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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03613/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un medico chirurgo specializzato in odontoiatria, al quale era contestato di avere agevolato l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte di un soggetto privo di titolo che operava nello studio dentistico a lui riferibile. A seguito di accertamento della Guardia di Finanza nel 2005, l'organo disciplinare provinciale applicava la sanzione dell'interdizione dall'esercizio della professione di odontoiatra per un anno. La decisione veniva confermata dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. Il ricorrente impugnava tale decisione deducendo quattro motivi: 1) violazione dell'art. 8 L. n. 175/1992 e carenza di motivazione, sostenendo che mancasse il dolo specifico di agevolazione dell'abusivo esercizio, poiché egli non era presente al sopralluogo, lo studio sarebbe stato già ceduto e l'elemento soggettivo non poteva desumersi dal solo verbale ispettivo; 2) omessa pronuncia e prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 51 D.P.R. n. 221/1950, assumendo che il termine quinquennale fosse decorso dal passaggio in giudicato della sentenza penale; 3) violazione del ne bis in idem e dei principi di proporzionalità, perché per il medesimo fatto era stata irrogata anche un'altra sanzione disciplinare in relazione all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, sicché non si sarebbe potuta avere una duplice sanzione; in subordine chiedeva l'applicazione di una sanzione più lieve; 4) illegittimità costituzionale delle norme regolamentari che consentirebbero due procedimenti disciplinari per lo stesso fatto nei confronti dello stesso professionista.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché le doglianze non denunciavano una violazione di legge, ma miravano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che, in tema di illecito disciplinare ex art. 8 L. n. 175/1992, è sufficiente che il professionista abbia consentito all'esercente abusivo il libero accesso allo studio, così agevolandone l'attività. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la prescrizione dell'azione disciplinare era stata interrotta dall'avvio del procedimento disciplinare e che, comunque, la questione poteva essere rilevata anche d'ufficio. Ha respinto il terzo motivo, escludendo l'applicabilità analogica dell'art. 649 c.p.p. agli illeciti disciplinari e valorizzando la diversità tra sanzione penale e sanzione disciplinare; ha inoltre ritenuto corretto il cumulo delle due sanzioni disciplinari, in quanto riferite a distinti albi professionali e a interessi di categoria diversi, e ha escluso la possibilità di irrogare una sanzione diversa da quella prevista dalla legge speciale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, non essendo indicate le disposizioni regolamentari asseritamente incostituzionali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8 L. n. 175/1992

    interdizione dall'esercizio della professione di odontoiatra per un anno

    Per integrare l'illecito disciplinare è sufficiente che l'odontoiatra abbia consentito all'esercente abusivo il libero accesso allo studio di cui aveva la responsabilità, così agevolandone l'esercizio senza titolo; la sanzione minima è l'interdizione per un anno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, anziché indicare una vera affermazione in diritto erronea.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia richiede che il vizio sia effettivamente riferibile a una domanda o eccezione non esaminata; qui la prescrizione è stata invece considerata e respinta.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della decisione impugnata che si assumono contrastanti con la norma o con la giurisprudenza.

  • art. 51 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221

    termine quinquennale di prescrizione

    Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale e può essere interrotto dall'avvio del procedimento disciplinare.

  • art. 111 Cost.

    Base del ricorso per cassazione avverso decisione della CCEPS.

  • artt. 362 c.p.c. e 68 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221

    Norme invocate per l'impugnazione in cassazione della decisione della Commissione Centrale.

  • art. 649 c.p.p.

    Non è applicabile, neppure in via analogica, agli illeciti disciplinari, data la differenza strutturale e funzionale rispetto all'illecito penale.

  • artt. 30 e 31 c.p.

    Le pene accessorie conseguono alla condanna e non sono applicabili quando il processo penale si chiude con proscioglimento per prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata assoluzione nel merito in sede penale non impedisce al giudice disciplinare di rivalutare autonomamente i fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione della violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando si traduce nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o delle prove, essendo necessario indicare specificamente l'errore di diritto contenuto nella decisione impugnata.
  • In materia disciplinare sanitaria, l'illecito di agevolazione dell'esercizio abusivo può essere integrato dal fatto che il professionista abbia consentito all'abusivo il libero accesso allo studio di cui ha la responsabilità, senza che sia necessario un accertamento penale definitivo di condanna.
  • La sentenza penale di proscioglimento per prescrizione non produce giudicato esterno nel giudizio disciplinare o civile; il giudice disciplinare può utilizzare gli elementi acquisiti in sede penale, ma deve compiere una valutazione autonoma dei fatti.
  • La prescrizione dell'azione disciplinare può essere interrotta dall'atto di avvio del procedimento disciplinare e non è, in quanto tale, eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso in sede di legittimità.
  • Il divieto del ne bis in idem penale di cui all'art. 649 c.p.p. non è automaticamente estensibile agli illeciti disciplinari, quando le sanzioni riguardino distinti ordini o albi e tutelino interessi categoriali diversi; in tal caso può configurarsi concorso reale di illeciti disciplinari.
  • Se una legge speciale prevede una sanzione minima tipizzata per un illecito disciplinare, non è consentito sostituirla con una sanzione più lieve non prevista dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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