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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21806/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'inserimento della lavoratrice in una procedura di stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale campano. La Corte d'appello aveva escluso il diritto all'assunzione a tempo indeterminato perché la procedura non si era conclusa con la sottoscrizione del contratto individuale e perché l'azienda sanitaria aveva legittimamente sospeso e revocato gli atti di assunzione in autotutela, in esecuzione di successivi decreti commissariali che imponevano il divieto di nuove assunzioni fino al 31.12.2011 per mancanza di copertura finanziaria. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la stabilizzazione fosse già perfezionata prima dei decreti di sospensione e revoca, con costituzione del rapporto per effetto dell'invio del telegramma e della sua partecipazione alla procedura; 2) violazione dell'art. 1226 c.c., deducendo che, per facta concludentia, si fosse formato un vero diritto soggettivo all'immissione in servizio; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e richiesta di correzione della motivazione, lamentando che la Corte d'appello non avesse distinto tra domanda di retribuzioni e domanda di risarcimento per mancata assunzione e danno all'immagine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché la ricorrente si era limitata a riproporre l'idea della già avvenuta costituzione del rapporto senza confrontarsi con il dato decisivo della mancata sottoscrizione del contratto individuale, requisito necessario per l'assunzione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui le norme sulla stabilizzazione del personale precario non attribuiscono un diritto soggettivo immediato all'assunzione, ma avviano un processo subordinato ai limiti di spesa, alla programmazione del fabbisogno e al possesso dei requisiti. La Corte ha anche escluso il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché non era stato indicato un fatto storico decisivo omesso, e ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché la domanda risarcitoria ulteriore era stata già assorbita in primo grado e non coltivata in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di legittimità è configurabile solo se sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non basta il mancato esame di singoli elementi istruttori o una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma invocata e con la relativa interpretazione giurisprudenziale.

  • art. 1226 c.c.

    La sua invocazione è stata ritenuta non pertinente rispetto alla pretesa di configurare una automatica costituzione del rapporto di lavoro; la decisione valorizza invece la necessità del contratto individuale e dei presupposti legali della stabilizzazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, perché la parte non traeva un'utilità concreta dalla correzione richiesta rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 336 c.p.c., comma 1

    Richiamato dalla ricorrente in funzione di correzione della motivazione, ma la censura è stata dichiarata priva di interesse pratico.

  • art. 346 c.p.c.

    La domanda risarcitoria ritenuta assorbita in primo grado e non riproposta in appello deve considerarsi rinunciata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

  • art. 81 della legge reg. Campania n. 5 del 2008

    È qualificato come previsione programmatica da attuarsi attraverso la procedura di stabilizzazione, non come fonte di un diritto soggettivo immediato all'assunzione.

  • art. 81 della legge della Regione Campania n. 1 del 2008

    Costituisce la base normativa regionale della procedura di stabilizzazione del personale precario, ma non elimina la necessità del completamento della procedura e del rispetto dei limiti finanziari.

  • art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006

    Non attribuisce un diritto soggettivo all'assunzione a tutto il personale precario, ma avvia un processo graduale di riassorbimento subordinato a disponibilità finanziarie, fabbisogno di personale e requisiti di accesso all'impiego pubblico.

Massime di principio

  • Le norme sulla stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni non producono, di regola, un diritto soggettivo immediato all'assunzione, ma avviano una procedura progressiva la cui conclusione dipende dal completamento degli atti previsti e dalla stipula del contratto individuale.
  • In assenza della sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, la sola inclusione in graduatoria, l'invio di un telegramma o altri atti preparatori non bastano a ritenere già costituito il rapporto di lavoro.
  • La revoca o sospensione della procedura di stabilizzazione può essere legittima quando intervengano provvedimenti conformi alla legge che impongano il blocco delle assunzioni per mancanza di copertura finanziaria o per rispetto dei vincoli di spesa.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è ammissibile solo se individua un fatto storico preciso, decisivo e realmente non esaminato, non se mira a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
  • La censura di violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della propria tesi non è sufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione l'interesse ad impugnare richiede un'utilità concreta e attuale rispetto all'esito della controversia; difetta quando la censura mira a una pronuncia priva di effetti pratici, o su questioni ormai assorbite o non coltivate nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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