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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33761/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per prelievo sui rifiuti relativo a un insediamento produttivo. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società, ritenendo tassabile soltanto una parte della superficie, sul presupposto che una quota dei rifiuti assimilati agli urbani fosse smaltita in proprio dalla contribuente. Il Comune aveva appellato sostenendo che i rifiuti in carta prodotti dalla società erano stati validamente assimilati agli urbani dal regolamento comunale e che, tenuto conto dello smaltimento autonomo, aveva già operato una riduzione del 50% della superficie tassata. La società si era difesa eccependo l’illegittimità del regolamento comunale di assimilazione, perché privo di un limite quantitativo effettivo per i rifiuti assimilati. La CTR aveva rigettato l’appello del Comune, disapplicando il regolamento comunale ritenuto illegittimo per mancanza di una concreta individuazione dei limiti quantitativi di assimilazione. In cassazione il Comune ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla TARI e sulla TARES per avere la CTR riconosciuto una detassazione anche per rifiuti recuperati e smaltiti in proprio; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 158/1999, sostenendo che la CTR avesse escluso illegittimamente anche la quota fissa della tariffa, mentre lo smaltimento autonomo può incidere solo sulla parte variabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva indicato in quale fase e con quale atto l’avesse tempestivamente dedotta, in violazione del principio di autosufficienza. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la quota fissa della tariffa rifiuti è sempre dovuta per intero al solo presupposto del possesso o della detenzione di superfici idonee alla produzione di rifiuti, poiché destinata a coprire i costi essenziali del servizio nell’interesse della collettività; eventuali riduzioni per rifiuti smaltiti autonomamente o per servizio effettivamente goduto possono incidere solo sulla parte variabile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "violazione e/o falsa applicazione"

    è il parametro del controllo di legittimità invocato per censurare l’errore di diritto della sentenza impugnata

  • art. 1, comma 649, L. n. 147 del 2013

    richiamato dal ricorrente in tema di TARI, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito

  • art. 14, comma 10, d.l. n. 201 del 2011

    richiamato dal ricorrente in tema di TARES, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito

  • art. 3, comma 2, d.P.R. n. 158 del 1999

    la Corte lo interpreta nel senso che la tariffa è composta da quota fissa e quota variabile, con incidenza dello smaltimento autonomo solo sulla parte variabile

  • art. 184 d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dalla parte resistente per la classificazione dei rifiuti e l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani

  • art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dalla parte resistente quale base dei criteri di assimilazione per qualità e quantità

  • art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22/1997

    richiamato dalla CTR come norma che impone l’individuazione anche quantitativa dei rifiuti assimilabili

  • art. 49, comma 14, d.lgs. n. 22/1997

    secondo la Corte, l’avviamento a recupero dei rifiuti da parte del produttore non esclude il pagamento, ma consente una riduzione proporzionale della sola parte variabile della tariffa

  • art. 67, comma 2, d.lgs. n. 507/1993

    richiamato in via analogica per affermare che anche nella disciplina TARSU la riduzione per smaltimento autonomo incide sulla sola componente variabile

  • art. 61, comma 1, d.lgs. n. 507/1993

    richiamato per distinguere il meccanismo di copertura del costo del servizio nella TARSU rispetto alla TIA

  • sentenza Corte cost. n. 238 del 2009

    richiamata per affermare che la TIA copre anche costi di servizi indivisibili resi alla collettività, con conseguente obbligo integrale della quota fissa

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, una censura che presuppone una questione di fatto o comunque non esaminata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito l’abbia tempestivamente sollevata, così da consentire il controllo di autosufficienza.
  • La tariffa rifiuti strutturata in quota fissa e quota variabile impone il pagamento integrale della quota fissa per il solo fatto del possesso o della detenzione di superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti.
  • L’autonomo smaltimento o recupero dei rifiuti da parte del produttore non esonera dal tributo, ma può incidere soltanto sulla componente variabile della tariffa, in misura proporzionale.
  • La quota fissa della tariffa è destinata a coprire i costi essenziali del servizio e i costi indivisibili nell’interesse della collettività, non essendo collegata in modo sinallagmatico alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti dal singolo utente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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