande che presuppongono la validità del contratto e, quando assorbite, non vi è omessa pronuncia ma rigetto implicito. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la prospettazione della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato non risultava tempestivamente introdotta in appello e comunque era rimasta assorbita dalla declaratoria di nullità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata in tema di servizi di investimento e obblighi dell'intermediario; la responsabilità contrattuale invocata presuppone un valido contratto.
richiamato quale disciplina successiva sul contratto di investimento, in rapporto alla nullità di protezione e alla scelta dell'investitore di avvalersene.
art. 47 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela del risparmio nell'intermediazione finanziaria.
richiamati in relazione al dedotto omesso pronunciamento e ai limiti della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale dei diritti e alla domanda giudiziale.
artt. 1173, 1175, 1218, 1337 e 1375 c.c.
richiamati dai ricorrenti per fondare la responsabilità contrattuale/precontrattuale e i doveri di buona fede e correttezza dell'intermediario.
richiamato come fonte degli obblighi dell'intermediario nel servizio di investimento, la cui violazione era posta a base della domanda di responsabilità.
richiamato per il requisito di specificità del ricorso per cassazione e per l'onere di indicare la previa deduzione della questione in merito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato come fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per omesso pronunciamento.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la nullità del contratto di investimento è dedotta espressamente dalla parte, il giudice deve esaminarla con priorità rispetto alle domande che presuppongono la validità del rapporto.
- L’accertamento della nullità assorbe le domande risarcitorie o restitutorie alternative incompatibili con la configurazione di un contratto valido; in tale ipotesi non vi è omessa pronuncia, ma rigetto implicito delle questioni assorbite.
- La responsabilità contrattuale dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi presuppone un valido contratto; se il rapporto è dichiarato nullo, tale titolo di responsabilità non può essere autonomamente valorizzato nei limiti in cui dipenda dalla validità del contratto.
- In cassazione, la deduzione di una nuova teoria di responsabilità richiede che la questione risulti tempestivamente proposta nei gradi di merito e che il ricorso assolva all’onere di specificità nel contrastare l’eccezione di novità.
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