Cassazione Civile, Sentenza n. 6209/2020 del 05/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’avviso con cui, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, erano state rideterminate la classe e la rendita catastale di un’unità immobiliare situata a Lecce, nell’ambito della revisione delle microzone comunali 1 e 2. Il giudice di primo grado aveva annullato l’avviso e la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 2435/2016 depositata il 17 ottobre 2016, aveva respinto l’appello dell’Agenzia. La CTR aveva ravvisato un difetto di motivazione perché l’avviso richiamava interventi di riqualificazione urbana e ristrutturazioni private senza spiegare in quale misura avessero inciso sulla redditività e sul nuovo classamento della singola unità immobiliare. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) dedotta questione di giurisdizione, sostenendo che la revisione delle microzone produceva effetti diretti e a cascata sui classamenti individuali; 2) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 del D.Lgs. n. 546/1992, per non essere stato sospeso il giudizio in attesa della decisione del giudice amministrativo sull’impugnazione degli atti generali presupposti; 3) violazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, sostenendo che, trattandosi di revisione massiva, la motivazione dell’avviso potesse limitarsi ai presupposti della procedura, senza riferimenti alle caratteristiche della singola unità immobiliare. Il contribuente ha resistito. L’eccezione di tardività del ricorso è stata respinta: la consegna per la spedizione postale era avvenuta il 23 dicembre 2016, entro il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza il 24 ottobre 2016.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto congiuntamente il primo e il terzo motivo: la revisione prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 presuppone il mutamento del rapporto tra valori medi di mercato e valori catastali delle microzone, ma l’avviso che attribuisce la nuova rendita deve anche illustrare le ragioni della ricaduta di tale mutamento sulla specifica unità immobiliare e giustificare la classe e la rendita attribuite. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva correttamente rilevato il radicale difetto di motivazione; l’atto non indicava neppure la classe e la rendita precedenti e quelle nuove. Quanto alla questione di giurisdizione, la Corte ha rilevato anche l’esistenza di un giudicato interno sul punto e ha precisato che il giudice tributario aveva verificato la legittimità dell’avviso, non dell’atto amministrativo generale presupposto. Il secondo motivo è stato respinto: era anzitutto carente di autosufficienza, perché il ricorso non indicava dove la richiesta di sospensione fosse stata proposta al giudice d’appello; inoltre, non sussisteva pregiudizialità tecnica idonea a determinare un rischio di giudicati incompatibili, essendo stata decisa una questione di merito relativa all’avviso individuale. Il giudice tributario disponeva, comunque, del potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi rilevanti per la decisione. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali, e non ha disposto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione statale esente mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Ma la disposizione che autorizza la revisione “parziale” del classamento, – in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali”, – integra il presupposto degli “atti attributivi delle nuove rendite” che, essi stessi, debbono allora esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare (classe a sua volta “rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona”; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3).
La procedura di revisione parziale può essere attivata quando ricorre lo scostamento significativo dei rapporti tra valori medi di mercato e catastali delle microzone; tuttavia, l’atto che attribuisce la nuova rendita deve motivare anche il classamento e la rendita concretamente assegnati alla singola unità immobiliare.
art. 8, comma 3, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Laddove, però, (anche) l’indicazione delle “caratteristiche edilizie del fabbricato” (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, va rimarcato che il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento.
La classe rappresenta il livello reddituale ordinario dell’immobile nella microzona. Anche se le caratteristiche edilizie non costituiscono, nella revisione ex comma 335, il presupposto autonomo della procedura, rilevano insieme al fattore posizionale nella motivazione della stima individuale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Premesso che il ricorso difetta di autosufficienza in quanto non indica (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6,) la specifica sede processuale in cui la questione è stata posta al Giudice del gravame (la cui pronuncia tace sul punto), – così precludendo al Collegio ogni riscontro, – rileva, ad ogni modo, la Corte che, – una volta ritenuta pregiudiziale, ed assorbente, una questione di merito (difetto di motivazione) involgente, in quanto tale, l’atto impositivo (non anche l’atto amministrativo generale che ne costituiva il presupposto), alcun conflitto di giudicati avrebbe mai potuto determinarsi in relazione all’àmbito, soggettivo ed oggettivo, del distinto (e pur pendente) giudizio amministrativo.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente la sede processuale in cui la questione è stata sollevata; in mancanza, la Corte non può verificarne la deduzione nei precedenti gradi.
