Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugnava la pronuncia che aveva escluso la responsabilità dell'assicuratore Genialloyd S.p.A. ritenendo che il sinistro non fosse avvenuto su "strada di uso pubblico o area a questa equiparata". Il ricorrente sosteneva che il cortile in cui avvenne l'incidente era equiparabile ad area di libero accesso (aperto a un numero indeterminato di persone: lavoratori, proprietari dei camper, il manovale Nucelli) e che, alla luce del diritto UE, nella nozione di "circolazione dei veicoli" rientra qualunque uso conforme alla funzione abituale del veicolo. Chiedeva inoltre che il giudice nazionale rinviasse la questione alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione della responsabilità del responsabile civile Genialloyd S.p.A., rinviando il giudizio per nuovo esame al giudice civile competente in grado d'appello. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia UE secondo cui la natura privata dell'area non esclude l'applicabilità della normativa RC Auto se l'area è accessibile a una molteplicità indifferenziata di persone (ossia è ad uso pubblico o equiparata) e ha affermato che nella nozione di "circolazione" rientra qualsiasi uso conforme alla funzione abituale del veicolo. La statuizione penale di condanna di Nucelli per art. 590 c.p. resta rilevante ma la pronuncia è annullata solo sul punto dell'esclusione della responsabilità dell'assicuratore.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma penale applicata al conducente (Nucelli) per il fatto di lesioni colpose; la sentenza di merito ha dichiarato il suo essere colpevole, né la Cassazione ha annullato tale statuizione.

  • Legge 24 dicembre 1969, n. 990 (artt. 1 e 18)

    Ai sensi degli artt. 1 e 18 la normativa sull'assicurazione obbligatoria consente l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore quando il sinistro si verifica su strada o area di uso pubblico, o su aree private equiparabili perché accessibili ad un numero indeterminato di persone; la Corte applica questo principio per ritenere possibile la responsabilità dell'assicuratore anche se l'area è privata.

  • Art. 3, par. 1 Direttiva 72/166/CEE e Art. 3, par.1 Direttiva 2009/103/CE

    La Corte richiama l'interpretazione della Corte di giustizia secondo cui la nozione di "circolazione dei veicoli" include qualunque uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale; ne consegue un criterio europeo che amplia la copertura assicurativa rispetto alla sola circolazione su strade "comunemente utilizzate".

  • Art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    La questione del rinvio pregiudiziale è stata evocata dal ricorrente; la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha ritenuto applicabili i principi europei già espressi dalla Corte e non ha ritenuto necessario un diverso esame, attestando l'allineamento del diritto nazionale a quelli principi.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sent. 04/09/2014, C-162; sent. 20/12/2017, C-334 e altra giurisprudenza richiamata)

    La Corte di Cassazione utilizza tali pronunce per interpretare la nozione di "circolazione" in senso estensivo e per affermare che normative nazionali non possono escludere dalla copertura assicurativa danni occorsi durante usi del veicolo conformi alla sua funzione abituale, anche su terreni non "idonei alla circolazione".

Massime di principio

  • La natura privata di un'area non esclude l'applicabilità della RC Auto: rileva se l'area è "aperta a un numero indeterminato di persone" (cioè ad uso pubblico o equiparata).
  • La presenza di recinzioni o cancelli non determina automaticamente la privaticità esclusiva: va valutata la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari.
  • A fini assicurativi si valuta l'uso dell'area e l'indeterminatezza dei potenziali accessori: anche categorie specifiche (es. lavoratori, clienti, proprietari di camper) possono integrare l'elemento della pubblica fruizione qualora l'accesso sia ampio e non limitato a persone determinate.
  • Ai sensi del diritto dell'UE, la nozione di "circolazione" comprende qualsiasi uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale; dunque manovre o spostamenti in cortili e aree private possono rientrare nella copertura RC Auto.
  • Se la giurisprudenza della Corte di giustizia ha già chiarito il principio applicabile, il giudice nazionale può applicarlo senza necessariamente rinviare la questione alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), salvo dubbi di diritto nuovi o non risolti.
  • Prassi consigliata: documentare le condizioni di accesso all'area (numero e tipo di persone che vi hanno accesso, finalità dell'accesso, segnaletica, modalità di uso dei veicoli) per dimostrare che l'area è equiparabile ad uso pubblico e attivare l'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi della legge n. 990/1969.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.