Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato per guida in stato di ebbrezza; il Tribunale aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato in seguito a esito positivo della messa alla prova, ma aveva comunque ordinato la confisca del veicolo e la sospensione della patente. Il ricorso deduceva: 1) inosservanza dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per anticipazione dell'orario d'udienza che avrebbe impedito la presenza del difensore di fiducia; 2) violazione degli artt. 224 e ss. del codice della strada per l'illegittima applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione patente e confisca) nonostante l'estinzione del reato.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbente il primo. Pur richiamando l'art. 168-ter, comma 2, c.p. (che prevede che l'estinzione per messa alla prova non pregiudichi, in astratto, l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie), la corte ha chiarito che, all'esito positivo della messa alla prova e dell'estinzione del reato, la competenza a irrogare le sanzioni amministrative accessorie è del Prefetto (art. 224, comma 3 c.d.s.) e non del giudice penale. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della parte della sentenza che disponeva la sospensione della patente e la confisca del veicolo e la trasmissione degli atti al Prefetto di Varese per le determinazioni di competenza; il ricorso è stato invece rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma che tutela il diritto di difesa in udienza; nel testo si denuncia un presunto anticipo dell'udienza che avrebbe impedito l'assistenza del difensore.
art. 168-ter, comma 2, cod. pen.
Stabilisce che l'estinzione del reato per buon esito della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie se previste dalla legge; la corte lo richiama per precisare che la possibilità di applicare sanzioni amministrative non è esclusa dall'estinzione penale, ma non indica la competenza a tal fine.
art. 224, comma 3, codice della strada
Individua la competenza del Prefetto per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie all'esito della messa alla prova e dell'estinzione del reato; la Corte ne deriva l'obbligo di trasmettere gli atti al Prefetto e l'illegittimità della misura adottata dal giudice penale.
art. 221, comma 2, codice della strada
Richiamato come norma procedurale relativa alle determinazioni di competenza del Prefetto una volta ricevuti gli atti; giustifica la trasmissione degli atti alla prefettura per le decisioni amministrative conseguenti.
art. 224 e ss. codice della strada
Richiamate in generale dal ricorrente per contestare l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale nonostante l'estinzione del reato.
Massime di principio
- L'esito positivo della messa alla prova che determina l'estinzione del reato non esclude, in astratto, la possibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie, ma non attribuisce al giudice penale la competenza per irrogarle quando il procedimento penale si estingue.
- Quando il reato si estingue per messa alla prova, ogni valutazione e adozione di sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente, confisca amministrativa) deve essere demandata al Prefetto: il giudice penale deve astenersi dall'irrogare tali misure e trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente.
- Se una sentenza penale dispone misure amministrative accessorie non spettanti per competenza dopo l'estinzione del reato, tali disposizioni possono essere annullate in sede di impugnazione e gli atti inviati all'organo amministrativo competente.
- Motivi processuali (es. presunta anticipazione dell'udienza che impedisce l'assistenza del difensore) vanno provati e possono essere assorbiti da questioni di merito o di competenza; tuttavia rimangono rilevanti se incidono sul diritto di difesa.
- In situazioni analoghe è opportuno chiedere, oltre alla declaratoria di estinzione del reato, la trasmissione degli atti al Prefetto o proporre istanze amministrative al Prefetto per evitare misure accessorie illegittime disposte dal giudice penale.
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