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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22042/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro gli avvisi di liquidazione. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito, ma condanna il controricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria rideterminava in misura proporzionale le imposte ipotecaria e catastale relative a due atti di compravendita immobiliare registrati da un notaio. Gli atti riguardavano il trasferimento di due porzioni di fabbricato dalla società venditrice a una società di leasing, con autoliquidazione delle imposte in misura fissa sul presupposto che la cedente fosse soggetto passivo IVA e che gli immobili fossero beni strumentali ancora in corso di costruzione. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi, ma in primo grado il ricorso era stato rigettato. In appello, invece, la CTR aveva accolto la domanda del contribuente. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo: dai contratti emergeva che gli immobili erano stati acquistati dalla società di leasing per essere contestualmente concessi in locazione finanziaria all'utilizzatrice, e tale circostanza, secondo la ricorrente, imponeva di qualificare i beni come strumentali e quindi assoggettati a imposta catastale e ipotecaria proporzionale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposte ipotecaria e catastale, i trasferimenti di immobili strumentali sono soggetti a imposizione proporzionale anche quando l'atto è soggetto a IVA, per effetto della disciplina speciale introdotta dal d.l. n. 223 del 2006.
  • La natura strumentale del bene non va valutata in astratto soltanto in base all'oggetto sociale o all'attività d'impresa, ma anche in concreto, verificando se il bene sia effettivamente destinato, anche programmaticamente, all'esercizio dell'attività economica.
  • Nelle operazioni di leasing immobiliare, la qualificazione fiscale del bene e il relativo trattamento delle imposte indirette devono tener conto della funzione unitaria dell'operazione e della disponibilità del bene all'utilizzatore.
  • Se dagli atti emerge che il bene, pur non ultimato, è acquisito per essere immediatamente impiegato nel circuito del leasing e messo a disposizione dell'utilizzatore, può essere considerato strumentale ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali.
  • Quando la questione è definibile sulla base degli atti già acquisiti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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