Cassazione Penale, Sentenza n. 29054/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., sostenendo che la condanna per la violazione degli artt. 189 commi 6 e 7 c.d.s. si fondava su un quadro indiziario insufficiente, non grave e non univoco, e che non era stata confutata la tesi difensiva secondo cui Dama era passeggero e non conducente; (2) censura di interpretazione della legge: la sentenza di merito avrebbe ritenuto responsabilità omissiva di Dama in ragione della sua disponibilità del veicolo (possesso) nonostante la giurisprudenza distingua tra obblighi del conducente e quelli del trasportato salvo concorso nel reato omissivo; (3) vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 c.d.s., sostenendo che in assenza di certezza sulla guida di Dama avrebbe dovuto prevalere l'assoluzione per insussistenza del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il giudizio dei giudici di merito secondo cui gli indizi raccolti (abituale disponibilità dell'auto, riscontro nella banca dati delle forze dell'ordine, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolici/tossicologici senza dichiarare di non aver guidato, comportamento e dichiarazioni rese dopo l'evento, posizione in atteggiamento "di vedetta" e tentativo di allontanarsi) erano gravi, precisi e concordanti e sono stati valutati unitariamente e non in modo isolato. La Corte ha quindi confermato la qualificazione di Dama come conducente del veicolo investitore e ha ritenuto inammissibile la rilevanza degli elementi posti a favore dalla difesa come in grado di ribaltare il quadro indiziario. Perciò il rigetto del ricorso rende superfluo l'esame degli altri motivi. Conseguentemente resta ferma la conferma della responsabilità per le fattispecie di cui all'art. 189 commi 1, 6 e 7 c.d.s. con la pena rideterminata in anni 1 e mesi 2 (pena già fissata in sede di merito) e rimane statuato che i reati previsti dagli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 c.d.s. erano stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'appello; il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha confermato che gli obblighi di soccorso e le conseguenti fattispecie omissive trovano applicazione al conducente; la responsabilità è stata qui affermata perché il quadro indiziario consentiva di individuare Dama come conducente.
art. 186 comma 7 Codice della Strada (d.lgs. 30/04/1982 n.285)
Riferito nelle imputazioni e dalla Corte d'appello dichiarato estinto per prescrizione; la Cassazione non ha ritenuto necessario riesaminare il merito di tale dichiarazione dato il rigetto dell'impugnazione principale.
art. 187 comma 8 Codice della Strada (d.lgs. 30/04/1982 n.285)
Analogamente all'art.186, la prescrizione è stata dichiarata in sede di appello e la Cassazione non ha modificato tale esito dato il rigetto del ricorso.
Fondamento formale del primo motivo di cassazione: si contestava la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse completa e non manifestamente illogica.
art. 533 c.p.p. (principio oltre ogni ragionevole dubbio)
Richiamato nei principi sul controllo della Corte di Cassazione: la riforma non ha trasformato la funzione della Cassazione in un nuovo grado di merito; il controllo resta limitato alla verifica della completezza e logicità della motivazione.
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Richiamato nella discussione sulla possibile responsabilità del passeggero: la giurisprudenza distingue la mera condizione di trasportato dall'effettivo concorso omissivo, che richiede una condotta partecipativa attiva; la sentenza di merito non ha ravvisato tale concorso nel comportamento di Dama.
D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173 comma 1
Richiamato in tema di limiti e contenuti del ricorso per cassazione relativamente ai motivi che devono essere esposti nei limiti necessari.
Massime di principio
- La prova basata su indizi è ammissibile se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti: il giudice deve valutare gli indizi singolarmente e nella loro unità, senza ignorare elementi a favore ma verificandone la capacità di integrare un quadro univoco.
- La Cassazione non riscuote i fatti ex novo: il suo sindacato è limitato a verificare la completezza, la logicità e l'assenza di contraddizioni manifeste nella motivazione; non può sostituirsi al giudice di merito nel riconsiderare la valutazione complessiva delle prove.
- Il fatto di essere possessore o abituale utilizzatore di un veicolo può costituire un indizio a carico ma di per sé non è determinante; la difesa può confutare tale indicazione con elementi che identifichino inequivocabilmente altro conducente.
- Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolici/tossicologici può assumere rilievo indiziario quando sia collegato ad altri elementi compatibili con l'alterazione dell'imputato e con la sua potenziale posizione di conducente.
- I trasportati non sono automaticamente titolari degli obblighi che gravano sul conducente (quali gli obblighi di soccorso), salvo che emerga un concorso attivo e volontario nel comportamento omissivo (sollecitazione, rafforzamento dell'intenzione di fuggire o omissione consapevole).
- Quando si contesta la qualificazione di una persona come conducente, è essenziale che la difesa produca elementi probatori concreti e non solo supposizioni: la sola esistenza di chiavi in possesso di terzi o dichiarazioni non specifiche possono non essere sufficienti a scalfire un quadro indiziario consistente.
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