Cassazione Civile, Ordinanza n. 25850/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo conosciuto dalla parte ricorrente tramite accesso spontaneo agli sportelli dell'agente della riscossione. La domanda originaria mirava ad accertare la prescrizione e la decadenza dei crediti iscritti a ruolo, sul presupposto dell'inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall'estratto. La Corte d'appello aveva confermato l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, in assenza di atti esecutivi o comunque di una concreta iniziativa di riscossione nei confronti della debitrice. In cassazione la ricorrente ha affidato il gravame a cinque motivi, ma il testo non ne specifica analiticamente il contenuto; dalla motivazione emerge che il tema centrale era l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e la sussistenza dell'interesse ad agire dopo l'intervento normativo e nomofilattico sopravvenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 e della sentenza delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è in astratto ammissibile se non nei casi tipizzati di pregiudizio concreto previsti dalla norma sopravvenuta. Poiché nel caso di specie la parte aveva semplicemente impugnato l'estratto di ruolo per dedurre prescrizione e decadenza, senza dimostrare uno degli specifici pregiudizi normativamente rilevanti né un atto esecutivo o prodromico impugnabile, è mancata la condizione dell'azione, con conseguente inammissibilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità del quadro nomofilattico; inoltre è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis
introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis come convertito dalla L. n. 215 del 2021
ha tipizzato l'interesse ad agire in materia di impugnazione del ruolo/estratto di ruolo; l'interesse sussiste solo se dall'iscrizione a ruolo deriva un pregiudizio concreto rientrante nei casi previsti dalla norma, e la disposizione si applica ai processi pendenti.
D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis
come convertito dalla L. n. 215 del 2021
ha introdotto nell'ordinamento la norma che specifica i casi di interesse ad agire in subiecta materia.
conversione del D.L. n. 146 del 2021
ha convertito il decreto-legge che ha introdotto la tipizzazione dell'interesse ad agire.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis
richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può produrre un pregiudizio concreto, per la verifica dei pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione.
D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 80, comma 4
richiamato quale fonte del possibile pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto derivante dall'iscrizione a ruolo.
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, art. 1, comma 1, lett. a)
richiamato in relazione alle verifiche sui pagamenti da parte dei soggetti pubblici che possono rendere attuale l'interesse ad agire.
il principio di diritto delle Sezioni Unite è stato enunciato nell'interesse della legge.
è indicato come strumento per il deposito di documentazione in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire.
richiamato per affermare che l'omessa notificazione dell'atto presupposto può essere fatta valere come vizio dell'atto successivo mediante opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge.
richiamato nella giurisprudenza precedente come base della tutela recuperatoria contro la mancata o invalida notificazione della cartella in materia previdenziale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo, a carico del ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di riscossione mediante ruolo, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è liberamente esperibile in via astratta: l'interesse ad agire deve essere concreto e rientrare nei casi tipizzati dalla normativa sopravvenuta.
- La norma che tipizza l'interesse ad agire in tema di estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, poiché incide sulla decisione e concretizza una condizione dell'azione di natura dinamica.
- Se il debitore contesta la mancata o invalida notificazione della cartella, la tutela deve essere esercitata tramite gli strumenti processuali tipici previsti dall'ordinamento, come l'opposizione agli atti esecutivi o l'opposizione all'esecuzione in presenza di atti o minacce esecutive impugnabili.
- Non sussiste un vuoto di tutela per il solo fatto che l'estratto di ruolo non sia autonomamente impugnabile, perché l'ordinamento consente di contestare la pretesa attraverso l'impugnazione degli atti esecutivi o prodromici quando ne ricorrano i presupposti.
- In assenza della dimostrazione di uno specifico pregiudizio concreto o di un atto impugnabile, manca la condizione dell'azione e il ricorso è inammissibile.
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