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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05719/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il titolare di un'impresa individuale di ristorazione ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 con cui venivano recuperate maggiori IRPEF, IRAP e IVA. L'accertamento era fondato sullo studio di settore UG36U relativo ai servizi di ristorazione, dal quale risultava uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto provata dall'Ufficio la divergenza dagli studi di settore e avesse impropriamente invertito l'onere della prova a suo carico senza considerare le contestazioni formulate in contraddittorio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, assumendo che uno scostamento di circa il 15% non integrasse di per sé gravi incongruenze e che il giudice dovesse valorizzare le prove contrarie offerte, tra cui lo sfrido e la vocazione turistica della località, con maggiore incidenza nei mesi invernali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'accertamento standardizzato tramite studi di settore integra un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza si definiscono all'esito del contraddittorio con il contribuente; tuttavia, in giudizio il giudice deve comunque valutare la prova contraria offerta dal contribuente anche per presunzioni semplici. Nel caso concreto la CTR aveva già ritenuto non decisive le allegazioni del contribuente su crisi territoriale e maggiori costi, ritenendo ingiustificato lo scostamento. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile: da un lato perché la grave incongruenza non può essere desunta dal mero scostamento percentuale del 15%, dovendo il dato essere contestualizzato; dall'altro, e soprattutto, perché non era stata censurata un'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla metodologia analitico-induttiva e sull'antieconomicità della gestione desunta dalla protratta scarsa redditività dell'impresa e dal reddito 2010 particolarmente basso. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'accertamento tributario basato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici: la loro gravità, precisione e concordanza si formano nel contraddittorio con il contribuente, ma il giudice deve poi verificare in concreto anche le prove contrarie, eventualmente presuntive, offerte dal contribuente.
  • Lo scostamento tra reddito dichiarato e valori stimati dallo studio di settore non può essere valutato in astratto e in termini meramente percentuali; occorre sempre una contestualizzazione alla situazione concreta dell'attività e del contesto economico.
  • In presenza di accertamento analitico-induttivo fondato anche su elementi di antieconomicità della gestione, la censura rivolta solo contro lo scostamento dagli studi di settore non incide su una ratio decidendi autonoma e idonea da sola a sorreggere la decisione.
  • La mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma comporta l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse.
  • L'onere del contribuente di fornire prova contraria può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, ma le allegazioni difensive devono essere specifiche e decisive, non generiche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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