Cassazione Civile, Ordinanza n. 22320/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un soggetto che aveva svolto per molti anni attività professionale per una società ha agito per ottenere, previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale dal 1993 al 2017, la condanna della società al pagamento di differenze retributive, TFR, indennità di fine rapporto e al risarcimento dei danni asseritamente subiti durante il rapporto e per il recesso ritenuto discriminatorio. Il Tribunale aveva qualificato il rapporto come libero-professionale/consulenziale, valorizzando l'iscrizione all'albo degli avvocati e dei revisori contabili, la presenza di contratti di consulenza e incarichi professionali. La Corte d'appello, in un giudizio e in altro giudizio connesso, ha escluso la subordinazione e, quanto alla domanda sul recesso, ha ritenuto inammissibile la trattazione nel giudizio per la presenza di altro processo sul medesimo oggetto. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla riunione di cause connesse per mancata riunione dei due giudizi; 2) violazione del giudicato, sostenendo che la precedente declaratoria di decadenza dall'impugnazione del licenziamento presupponesse implicitamente l'accertamento della subordinazione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c.; 4) errata applicazione della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e del d.lgs. n. 276/2003, per non aver tratto le conseguenze dall'asserita mancanza di progetto; 5-7) violazione delle norme sulla subordinazione e della disciplina dirigenziale, lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato elementi come ufficio, telefono, orario, retribuzione fissa, rimborsi e attività svolta; 8) erronea valorizzazione della carica di sindaco della società come elemento incompatibile con la subordinazione; 9-13) omesso esame di molteplici fatti decisivi e diniego di prova testimoniale su capitoli relativi agli indici della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la mancata riunione dei giudizi, osservando che la corte territoriale aveva comunque disposto la trattazione congiunta nella stessa udienza per evitare giudicati contrastanti; ha escluso la formazione di un giudicato implicito sulla subordinazione dalla precedente declaratoria di decadenza, trattandosi di decisione assunta sulla base della ragione più liquida; ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 112 c.p.c.; ha ritenuto infondati i motivi sulla qualificazione del rapporto, reputando che la Corte d'appello avesse fatto corretta applicazione dei criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato, specie in presenza di prestazioni professionali intellettuali, e avesse motivatamente escluso l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società. La Corte ha confermato che gli elementi addotti dal ricorrente (ufficio, telefono, frequenza in azienda, compensi fissi, rimborsi spese, carica di sindaco, documentazione intestata allo studio) non erano, nel complessivo quadro probatorio, sufficienti a dimostrare la subordinazione e che molte doglianze si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
mancata riunione delle due cause connesse
la mancata riunione di cause connesse non determina di per sé nullità deducibile in cassazione; la trattazione congiunta nella stessa udienza può perseguire la finalità di evitare giudicati contrastanti
cause in materia di lavoro o previdenza o assistenza obbligatorie connesse
l'obbligo di riunione è funzionale all'uniformità delle decisioni, ma la sua omissione non è automaticamente causa di nullità e la relativa scelta implica valutazioni discrezionali
richiamato dal ricorrente nel motivo sul giudicato, senza che la Corte ne ricavasse una specifica regola decisoria nel testo riportato
il precedente giudizio non ha formato giudicato implicito sulla subordinazione, poiché la decadenza era stata dichiarata in base alla ragione più liquida
artt. 100, 276, 324, 346, 370, 371, 383, 384 e 394 c.p.c.
richiamati a sostegno della doglianza sul giudicato e sulla preclusione, ma ritenuti non idonei a fondare la censura accolta
la censura di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta inammissibile perché non chiaramente illustrata
artt. 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276 del 2003
nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le professioni intellettuali iscritte in albi sono escluse dal campo di applicazione della disciplina richiamata
la subordinazione richiede, anche nelle prestazioni professionali qualificate, assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, oltre a indici sussidiari
richiamato insieme alla disciplina del lavoro subordinato dirigenziale, senza che la Corte ne desumesse una regola diversa da quella sulla subordinazione
art. 1 c.c.n.l. della dirigenza industriale
richiamato per contestare la qualificazione del rapporto, ma senza esito favorevole al ricorrente
la carica di sindaco è stata considerata incompatibile, nel quadro fattuale accertato, con la subordinazione in ragione del requisito di indipendenza richiesto
art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del contributo unificato
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nelle prestazioni di natura intellettuale o professionale, la subordinazione non può essere desunta in modo automatico da indici esteriori come presenza in azienda, uso di strumenti del committente o compensi periodici; occorre accertare in concreto l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.
- Il giudice di merito può qualificare come autonoma una lunga collaborazione professionale quando il complesso degli elementi probatori sia compatibile con un rapporto fiduciario di consulenza e non converga in modo univoco verso la subordinazione.
- La mancata riunione di cause connesse non integra, di per sé, un motivo di nullità deducibile in cassazione, soprattutto quando il giudice abbia comunque trattato i giudizi congiuntamente per evitare decisioni contrastanti.
- La declaratoria di decadenza o di inammissibilità pronunciata sulla base della ragione più liquida non produce giudicato implicito sulla questione logica non esaminata nel merito; una volta caducata la statuizione preliminare, la questione assorbita può e deve essere riesaminata.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito probatorio sotto forma di violazione di legge o omesso esame, se la censura mira in realtà a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le professioni intellettuali soggette a iscrizione in albi sono sottratte alla disciplina tipica delle co.co.co.; la qualificazione del rapporto va quindi svolta alla luce dei criteri generali di autonomia e subordinazione.
- L'omessa ammissione della prova testimoniale non è censurabile utilmente se i capitoli non sono specificamente diretti a dimostrare fatti decisivi e se il giudice di merito ha già esaminato gli indici principali della subordinazione.
- La carica di sindaco di società può costituire, nel concreto accertamento di merito, un elemento incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato quando implichi un requisito di indipendenza dal soggetto controllato.
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