Cassazione Civile, Ordinanza n. 38135/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Comune, dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata per un fabbricato realizzato su area costiera di Quartu Sant'Elena. Il privato aveva chiesto anche la declaratoria di silenzio-assenso sulla domanda di condono. Il TAR Sardegna aveva accolto in parte il ricorso del privato, ma il Consiglio di Stato, su appello del Comune, aveva riformato la decisione e respinto il ricorso originario, ritenendo: che l'annullamento giurisdizionale del PTP n. 13 non avesse fatto venir meno i vincoli paesaggistici e le misure di salvaguardia rilevanti per l'area; che persistesse una pianificazione conformativa ostativa alla sanatoria; che l'intervento non fosse conforme al piano di risanamento urbanistico applicabile, essendo stato realizzato un piano seminterrato; e che, in ogni caso, dagli atti emergesse che le opere non erano state completate alla data indicata dal richiedente. Nel ricorso per cassazione il privato ha dedotto un unico motivo, formalmente qualificato come violazione del principio di separazione dei poteri ed eccesso di giurisdizione ex artt. 110 c.p.a. e 362 c.p.c., sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma inesistente, attribuendo efficacia persistente a vincoli paesaggistici ormai superati, con invasione della sfera del legislatore. Ha inoltre contestato, in via sostanziale, la ricostruzione sui vincoli e quella fattuale circa la presenza di un piano seminterrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come eccesso di potere giurisdizionale, investisse in realtà un errore di interpretazione e applicazione delle norme da parte del giudice amministrativo, non un vero sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. La Corte ha osservato che il Consiglio di Stato si era limitato a interpretare il sistema normativo e a ricostruire la disciplina applicabile ai vincoli paesaggistici e al condono, operazione che può al più integrare un error in iudicando, non denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c. come eccesso di giurisdizione. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla qualificazione del manufatto come seminterrato involgeva un accertamento di fatto riservato al giudice del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 37, D.L. n. 269/2003
richiamato dal ricorrente come base della pretesa formazione del silenzio-assenso sull'istanza di sanatoria
art. 35, commi 18 e 19, L. n. 47/1985
richiamato dal ricorrente come base della domanda di sanatoria e del silenzio-assenso
richiamato dal ricorrente per denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo
richiamato dal ricorrente come norma che consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 1 quinquies del D.L. n. 312/1985
considerato dalla Corte come parte della disciplina di salvaguardia paesaggistica, la cui operatività non è stata ritenuta travolta dalla decisione amministrativa impugnata
art. 1 bis del D.L. n. 312/1985
richiamato nel ragionamento sulla disciplina paesaggistica e sull'obbligo regionale di pianificazione
art. 1 ter della L. n. 431/1985
richiamato dal ricorrente per sostenere la cessazione delle misure di salvaguardia alla data di approvazione dei piani paesistici
art. 1 quinquies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 conv. in L. 8 agosto 1985, n. 431
art. 1 quinquies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in legge 8 agosto 1985, n. 431
la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto di modificazione dei luoghi resta efficace sino all'adozione del piano paesistico, e non viene meno per il solo decorso del termine di approvazione dei piani regionali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato come fonte della modifica al testo unico sulle spese di giustizia che prevede l'ulteriore contributo unificato
art. 111, ottavo comma, Cost.
richiamato nel principio sul sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. contro le decisioni del Consiglio di Stato può essere accolto solo quando il giudice speciale abbia travalicato i limiti esterni della giurisdizione; non è invece deducibile l'errore di interpretazione o applicazione della legge, che integra al più un error in iudicando.
- Non si configura eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice amministrativo interpreti il sistema normativo e individui la disciplina applicabile alla fattispecie, anche se la soluzione adottata sia ritenuta erronea o discutibile.
- La denuncia di una supposta 'norma creata dal giudice' richiede che il giudice abbia effettivamente esercitato attività normativa riservata al legislatore; se si limita a ricostruire il significato delle disposizioni e a colmare una lacuna interpretativa, il vizio resta interno alla giurisdizione.
- Le censure che investono la qualificazione materiale di un'opera edilizia, ove risolte dal giudice di merito sulla base di sopralluoghi e documentazione fotografica, attengono all'accertamento del fatto e non sono sindacabili in cassazione come motivi inerenti alla giurisdizione.
- In materia di vincoli paesaggistici e sanatoria edilizia, l'annullamento giurisdizionale di un piano non comporta automaticamente la caducazione di ogni vincolo o misura di salvaguardia rilevante, ove la decisione si fondi su una ricostruzione del sistema che valorizzi la persistente operatività delle prescrizioni di tutela.
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti del giudice amministrativo non può estendersi alla verifica della correttezza della soluzione interpretativa raggiunta, ma soltanto alla presenza di una vera invasione della sfera legislativa o amministrativa.
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