Cassazione Penale, Sentenza n. 29021/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione per presunta violazione degli artt. 178 e 486 c.p.p., deducendo che l'udienza di appello del 1° dicembre 2020 era stata trattata e definita nonostante l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla Camera Penale di Catania; si censurava l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio e tutti gli atti successivi per nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nell'ambito della disciplina emergenziale pandemica, se nessuna parte richiede la discussione orale il procedimento d'appello può essere trattato in camera di consiglio senza partecipazione dei difensori; il contraddittorio era garantito dagli adempimenti previsti (il Procuratore generale aveva depositato le conclusioni). L'assenza di istanza di discussione orale equivale a rinuncia implicita alla facoltà di comparire e il difensore, avendo implicitamente rinunciato alla comparizione, non poteva successivamente far valere l'astensione quale causa di nullità. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che ha retto la condanna dell'imputato per reati di stupefacenti; è la disposizione di merito richiamata nella sentenza impugnata.
Norme procedurali invocate dal ricorrente come presunta violazione (riguardanti nullità e motivazione/trasmissione degli atti), ma non ritenute sussistenti dalla Corte di Cassazione nel contesto del procedimento trattato in camera di consiglio senza richiesta di discussione orale.
art. 23, comma 2 (richiamato nel testo)
Richiamato come norma che prevede gli adempimenti necessari per assicurare il contraddittorio nelle trattazioni in camera di consiglio (ad esempio deposito di scritti/conclusioni), sicché la mera astensione del difensore non compromette il diritto di difesa se tali adempimenti sono rispettati.
Disposizioni processuali emergenziali (normativa Covid)
Nel periodo emergenziale sono ammesse modalità di trattazione non partecipata in udienza quando non sia richiesta la discussione orale; tali disposizioni consentono al giudice di procedere anche in assenza dei difensori se il contraddittorio scritto è garantito.
Massime di principio
- Se in appello nessuna parte chiede la discussione orale, il processo può essere trattato in camera di consiglio senza la presenza dei difensori; l'assenza del difensore non determina automaticamente nullità.
- L'adesione del difensore a uno sciopero/astensione non obbliga il giudice a rinviare l'udienza se non è stata formulata una richiesta specifica di trattazione orale o non è dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa.
- Il deposito delle conclusioni e degli atti scritti da parte delle controparti (incluso il Procuratore generale) assicura il contraddittorio nella trattazione scritta e può giustificare la prosecuzione del processo.
- Per ottenere l'annullamento di atti per violazione del diritto di difesa è necessario dimostrare il mancato svolgimento di garanzie essenziali o un concreto pregiudizio, non la sola adesione del difensore a forme di protesta.
- In situazioni emergenziali (es. Covid) è opportuno che il difensore, se intende impedire la trattazione scritta, formuli espressamente istanza di discussione orale o provi che la modalità scelta compromette il contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29019/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29026/2022 del 22/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →