Cassazione Civile, Ordinanza n. 34935/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario)
La controversia
Gli originari attori avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti nell'ambito di rapporti intrattenuti con una banca e con il relativo promotore finanziario. La Corte d'appello aveva escluso il giudicato penale sul punto e rigettato le domande ritenendo, in sintesi, non provata alcuna effettiva operatività in titoli nel periodo dei rapporti con la banca, ma solo movimentazioni di denaro e appropriazioni/distrazioni operate da un terzo mediante l'uso delle credenziali dei clienti; aveva inoltre escluso una responsabilità del promotore e della banca per mancanza di prova dell'inadempimento, del danno e del nesso causale. Con il ricorso per cassazione gli investitori deducevano, da un lato, omesso esame di fatti decisivi per la mancata acquisizione di documenti, consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale; dall'altro, erronea applicazione della disciplina dell'intermediazione finanziaria e dell'art. 2050 c.c., sostenendo che la banca e il promotore avrebbero violato obblighi informativi e di controllo nella prestazione di servizi di investimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e non confrontato con le specifiche ragioni del rigetto delle istanze istruttorie, non chiarendo in che modo le prove richieste avrebbero potuto sovvertire con certezza il quadro probatorio valorizzato dal giudice di merito. Ha giudicato inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decisiva della sentenza impugnata, ossia l'assenza di prova che nel periodo considerato vi fossero stati investimenti in strumenti finanziari tramite l'intermediazione della banca, trattandosi invece di censure di mero fatto. Il ricorso incidentale condizionato della banca non è stato esaminato. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di legittimità in favore dei resistenti e, per effetto della declaratoria di inammissibilità, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'istanza di esibizione documentale non è stata ritenuta idonea a superare la motivazione di merito, perché le censure erano generiche e non dimostravano la decisività dei documenti richiesti.
La sua invocazione è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi, poiché mancava la prova di attività di investimento in valori mobiliari svolta tramite l'intermediario nel periodo controverso.
art. 21, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 58 del 1998
Le norme sugli obblighi dell'intermediario sono state richiamate dai ricorrenti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non contrastava la mancanza di prova dell'operatività in strumenti finanziari.
deliberazione CONSOB n. 1152 del 1 luglio 1998
Richiamata dai ricorrenti come parametro degli obblighi dell'intermediario, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di confronto con la motivazione di merito.
comunicazione CONSOB n. DI/30396 del 21 aprile 2020
Richiamata a sostegno del secondo motivo, senza incidere sulla conclusione di inammissibilità per mancato contrasto con la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta in modo specifico con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- La denuncia di omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una sollecitazione al riesame del merito o nella mera riproposizione di censure fattuali.
- Le istanze istruttorie non accolte rilevano in cassazione solo se il ricorrente spiega in modo concreto la loro decisività, cioè in che modo avrebbero potuto sovvertire con certezza l'esito probatorio del giudizio di merito.
- Nella responsabilità dell'intermediario finanziario, la deduzione di violazioni degli obblighi informativi o di vigilanza non è sufficiente se manca la prova che vi sia stata effettiva operatività in strumenti finanziari riconducibile al rapporto controverso.
- Quando la decisione di merito esclude in fatto l'esistenza del presupposto dell'attività di investimento, le censure che presuppongono invece tale attività sono inammissibili perché disancorate dalla motivazione decisiva.
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