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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40218/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per: a) lesioni e porto di coltello (episodio del 20/01/2020) e b) reati in materia di stupefacenti (attività continuata di spaccio). I principali motivi denunciati sono: 1) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Vincenzo e Giuseppe Sarno) rese prima del periodo contestato (disallineamento temporale) e inidoneità delle loro affermazioni a fondare la responsabilità per fatti dal 2010 in poi; 2) scarsa attendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni di altri collaboratori (Carmine Campanile e Salvatore Maggio), con rilevati conflitti endofamiliari e genericità; 3) contraddittorietà e confusione delle dichiarazioni della persona offesa (Emanuele Damiani) sulla dinamica dell'aggressione e sul contributo dei singoli imputati, sicché la mera presenza sul luogo non potrebbe costituire contributo causale alle lesioni; 4) violazioni e omissioni di motivazione su qualificazione del reato in materia di stupefacenti (rilevanza o meno dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990) e vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle attenuanti generiche e per non applicazione della pena nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato tutti i ricorsi come infondati. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di Appello e del Tribunale: le dichiarazioni dei collaboratori (Sarno, Maggio, Campanile) sono state valutate nel loro contesto, risultano convergenti e offrono riscontri reciproci e con elementi esterni; il disallineamento temporale non esclude la valutabilità di dichiarazioni che ricostruiscono condotte protratte o ruoli "a monte" (gestione della piazza di spaccio). Le dichiarazioni di Damiani e le annotazioni di polizia sono state ritenute utilizzabili e sufficienti, insieme alle risultanze mediche e ad altri riscontri, a dimostrare la presenza degli imputati, l'uso di un bastone e di un coltello e il concorso di persone nelle lesioni. Quanto agli stupefacenti, è confermato il carattere organizzato e continuato dell'attività (quantitativi, reiterazione, controllo territoriale), con esclusione dell'ipotesi lieve e legittima applicazione della norma penale contestata. Sulle pene la Corte ha ritenuto corretta la determinazione (esclusione delle attenuanti generiche motivata e discrezionale) e proporzionate le misure inflitte: tra l'altro confermate le pene risultanti in appello (es. Pasquale: 3 anni; Giuseppe: 10 anni e Euro 35.000, con ripartizione delle pene tra capi). In sintesi: ricorsi respinti; condanne confermate.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Definizione del concorso di persone e del reato di lesioni; applicazione per ricostruire responsabilità per lesioni personali.

  • Legge n. 110/1975

    Norma sulla detenzione/porto di armi bianche (coltello); utilizzata per integrare il reato accesorio al fatto violento.

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 1 e comma 5; art. 81

    Art. 73 comma 1 per il reato di produzione/traffico di stupefacenti (reato continuato e contestazione di attività organizzata); comma 5 (ipotesi lieve) escluso per caratteristiche di reiterazione, organizzazione e quantità. Art. 81 per la continuazione.

  • Codice di procedura penale

    art. 192, art. 125, art. 173 disp. att.

    Art. 192 richiamato per presunte violazioni di legge nella valutazione delle prove dichiarative; art. 125 sull'obbligo di motivazione; art. 173 disp. att. per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso.

  • Codice penale (sanzioni e circostanze)

    Regole sulla determinazione della pena (circostanze attenuanti/peggiorative) e sulla recidiva; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio discrezionale sul diniego delle attenuanti e la valutazione dei precedenti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 29648/2019; Sez. 6, n. 38994/2017; Sez. 5, n. 40386/2022; Sez. 2, n. 44301/2005; Sez. 2, n. 5869/2023 (dep. 2024)

    Principi richiamati: valutazione dell'attendibilità dei collaboratori e limiti del sindacato di legittimità su valutazioni di fatto; efficacia probatoria di riscontri parziali su condotte protratte; utilizzabilità di annotazioni di polizia quando acquisite con consenso; criteri per il concorso di persone e per la esclusione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese prima del periodo contestato possono essere valutate se riferiscono ruoli o condotte "a monte" o parti della stessa attività protratta nel tempo; il disallineamento temporale non le rende automaticamente inutilizzabili.
  • La valutazione dell'attendibilità dei dichiaranti è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di vizi logico-giuridici o manifesta illogicità.
  • Il riscontro esterno anche parziale (es. verbali successivi, annotazioni di polizia, referti medici) può convalidare dichiarazioni su condotte protratte: singoli segmenti confermati possono suffragare l'intera ricostruzione quando la fonte è complessivamente attendibile.
  • Annotazioni di polizia possono essere utilizzate in dibattimento se non affette da invalidità patologica e se la loro acquisizione è avvenuta con il consenso delle parti; la spontaneità e la tempestività delle dichiarazioni della persona offesa rafforzano la loro credibilità.
  • Per il concorso di persone nelle lesioni, la semplice presenza armata, la simultaneità dell'intervento e la condotta sinergica possono integrare un contributo idoneo al concorso anche se il ruolo concreto di ciascuno non è minuziosamente dettagliato.
  • In materia di stupefacenti, l'esclusione dell'ipotesi lieve non dipende solo dai quantitativi ma anche da criteri qualitativi (controllo territoriale, reiterazione, organizzazione, pluralità di sostanze e fornitori): attività ripetuta e organizzata è incompatibile con la fattispecie minima.
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; il controllo di legittimità è limitato e richiede errori logico-giuridici evidenti per essere sindacato.

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