Posto, difatti, che la sospensione necessaria invocata dalla ricorrente (art. 295 c.p.c.), – che è ipotizzabile con riferimento (anche) alla cd. pregiudiziale amministrativa (determinata dalla pendenza di un giudizio davanti al G.A., v. Cass., 16 febbraio 2012, n. 2263; Cass., 13 maggio 2009, n. 11085; Cass., 19 settembre 2003, n. 13891; v., altresì, con riferimento alla tematica degli atti amministrativi generali costituenti presupposto del provvedimento impositivo, Cass., 10 settembre 2007, n. 18992; Cass., 31 luglio 2007, n. 16937), – è volta ad evitare il conflitto di giudicati e, pertanto, può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico.
La sospensione necessaria è giustificata solo quando in un diverso giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico, così da prevenire un conflitto tra giudicati.
art. 2, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
e, dall’altro, che, ad ogni modo, il giudice tributario (secondo la specifica disciplina del processo tributario; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e art. 7, comma 5) è esso stesso titolare del potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, (giustappunto) se ricorre una “questione da cui dipende la decisione” (art. 2, comma 3, cit.) ovvero “un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione” (art. 7, comma 5, cit.).
Il giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo quando la questione da esso regolata è rilevante per la decisione della controversia.
art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
e, dall’altro, che, ad ogni modo, il giudice tributario (secondo la specifica disciplina del processo tributario; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e art. 7, comma 5) è esso stesso titolare del potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, (giustappunto) se ricorre una “questione da cui dipende la decisione” (art. 2, comma 3, cit.) ovvero “un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione” (art. 7, comma 5, cit.).
Il giudice tributario può disapplicare regolamenti e atti amministrativi generali illegittimi che siano rilevanti ai fini della decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto o inammissibilità quando il ricorso è proposto da un’amministrazione statale esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nella revisione parziale del classamento prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il presupposto della procedura è lo scostamento significativo tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della microzona interessata e quello riferibile all’insieme delle microzone comunali; il mero andamento del mercato o la sola richiesta comunale non sono sufficienti.
- L’avviso di attribuzione della nuova rendita emesso nell’ambito della revisione per microzona deve motivare in modo rigoroso sia i presupposti della revisione e i relativi dati fattuali, sia il modo in cui il mutamento dei valori medi della microzona si è riflesso sul classamento e sulla rendita della singola unità immobiliare. Non basta richiamare genericamente la procedura o indicare la nuova classe e rendita.
- Nella procedura ex art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il fattore edilizio non costituisce di per sé il presupposto della revisione, che è fondato sul mutato assetto dei valori medi della microzona; esso concorre però, insieme al fattore posizionale, alla determinazione della classe e della rendita individuali e deve essere considerato nella motivazione delle conseguenti attribuzioni.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., anche in presenza di un giudizio amministrativo relativo a un atto generale presupposto, richiede una questione pregiudiziale tecnico-giuridica da decidere con efficacia di giudicato nell’altro giudizio e un concreto rischio di contrasto tra giudicati. La sospensione non è necessaria quando la decisione tributaria riguarda autonomamente la motivazione dell’avviso individuale.
- Nel processo tributario il giudice può disapplicare l’atto amministrativo generale illegittimo rilevante per la decisione; pertanto, la pendenza di un giudizio amministrativo sull’atto presupposto non comporta automaticamente la sospensione del giudizio tributario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6310/2020 del 05/03/2020
- Sentenza civile · 5 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6315/2020 del 05/03/2020
- Sentenza civile · 5 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6302/2020 del 05/03/2020
- Sentenza civile · 5 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6314/2020 del 05/03/2020
- Sentenza civile · 5 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6308/2020 del 05/03/2020
- Sentenza civile · 5 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6309/2020 del 05/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →