Cassazione Civile, Ordinanza n. 05719/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il titolare di un'impresa individuale di ristorazione ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 con cui venivano recuperate maggiori IRPEF, IRAP e IVA. L'accertamento era fondato sullo studio di settore UG36U relativo ai servizi di ristorazione, dal quale risultava uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto provata dall'Ufficio la divergenza dagli studi di settore e avesse impropriamente invertito l'onere della prova a suo carico senza considerare le contestazioni formulate in contraddittorio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, assumendo che uno scostamento di circa il 15% non integrasse di per sé gravi incongruenze e che il giudice dovesse valorizzare le prove contrarie offerte, tra cui lo sfrido e la vocazione turistica della località, con maggiore incidenza nei mesi invernali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'accertamento standardizzato tramite studi di settore integra un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza si definiscono all'esito del contraddittorio con il contribuente; tuttavia, in giudizio il giudice deve comunque valutare la prova contraria offerta dal contribuente anche per presunzioni semplici. Nel caso concreto la CTR aveva già ritenuto non decisive le allegazioni del contribuente su crisi territoriale e maggiori costi, ritenendo ingiustificato lo scostamento. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile: da un lato perché la grave incongruenza non può essere desunta dal mero scostamento percentuale del 15%, dovendo il dato essere contestualizzato; dall'altro, e soprattutto, perché non era stata censurata un'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla metodologia analitico-induttiva e sull'antieconomicità della gestione desunta dalla protratta scarsa redditività dell'impresa e dal reddito 2010 particolarmente basso. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa dell'accertamento; la Corte ha ribadito che gli studi di settore operano come presunzioni semplici nell'ambito dell'accertamento analitico-presuntivo.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
richiamato in relazione agli accertamenti fondati su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento tributario basato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici: la loro gravità, precisione e concordanza si formano nel contraddittorio con il contribuente, ma il giudice deve poi verificare in concreto anche le prove contrarie, eventualmente presuntive, offerte dal contribuente.
- Lo scostamento tra reddito dichiarato e valori stimati dallo studio di settore non può essere valutato in astratto e in termini meramente percentuali; occorre sempre una contestualizzazione alla situazione concreta dell'attività e del contesto economico.
- In presenza di accertamento analitico-induttivo fondato anche su elementi di antieconomicità della gestione, la censura rivolta solo contro lo scostamento dagli studi di settore non incide su una ratio decidendi autonoma e idonea da sola a sorreggere la decisione.
- La mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma comporta l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse.
- L'onere del contribuente di fornire prova contraria può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, ma le allegazioni difensive devono essere specifiche e decisive, non generiche.
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