Cassazione Civile, Ordinanza n. 00591/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (rappresentante fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiore IVA relativo agli anni 2003-2008 notificato a una società italiana che rivestiva il ruolo di rappresentante fiscale ex art. 17, comma 2, d.P.R. 633/1972 di una società sammarinese. L'Ufficio contestava l'indebita non applicazione dell'IVA su vendite effettuate nell'ambito di un sistema ritenuto fraudolento, fondato su false attestazioni di trasporto. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo integrata la responsabilità solidale del rappresentante fiscale. In Cassazione la società deduceva, con primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente esteso in modo automatico la responsabilità del rappresentante fiscale a tutte le violazioni del rappresentato, senza verificare se le singole operazioni contestate fossero state effettivamente poste in essere o gestite dalla stessa ricorrente; con secondo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame. La Corte afferma che il rappresentante fiscale IVA ha una soggettività passiva solo parziale, limitata alle operazioni specificamente affidategli dal mandante non residente, e che la responsabilità solidale non deriva dal solo rapporto di mandato né dalla mera conoscenza o conoscibilità delle operazioni, ma richiede la prova di una effettiva ingerenza o partecipazione nelle operazioni irregolari contestate.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
"gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato ... il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto"
La solidarietà del rappresentante fiscale riguarda gli obblighi connessi alle operazioni per le quali il rappresentante è effettivamente investito; non opera in modo automatico per ogni violazione del soggetto non residente.
art. 17, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
"le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero"
La disciplina della rappresentanza fiscale resta distinta da quella della stabile organizzazione, che costituisce un centro autonomo di imputazione delle operazioni riferibili ad essa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di impugnazione invocato per la denunciata violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro di impugnazione invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
La motivazione è sufficiente se consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; nel caso concreto la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
Richiamato per distinguere la stabile organizzazione dalla figura del rappresentante fiscale.
art. 20, 112 e 118 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati come raffronto storico rispetto alla tassazione del rappresentante fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
art. 201, comma 3, Regolamento CEE 2193/92
Richiamato in tema doganale per affermare che può rispondere chi abbia fornito dati errati e fosse o dovesse esserne a conoscenza.
art. 38 d.P.R. n. 43/1972
Richiamato per il principio secondo cui rispondono dell'obbligazione doganale anche i soggetti comunque ingeritisi nell'operazione.
Massime di principio
- In tema di IVA, il rappresentante fiscale ex art. 17 d.P.R. 633/1972 ha una soggettività passiva solo parziale e limitata alle operazioni specificamente affidategli dal mandante non residente.
- La responsabilità solidale del rappresentante fiscale non discende automaticamente dalla sola esistenza del mandato, ma richiede la prova che egli abbia effettivamente posto in essere o gestito operazioni irregolari nell'interesse del rappresentato.
- Ai fini della responsabilità del rappresentante fiscale non è sufficiente la mera conoscenza o conoscibilità delle operazioni fraudolente: occorre accertare una concreta ingerenza del rappresentante nelle operazioni contestate.
- Il giudice di merito deve esaminare in modo specifico il contenuto delle norme applicabili e le risultanze processuali rilevanti; non basta un'affermazione apodittica della responsabilità solidale.
- La motivazione non è apparente se, pur giungendo a una soluzione giuridicamente errata, rende comunque percepibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice.
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