Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 10/07/2020 della Corte d'Appello di Perugia lamentando: 1) carenza di motivazione in relazione alla misura della pena pecuniaria, sostenendo che, dopo l'annullamento della precedente sentenza, la nuova ponderazione avrebbe dovuto estendersi anche alla multa; 2) violazione di legge per presunto errore di calcolo nella determinazione della multa: la Corte aveva confermato una multa di euro 14.000 a fronte di una base edittale di euro 27.000 ridotta di un terzo per le attenuanti generiche e di un terzo per il rito abbreviato, mentre il ricorrente sosteneva che il calcolo esatto avrebbe dovuto portare a euro 11.555.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento della sentenza originaria si era limitato a recepire la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 40/2019) che aveva modificato la soglia minima della pena detentiva prevista dall'art.73 comma 1 DPR 309/90, per cui il devolutum del rinvio riguardava specificamente la determinazione della pena detentiva. La pena pecuniaria non costituiva oggetto specifico del rinvio; il giudice del rinvio poteva quindi confermare la multa già fissata avendo preso come misura di partenza un importo edittale prossimo al minimo (euro 27.000 a fronte di un minimo di euro 26.000) e avendo esercitato il proprio potere discrezionale nel valutare le riduzioni. Quanto al presunto errore di calcolo, la Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore aritmetico tale da rendere la pena illegale e che la questione non potesse essere proposta per la prima volta in cassazione; inoltre dall'esame non emergeva un vero errore nei passaggi intermedi, ma la scelta discrezionale di non applicare integralmente tutte le riduzioni. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il trattamento sanzionatorio determinato in sede di rinvio (reclusione anni 2 mesi 8 e multa euro 14.000) è stato confermato nei suoi termini pratici; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziche' di sei anni (parte dichiarata incostituzionale dalla sentenza Corte Costituzionale 40/2019)
La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale operata dalla Corte Costituzionale (sent. 40/2019) ha limitato l'oggetto del rinvio alla sola determinazione della pena detentiva, non imponendo automaticamente una rinnovata valutazione della pena pecuniaria
Richiamato come criterio di riferimento per la determinazione del trattamento sanzionatorio: la motivazione del giudice di merito può essere ritenuta sufficiente anche con formule generiche quando la pena è fissata in misura media o prossima al minimo; il giudice ha ampia discrezionalità nell'applicazione dei criteri indicati dall'art.133
art. 619 comma 2 cod. proc. pen.
Principio secondo cui la Corte di cassazione non può rilevare d'ufficio errori che non rendano la pena illegale; un errore di calcolo non può essere prospettato per la prima volta in cassazione se la pena complessiva non è illegale
Sentenza Corte Costituzionale 40/2019
dichiarava l'illegittimita' costituzionale dell'art.73 comma 1 DPR 309/90 nella parte in cui prevedeva la soglia minima della reclusione pari a otto anni
La pronuncia ha ridotto la soglia minima edittale e ha determinato un rinvio limitato in ordine al trattamento sanzionatorio connesso alla pena detentiva; non ha automaticamente esteso il nuovo esame a tutte le componenti del trattamento sanzionatorio non specificamente devolute
Massime di principio
- Se l'annullamento di una sentenza è limitato a un profilo determinato da una pronuncia costituzionale, il giudice chiamato a decidere in rinvio è vincolato sul punto specifico oggetto del devolutum e non necessariamente deve rivedere tutte le componenti della pena non esplicitamente comprese nel rinvio
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è un potere discrezionale del giudice di merito; quando la pena è fissata in misura media o prossima al minimo la motivazione può essere anche generale richiamando criteri di adeguatezza, equità e gli elementi dell'art.133 cod. pen.
- Una presunta irregolarità di calcolo della pena pecuniaria non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, salvo che l'errore renda la pena complessiva illegale; va eccepita tempestivamente nei gradi di merito
- Non esiste un obbligo di simmetria automatica tra la misura della pena detentiva e la pena pecuniaria quando sono previste congiuntamente: il giudice può valutare separatamente le ragioni di adeguamento
- Per ottenere la rideterminazione di una multa per presunti errori aritmetici è necessario dimostrare concretamente l'illegittimità del calcolo o l'errore nei passaggi decisionali, non la mera divergenza interpretativa sull'entità delle riduzioni
- La conferma della pena pecuniaria da parte del giudice del rinvio è legittima se il nuovo accertamento tiene conto dei principi di motivazione e rientra nei limiti edittali; l'uso di una misura edittale 'prossima al minimo' è compatibile con una motivazione sintetica
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