Cassazione Civile, Ordinanza n. 19399/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni per gli anni 2007 e 2008, contestando alla società fornitrice di energia elettrica di avere applicato in fattura l'accisa sull'energia elettrica nei confronti di un cliente che, secondo l'Ufficio, era invece il soggetto obbligato al pagamento diretto del tributo. La società aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria provinciale le aveva dato ragione; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'illegittimità della pretesa sanzionatoria ritenendo che: la società avesse comunque versato l'imposta; il cliente non avesse comunicato di essere soggetto obbligato al versamento diretto; la società non fosse negligente; mancasse un danno erariale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per carenza della concisa esposizione dei fatti e dei motivi, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) nullità per motivazione contraddittoria e apparente, perché la CTR avrebbe affermato, da un lato, che la società non era negligente per mancata dichiarazione del cliente e, dall'altro, che la società non aveva informato il cliente del suo obbligo; 3) violazione dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997, per avere escluso la colpa della società, sostenendo che un operatore commerciale del settore avrebbe dovuto adottare cautele ulteriori e valorizzare clausole contrattuali e peculiarità del cliente; 4) violazione dell'art. 10, comma 3, l. 212/2000 e dell'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997, per avere la CTR ritenuto decisivo l'assenza di danno erariale, esimente non prevista dalla disciplina invocata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, inammissibile il terzo motivo e assorbito il quarto. Ha confermato che la sentenza di merito, pur sintetica, consentiva di comprendere oggetto della lite, svolgimento essenziale e ragioni della decisione. Ha inoltre escluso che vi fosse una reale contraddizione decisoria, osservando che la ratio della CTR poggiava su due autonome basi: assenza di comportamento colposo della contribuente e insussistenza del danno erariale; la censura dell'Ufficio colpiva, al più, un profilo motivazionale non decisivo. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che esso mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura dei fatti, introducendo elementi fattuali non idonei a configurare una violazione di legge. Il quarto motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza di merito non è nulla quando, pur in forma sintetica, espone in modo sufficiente l'oggetto della controversia, gli elementi essenziali dei fatti e le ragioni della decisione.
La motivazione non è apparente o inesistente se la decisione rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione è rispettato quando la sentenza consente di individuare la ratio decidendi, anche se in modo conciso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
In cassazione non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto.
art. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997
La sanzione amministrativa tributaria presuppone la colpevolezza; la mancata conoscenza, per difetto di comunicazione del soggetto obbligato, può escludere la colpa.
La norma, richiamata dall'Ufficio, è letta nel senso della non punibilità delle sole violazioni meramente formali, non come fonte autonoma dell'esimente invocata dalla CTR.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997
La norma è richiamata come attuativa dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente; la Corte rileva che l'eventuale applicazione di tale disciplina non era decisiva, perché assorbita dalla diversa questione della diligenza.
art. 53, comma 1, lett. c), d.lgs. 504/1995
La Corte richiama il presupposto oggettivo che determina il soggetto obbligato al pagamento diretto dell'imposta, presupposto non noto alla contribuente in assenza di comunicazioni del cliente.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione non è fondata se la decisione, pur succinta, consente di individuare l'oggetto della lite, gli elementi essenziali della vicenda e la ratio decidendi.
- La dedotta contraddittorietà della motivazione non comporta cassazione quando le affermazioni contestate attengono a profili non decisivi o meramente ricostruttivi del fatto, mentre la decisione si fonda su una ratio autonoma e sufficiente.
- La violazione di legge non può essere dedotta per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- In materia di sanzioni tributarie, la colpevolezza dell'autore va valutata in concreto: può escludersi la colpa quando il contribuente, in mancanza di comunicazioni del soggetto che avrebbe dovuto pagare direttamente l'imposta, si attenga alle prescrizioni contrattuali e versi il tributo secondo l'assetto conosciuto del rapporto.
- Quando una sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, la censura che colpisca solo una di esse è inidonea a determinare la cassazione della decisione.
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