Cassazione Civile, Ordinanza n. 14796/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni IVA per l'anno 2003, poi parzialmente annullato dall'Ufficio con riduzione dell'importo dovuto. Le sanzioni derivavano da precedenti contestazioni relative a violazioni formali e sostanziali in materia IVA: omessa, irregolare o inesatta compilazione di elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni di autovetture intracomunitarie, illegittima detrazione dell'imposta, omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura infedele, errata indicazione dell'IVA nelle fatture e nella comunicazione annuale dati IVA. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti sul presupposto che un diverso giudizio avesse annullato l'avviso di accertamento sottostante, e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, tra cui: violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto impugnabile l'atto sanzionatorio per vizi non propri; censure sul giudicato interno, sull'autonomia dell'atto sanzionatorio rispetto all'avviso di accertamento, su pretesi errori relativi al merito delle operazioni contestate e sull'extrapetizione della CTR che aveva esaminato anche atti non oggetto del giudizio. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e l'ottavo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che nel presente giudizio fosse impugnabile solo l'atto di irrogazione delle sanzioni per eventuali vizi propri, non anche il merito della pretesa tributaria sottostante, perché l'avviso di accertamento non era oggetto del processo. Ha inoltre rilevato un vizio di extrapetizione, poiché la CTR aveva pronunciato anche su avviso IVA, cartelle e posizioni dei soci, pur in assenza di riunione dei ricorsi e fuori dall'oggetto del giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti contro l'atto sanzionatorio. Le spese di merito sono state compensate, mentre i contribuenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
L'atto sanzionatorio è impugnabile nel processo tributario solo per vizi propri; non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria se l'avviso di accertamento sottostante non è oggetto del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La violazione delle regole processuali, inclusa l'extrapetizione, è deducibile come motivo di ricorso per cassazione.
Il giudice non può pronunciare su domande o atti estranei all'oggetto del giudizio; la pronuncia ultra/extrapetita determina nullità della sentenza.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito.
La censura richiamata dalla ricorrente è stata assorbita; la Corte ribadisce che i profili di merito sulla frode o sulla buona fede attenevano al separato giudizio sull'accertamento, non al giudizio sulle sanzioni.
La richiesta di definizione agevolata e il relativo diniego non hanno inciso sull'esito del ricorso, essendo stata ritenuta rituale la notifica del diniego e tardiva la contestazione della contribuente.
artt. 16, 16-bis e 17 d.lgs. n. 546/1992
La notifica telematica del diniego di definizione agevolata ai difensori costituiti è stata ritenuta rituale e conforme alle modalità del processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione di un atto sanzionatorio consente di dedurre soltanto i vizi propri di quell'atto, non i profili inerenti al merito dell'accertamento fiscale presupposto se quest'ultimo non è parte del giudizio.
- L'eventuale annullamento dell'avviso di accertamento in altro giudizio non estende automaticamente il sindacato sul provvedimento sanzionatorio quando il relativo accertamento non sia stato ritualmente portato nel processo.
- La pronuncia del giudice non può spingersi oltre l'oggetto del giudizio: l'esame di atti o pretese non impugnati nel processo integra extrapetizione e determina nullità della decisione.
- Quando la violazione processuale è decisiva e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
Come è indicizzato
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