Sentenza n. 474/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 238/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS n. 238/2025, che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione del diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria e del successivo diniego di riesame
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 106, comma 1, c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo due asseriti errori di fatto revocatori nella sentenza n. 238/2025. In primo luogo, ha sostenuto che la sentenza avesse omesso di considerare che il diniego comunale e la relazione istruttoria richiamata per relationem non indicavano in modo specifico i parametri urbanistici relativi a volumetria e distacco dai confini che sarebbero stati violati, né esponevano adeguatamente le ragioni del diniego della sanatoria edilizia; ha inoltre contestato che la sentenza avesse valorizzato l’incompletezza della struttura, riferibile a una diversa pratica di condono, e l’inammissibilità della cessione di cubatura mediante una motivazione postuma. In secondo luogo, ha denunciato il travisamento della questione relativa alla durata delle misure di salvaguardia del nuovo PRG: secondo il ricorrente, la trasmissione completa degli atti ai fini dell’approvazione sarebbe avvenuta soltanto l’8 novembre 2018, mentre quella del 6 novembre 2015 avrebbe riguardato soltanto l’avvio della consultazione ambientale; ne sarebbe derivata la cessazione dell’efficacia triennale delle misure di salvaguardia al momento della domanda di sanatoria. Il ricorrente ha ritenuto tali circostanze decisive ai fini dell’accoglimento dell’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e della doppia conformità.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, pur qualificando il dispositivo come rigetto. Ha rilevato che l’errore di fatto revocatorio presuppone una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, l’esistenza di un fatto documentalmente escluso o l’inesistenza di un fatto documentalmente provato, l’assenza di controversia sul punto e la decisività dell’errore, che deve essere immediatamente rilevabile senza interpretazioni o indagini ermeneutiche. Il Collegio ha distinto tale errore dall’errore di giudizio, consistente nell’erronea valutazione o interpretazione dei fatti, delle prove o delle risultanze processuali, non deducibile con la revocazione. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva espressamente esaminato sia la censura relativa al difetto di motivazione del diniego sia quella relativa alle misure di salvaguardia. Aveva ritenuto chiaramente indicate le ragioni di fatto e di diritto del provvedimento e aveva considerato irrilevante la trasmissione dell’8 novembre 2018, valorizzando la precedente trasmissione del PRG del 6 novembre 2015 come idonea a determinare la proroga della validità delle misure di salvaguardia da tre a cinque anni ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001. Pertanto, non vi era stata una svista percettiva, ma una consapevole valutazione dei motivi e dei documenti, non condivisa dal ricorrente. Le doglianze miravano sostanzialmente a ottenere un nuovo esame del merito e, quindi, a introdurre un inammissibile terzo grado di giudizio; l’eventuale difetto motivazionale della sentenza non era riconducibile ai vizi revocatori dedotti. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo mediante il richiamo ai casi previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto non controverso, documentalmente escluso o provato, decisivo e immediatamente rilevabile; non comprende l’erronea interpretazione o valutazione delle risultanze processuali.
È richiamato quale ulteriore riferimento alla non deducibilità, mediante revocazione, degli errori di giudizio.
La sanatoria edilizia presuppone la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001
La trasmissione degli elaborati del piano all’amministrazione competente per l’approvazione entro il termine previsto determina, secondo la sentenza revocanda richiamata dal CGARS, la proroga da tre a cinque anni dell’efficacia delle misure di salvaguardia.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla diversa tesi secondo cui la trasmissione del 6 novembre 2015 avrebbe riguardato l’avvio della consultazione del rapporto ambientale.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice incorra in una pura e semplice svista nella percezione materiale degli atti, ritenendo esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato, purché il fatto non sia controverso, l’errore sia decisivo e risulti immediatamente rilevabile.
- Non integra errore di fatto revocatorio l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’anomalia del percorso logico seguito nell’interpretazione e valutazione dei documenti e delle prove: tali vizi costituiscono, al più, errori di giudizio.
- La revocazione non può essere utilizzata per sottoporre nuovamente al giudice le medesime questioni di fatto o di diritto già esaminate e decise, poiché si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio non previsto dall’ordinamento.
- Quando la sentenza revocanda abbia espressamente esaminato i motivi e la documentazione relativi a una determinata questione, la diversa valutazione del ricorrente circa il significato degli atti non configura omessa percezione del fatto, ma dissenso sull’attività decisoria e non è deducibile per revocazione.
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